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Fine cedolare secca e ritorno al canone indicizzato

Discussione in 'Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto' iniziata da fabiosgas, 31 Gen 2012.

  1. fabiosgas Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    salve
    se si stipula
    un contratto a canone libero con la clausola di adeguamento del canone all'indice istat,
    ma si esercita subito l'opzione per la cedolare secca, si rinuncia agli aumenti del canone.

    Mettiamo che dal primo anno al quinto anno si è scelto il regime di cedolare e quindi il canone non auemnta mai.
    Se alla fine del quinto anno si rinuncia alla cedolare a questo punto si può applicare la clausola di indicizazione.
    la domanda è:
    l'adeguamento del canone è a partire dal sesto anno o è retroattivo anche per i primi 5?


  2. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    da quando rinunci alla cedolare

  3. fabiosgas Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    grazie della risposta.
    Quindi non è retroattivo per gli anni in cui vigeva la cedolare.

  4. pensoperme Membro Assiduo

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Che io sappia tu puoi rinunciare anche anno per anno come riattivarla.

    A Umberto Granducato piace questo elemento.
  5. fabiosgas Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    cioè in 8 anni è possibile passare piu volta dal regime ordiario (730) a quello della cedolare con aumenti di canone?

  6. pensoperme Membro Assiduo

    Qualifica:
    Privato Cittadino
  7. Pennylove Membro Attivo

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    A costo di attirarmi gli strali dei forumisti, mi chiamo fuori dal coro, azzardando il mio pensiero, più o meno condivisibile. :roll:

    Procediamo con ordine. Andiamo al decreto attuativo, una buona volta, e lasciamo perdere, per un attimo, i glossatori (Befera, tanto per non far nomi....:mrgreen:). Il comma 11, primo periodo, dell'art. 3, D.Lgs. 23/2011, stabilisce - con disposizione definita inderogabile - quanto segue: "Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di aggiornamento del canone [...]". Ora, questo stato di "limbo" o di "sospensione" quali conseguenze pratiche comporta? Posto che quello della cedolare è un regime fiscale sostitutivo che il locatore può scegliere o meno di utilizzare con riferimento ad ogni singola annualità contrattuale, quale è la sorte degli aggiornamenti relativi alle annualità contrattuali per le quali il locatore non ha usufruito di tale regime? Secondo il glossatore più accreditato :roll:, gli aggiornamenti di cui non ci si è avvalsi nelle annualità di applicazione del regime fiscale ordinario, sono persi irrimediabilmente: "Dimenticate ogni aggiornamento pregresso, o voi che entrate in cedolare!" (non a caso l'Agenzia delle Entrate è comunemente abbreviata Ade = divinità degli inferi nella mitologia greca :mrgreen:). A pagina 12, il luciferino glossatore - che non nominiamo, per cortesia :mrgreen: - scrive: "In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alle variazioni del canone che derivino dall'applicazione di indici di aggiornamento [...]".

    La norma - tengo a sottolineare - parla di "sospensione", per il periodo di durata dell'opzione, della facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone. Poiché il regime della cedolare può essere scelto dal locatore per singola annualità contrattuale, l'effetto della norma non deve riverberarsi anche sulle annualità nelle quali il regime sostitutivo non venga applicato. E sarebbe proprio questo che si verificherebbe, qualora non si consentisse al locatore di considerare gli aggiornamenti maturati nelle annualità di applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il legislatore, del resto, ha volutamente - a mio modesto avviso - fatto riferimento (se le parole hanno un senso), non a caso, ad una "sospensione" della facoltà di avvalersi dell'aggiornamento e non già ad una "non applicazione" dell'aggiornamento, come ad esempio fece 28 anni fa (si veda in proposito l'art. 1, legge 25 luglio 1984, n°337). Espressione che avrebbe impedito le conclusioni sopra evidenziate. Soltanto "chi vivrà, vedrà" (tanto per restare in tema Ade :mrgreen:) se le conseguenze ipotizzate in codesto post risultino fondate o meno. In ogni caso, si tratta di una questione non solo tributaria, che verrà risolta in sede civilistica e che necessita - tanto per cambiare - di chiarimenti. :wall:

  8. pensoperme Membro Assiduo

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Il legislatore italiano è un folle, ma anche noi a interpretarlo mica siamo meglio :)

  9. fabiosgas Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    veramente :)
    greazie a tutti per le gentili risposte.
    Ehi ma è vero che nel 213 la cedolare secca passa dal 21% al 25% ? ? ? ?

  10. Pennylove Membro Attivo

    Qualifica:
    Privato Cittadino

    Era una manovra prevista dal precedente governo che prevedeva anche tagli sulla deduzione forfettaria del 15% e del 30% sui redditi da locazione: saltando il governo, è saltata pure la manovra. Comunque se si pensava di averla sfangata, la nuova IMU si mangerà in media il 30% del risparmio fiscale della cedolare sulle locazioni. Per i proprietari a basso reddito e per le città in cui i canoni sono più vicini alle rendite catastali, l'erosione del vantaggio fiscale sarà ancora maggiore. :|

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