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ICI prima casa e la detrazione di 103,30 euro
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Testo
<blockquote data-quote="dzann" data-source="post: 69763" data-attributes="member: 11229"><p>Preso dalla rete:</p><p></p><p>Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi esenti dall'ICI, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale.</p><p></p><p>Una limitazione a tale criterio, deriva dall'articolo 59, lettera d) del decreto legislativo Dlgs 446/97, che permette ai Comuni di stabilire quali e quanti immobili possano essere considerati pertinenza dell'abitazione principale. Di conseguenza, per essere certi di non dover pagare l'ICI su beni considerati pertinenziali, è bene consultare il regolamento comunale. Naturalmente, in base alla gerarchia delle fonti, non è consentito all'amministrazione locale escludere le pertinenze dall'esenzione del pagamento ICI decisa dal Governo il 21 maggio 2008.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dzann, post: 69763, member: 11229"] Preso dalla rete: Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi esenti dall'ICI, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale. Una limitazione a tale criterio, deriva dall'articolo 59, lettera d) del decreto legislativo Dlgs 446/97, che permette ai Comuni di stabilire quali e quanti immobili possano essere considerati pertinenza dell'abitazione principale. Di conseguenza, per essere certi di non dover pagare l'ICI su beni considerati pertinenziali, è bene consultare il regolamento comunale. Naturalmente, in base alla gerarchia delle fonti, non è consentito all'amministrazione locale escludere le pertinenze dall'esenzione del pagamento ICI decisa dal Governo il 21 maggio 2008. [/QUOTE]
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