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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
ICI su casa ereditata non abitabile
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<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 99208" data-attributes="member: 12923"><p>premetto che l'imposta con i relativi interessi va suddivisa per tutti gli eredi in ragione delle quote di proprietà e che l'esenzione per la 1^ casa deve essere comunicata</p><p></p><p>ho dato un'occhiata al regolamento ICI del comune di oliena (disponibile sul sito nella sezione tributi):</p><p>ti riporto gli artt. 4, 6, 10 e 11:</p><p></p><p><strong>ARTICOLO 4</strong>Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale</p><p>Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in</p><p>uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, sono</p><p>equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la</p><p>propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione</p><p>prevista per l’abitazione principale.</p><p></p><p><strong>ARTICOLO 6</strong>Fabbricati inagibili o inabitabili.</p><p>Per l’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta, pervista dall’art. 8, comma 1, del</p><p>D.Lgs. 504/92, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto</p><p>(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di</p><p>manutenzione ordinaria.</p><p>A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:</p><p>a) il solaio ed il tetto di copertura presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose</p><p>o persone, con rischi di crollo;</p><p>b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose</p><p>o persone, con rischi di crollo parziale o totale.</p><p>Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di</p><p>demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.</p><p>Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato devono essere certificate</p><p>dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei criteri su esposti.</p><p></p><p><strong>ARTICOLO 10</strong>Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive.</p><p>I soggetti passivi, con decorrenza 01/01/1999, <strong>hanno l’obbligo di comunicare su apposito</strong></p><p><strong>modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della</strong></p><p><strong>soggettività passiva, entro un anno dalla data dell’evento.</strong></p><p>La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.</p><p></p><p><strong>ARTICOLO 11</strong>Sanzione per omessa comunicazione.</p><p>Per l’omessa comunicazione prevista dall’art. 10 si applica la sanzione pari al doppio</p><p>dell’importo dovuto con un minimo di L. 200.000, per ogni singola unità immobiliare</p><p>interessata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 99208, member: 12923"] premetto che l'imposta con i relativi interessi va suddivisa per tutti gli eredi in ragione delle quote di proprietà e che l'esenzione per la 1^ casa deve essere comunicata ho dato un'occhiata al regolamento ICI del comune di oliena (disponibile sul sito nella sezione tributi): ti riporto gli artt. 4, 6, 10 e 11: [B]ARTICOLO 4[/B]Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l’abitazione principale. [B]ARTICOLO 6[/B]Fabbricati inagibili o inabitabili. Per l’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta, pervista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a) il solaio ed il tetto di copertura presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo; b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato devono essere certificate dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei criteri su esposti. [B]ARTICOLO 10[/B]Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive. I soggetti passivi, con decorrenza 01/01/1999, [B]hanno l’obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro un anno dalla data dell’evento.[/B] La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa. [B]ARTICOLO 11[/B]Sanzione per omessa comunicazione. Per l’omessa comunicazione prevista dall’art. 10 si applica la sanzione pari al doppio dell’importo dovuto con un minimo di L. 200.000, per ogni singola unità immobiliare interessata. [/QUOTE]
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