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Il codice europeo di deontologia notarile
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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 251518" data-attributes="member: 245"><p><strong>ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI</strong></p><p>Il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle persone, dei capitali e</p><p>dei beni negli Stati membri dell'Unione europea producono un costante aumento degli</p><p>interscambi, dei traffici giuridici e, più in generale, dei negozi che presentano un</p><p>elemento di estraneità.</p><p>Questa diversificazione dei negozi giuridici e il costante aumento dei casi in cui si</p><p>riscontra la presenza nei loro atti di elementi di estraneità hanno portato i notai europei a</p><p>esaminare le modalità della loro collaborazione nell’intento di garantire ai consumatori</p><p>assistenza e consulenza nelle operazioni transfrontaliere.</p><p>Il notaio, pubblico ufficiale, delegato dall'autorità pubblica, è soggetto alle norme</p><p>legislative e regolamentari vigenti nello Stato in cui è stato designato. Libero</p><p>professionista, investito di un obbligo di consulenza nei confronti delle parti, il notaio</p><p>deve ottemperare alle norme deontologiche che regolano la professione nello Stato in</p><p>cui è stato designato.</p><p>I notariati europei, dopo aver proceduto ad un'analisi comparata dell'insieme di queste</p><p>norme, hanno deciso di dotarsi di "un corpo di regole comuni".</p><p>Questo insieme di regole non ha lo scopo di sostituirsi alle normative nazionali che</p><p>disciplinano la professione in ogni Stato membro, bensì di armonizzare alcuni aspetti</p><p>della pratica notarile, segnatamente quando il caso trattato mette in gioco elementi di</p><p>estraneità.</p><p>Il Codice europeo di deontologia notarile testimonia la volontà della professione di</p><p>garantire al consumatore europeo la medesima tutela sia nelle operazioni nazionali che</p><p>in quelle transfrontaliere.</p><p>L’introduzione di nuove tecnologie è finalizzata a migliorare la prestazione dei servizi, nel</p><p>rispetto dei principi deontologici e dei requisiti della funzione notarile di tipo latino.</p><p><strong>DEFINIZIONI</strong></p><p>Nel presente codice, le espressioni elencate hanno il seguente significato:</p><p>Conférence des Notariats de l’Union Européenne</p><p>2</p><p>"operazione transfrontaliera": operazione che comporta un elemento di estraneità; per</p><p>esempio, il luogo di situazione dei beni oggetto dei negozi considerati, la cittadinanza, il</p><p>domicilio o la residenza abituale delle parti, o il luogo di stipula dell'atto;</p><p>"notaio del paese ospitante o notaio nazionale": notaio territorialmente competente</p><p>per ricevere gli atti in virtù della legge nazionale di ogni Stato membro;</p><p>"notaio del paese di origine o notaio straniero" (o notaio non nazionale): notaio di uno</p><p>Stato membro diverso da quello dove sarà ricevuto l’atto.</p><p><strong>1. IL NOTAIO: DEFINIZIONE- CORPO DI REGOLE COMUNI</strong></p><p> </p><p><strong>1.1. DEFINIZIONE</strong></p><p>Risulta dalla risoluzione adottata all'unanimità dai notariati membri dell'Unione</p><p>europea i giorni 22 e 23 marzo 1990 a Madrid:</p><p>"il notaio è un pubblico ufficiale delegato dall'autorità dello Stato ad attribuire agli atti</p><p>di cui è autore il carattere di autenticità, assicurandone al contempo la conservazione,</p><p>l'efficacia probatoria e la forza esecutiva.</p><p>Al fine di garantire alla propria attività la necessaria indipendenza, il notaio la esercita</p><p>nell'ambito di una libera professione che comprende tutte le attività giuridiche non</p><p>contenziose.</p><p>Il suo intervento, tanto per la consulenza che fornisce in modo imparziale ma attivo</p><p>alle parti, come per la redazione del documento autentico che ne è il risultato,</p><p>conferisce all'utente del diritto la sicurezza giuridica che questi ricerca.</p><p>Sicurezza che è tanto meglio garantita in quanto il notaio è un giurista di alta</p><p>qualificazione universitaria che accede alla sua professione a seguito di diverse</p><p>prove, esami e tirocini, e che la svolge secondo rigorose norme disciplinari, sotto il</p><p>permanente controllo dell'autorità pubblica e grazie ad una dislocazione geografica</p><p>che permette di ricorrere ai suoi servizi nell'intero territorio nazionale.</p><p>Infine, l'intervento del notaio, che previene possibili liti, costituisce un elemento</p><p>indispensabile per una buona amministrazione della giustizia."</p><p><strong>1.2. CORPO DI REGOLE COMUNI</strong></p><p>Il notaio è tenuto a rispettare gli obblighi generali in materia di deontologia,</p><p>qualunque siano la tecnologia o il supporto utilizzati.</p><p>Nel ricevere un atto notarile, ciascuna parte (o il suo rappresentante) deve essere</p><p>fisicamente presente dinanzi a un notaio, il quale gli presta assistenza e</p><p>consulenza, ne verifica l’identità, la capacità e la qualità del suo consenso e infine</p><p>assicura il controllo di legalità.</p><p>3</p><p><strong>1.2.1. Lealtà e integrità morale nell'esercizio del suo ministero</strong></p><p>Il notaio ha gli obblighi professionali di lealtà e di integrità nei confronti dei suoi</p><p>clienti, dello Stato e dei suoi colleghi.</p><p>Gli obblighi di colleganza si estendono sia ai concittadini che agli stranieri.</p><p>Quando un notaio straniero ed un notaio nazionale collaborano in una stessa</p><p>pratica sono tenuti a ricercare congiuntamente la soluzione comune che</p><p>garantisca l'insieme degli interessi delle parti, conformemente alle disposizioni</p><p>legislative e regolamentari in vigore.</p><p>Il notaio agevola la circolazione transfrontaliera dell’atto pubblico notarile, sia su</p><p>supporto cartaceo che su supporto elettronico, in conformità alla legge in</p><p>vigore.</p><p><strong>1.2.2. Imparzialità e indipendenza</strong></p><p>Il notaio è tenuto a consigliare e stipulare con totale imparzialità e indipendenza.</p><p>Il notaio è tenuto a prestare il suo ministero quando ne è legittimamente</p><p>richiesto, fermi restando i divieti previsti dal suo ordinamento nazionale.</p><p><strong>1.2.3. Riservatezza e segreto professionale</strong></p><p>Il notaio è soggetto al segreto professionale e al dovere di segretezza</p><p>segnatamente nella sua corrispondenza, essendo anche tenuto alla</p><p>conservazione dei fascicoli, all’archiviazione dei suoi atti, sia che si tratti di</p><p>documenti cartacei che di documenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni in</p><p>vigore in ogni Paese membro.</p><p>Questi obblighi gravano non solo sul notaio, ma anche sui suoi associati e</p><p>collaboratori, alle condizioni previste dalle norme in vigore in ogni Paese</p><p>membro.</p><p><strong>1.2.4. Competenze giuridiche e tecniche</strong></p><p>Le istituzioni professionali di ogni notariato dell’Unione europea mettono a</p><p>disposizione dei loro membri gli strumenti di formazione permanente, di tipo</p><p>giuridico e tecnico, in particolar modo per quel che riguarda l’applicazione delle</p><p>nuove tecnologie nel settore notarile.</p><p>Il notaio ha il compito di aggiornare la sua cultura professionale, di vigilare ed</p><p>incoraggiare il perfezionamento dei suoi collaboratori.</p><p>4</p><p><strong>1.2.5. La pubblicità comune: "Informazione generale al servizio del</strong></p><p><strong>consumatore"</strong></p><p>La pubblicità individuale è vietata salvo che essa sia consentita sia nel Paese</p><p>d’origine che in quello ospitante. Se non è stabilito che la pubblicità è rivolta ad</p><p>un Paese determinato, viene presa in considerazione solo la legge del Paese di</p><p>origine..</p><p>In ogni informazione diretta al pubblico il notaio esclude ogni dato che possa</p><p>nuocere alla sua indipendenza, alla sua imparzialità e alla sua qualità di</p><p>pubblico ufficiale, nonché ogni dato che comporti un giudizio di valore nei</p><p>confronti di sé stesso e dei suoi colleghi.</p><p>Il notaio non può accettare una pubblicità proposta da terzi, salvo nel caso in cui</p><p>provenga dai competenti organi notarili.</p><p>La pubblicità collettiva può essere assicurata da qualsiasi istanza professionale,</p><p>a livello nazionale ed internazionale, ed in particolar modo dalla CNUE, allo</p><p>scopo essenziale di fornire al consumatore e alle imprese una facile fonte</p><p>d’informazione. A questo proposito potranno essere create pagine internet a</p><p>carattere istituzionale, il cui contenuto è stabilito dalle autorità notarili di ogni</p><p>Stato. Lo stesso avviene per la pagina internet della CNUE, tenuto conto delle</p><p>delibere della sua Assemblea.</p><p><strong>1.2.6. Titolo e denominazione</strong></p><p>Il notaio assume nei suoi atti, nella sua corrispondenza e, in generale, nelle</p><p>manifestazioni della sua attività professionale, il suo titolo di notaio, il cognome</p><p>e nome con i quali é autorizzato ad esercitare secondo la legislazione nazionale</p><p>e il luogo della residenza ove è stato nominato.</p><p>Può anche presentarsi coi suoi titoli universitari</p><p>I titoli di specializzazione sono ammessi solo in funzione della loro validità nel</p><p>paese di origine.</p><p><strong>1.2.7. Astensione - Denuncia</strong></p><p>Quando un notaio ritiene che l’atto che gli viene richiesto di stipulare è</p><p>suscettibile di essere in correlazione con una delle attività penalmente</p><p>perseguibili menzionate nella Carta delle Associazioni Professionali del 27 luglio</p><p>1999, egli deve valutare l’ipotesi di astenersi e/o di procedere alla denuncia, il</p><p>tutto conformemente alla propria legislazione nazionale.</p><p><strong>1.2.8. Specificità dell’utilizzo dei siti internet</strong></p><p>Nell’utilizzazione del suo sito internet o di qualunque tecnologia equivalente, il</p><p>notaio non può esercitare la sua funzione di consulenza sotto forma di offerta</p><p>"in linea" , di contratto o di consulenza "in linea".</p><p>5</p><p>Per quanto riguarda le informazioni professionali relative all’istituzione notarile,</p><p>questo sito rimanda preferibilmente alle pagine istituzionali del notariato di ogni</p><p>Paese o a quelle della CNUE mediante ipertesti. In quanto alle informazioni di</p><p>natura giuridica o fiscale, si consiglia il rinvio alle pagine internet a carattere</p><p>istituzionale.</p><p>Sono vietati i collegamenti di tale sito ad altre pagine appartenenti a terzi, quali i</p><p>clienti, eccetto per pagine istituzionali del notariato, delle autorità pubbliche o di</p><p>un istituto d’insegnamento quale che sia il livello.</p><p><strong>1.2.9 Utilizzo della firma elettronica</strong></p><p>Il notaio è responsabile dell’uso strettamente personale della sua firma</p><p>elettronica.</p><p>Dovrà comunicare al più presto lo smarrimento della firma a colui che presta il</p><p>servizio o all’agenzia di certificazione, nonché ogni situazione o evento che</p><p>possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere</p><p>immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.</p><p> </p><p style="text-align: left"><strong>2. CONDIZIONI E MODALITÀ D'INTERVENTO DEL NOTAIO NELLO STATO </strong><strong><p style="text-align: center">MEMBRO OSPITANTE</p></p> <p style="text-align: left"></strong></p><p></p><p><strong>2.1. Libertà di scelta del notaio e competenza territoriale</strong></p><p>Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di scegliere il suo notaio, di richiederne la</p><p>consulenza, di affidargli la redazione dei suoi atti. Può anche chiedergli di essere</p><p>assistito collaborando con il notaio territorialmente competente con la responsabilità</p><p>inerente alle loro rispettive funzioni.</p><p>Il notaio del Paese d’origine che accompagna il suo cliente all’estero deve avvertire il</p><p>notaio territorialmente competente, nel minor tempo possibile, e convenire con esso</p><p>le modalità della loro cooperazione.</p><p>Tuttavia, unicamente il notaio territorialmente competente è autorizzato a stipulare.</p><p><strong>2.2. Applicazione delle regole di deontologia</strong></p><p>Il notaio quando svolge operazioni trasfrontaliere si attiene alle regole del suo Paese</p><p>d’origine, alle regole del Paese ospitante e alle regole del presente codice</p><p>deontologico.</p><p><strong>2.3. Retribuzione</strong></p><p>Il notaio straniero che collabora con il notaio territorialmente competente deve</p><p>precedentemente a quest'intervento informare il suo cliente della portata della sua</p><p>6</p><p>prestazione così come dell'ammontare delle spese ed onorari che ne deriveranno</p><p>sulla base delle regolamentazioni in vigore, assicurando che il costo totale sia il più</p><p>basso possibile.</p><p><strong>2.4- Garanzia</strong></p><p>Il notaio dovrà stipulare una polizza assicurativa che copra i danni derivanti dalla sua</p><p>attività professionale, sia nel suo territorio di origine che in uno Stato membro</p><p>ospitante.</p><p><strong>3. APPLICAZIONI E CONTESTAZIONI</strong></p><p>Ogni difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente codice europeo di</p><p>deontologia notarile, nonché tutti i casi non previsti sono sottoposti al Presidente della</p><p>Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea, dopo essere stati esaminati</p><p>dall'organismo notarile nazionale da cui dipende il notaio che ha sollevato la questione.</p><p><strong>4. ENTRATA IN VIGORE</strong></p><p>Il presente codice europeo di deontologia è sottoposto alle ratifiche dei notariati</p><p>firmatari.</p><p>Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Bureau della Conferenza dei Notariati</p><p>dell’Unione Europea in Bruxelles.</p><p>Il codice europeo di deontologia entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo la</p><p>data alla quale due notariati avranno depositato i loro strumenti di ratifica. Nei confronti</p><p>di ciascuno degli altri firmatari ha effetto dal primo giorno del mese successivo al</p><p>deposito del rispettivo strumento di ratifica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 251518, member: 245"] [B]ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI[/B] Il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle persone, dei capitali e dei beni negli Stati membri dell'Unione europea producono un costante aumento degli interscambi, dei traffici giuridici e, più in generale, dei negozi che presentano un elemento di estraneità. Questa diversificazione dei negozi giuridici e il costante aumento dei casi in cui si riscontra la presenza nei loro atti di elementi di estraneità hanno portato i notai europei a esaminare le modalità della loro collaborazione nell’intento di garantire ai consumatori assistenza e consulenza nelle operazioni transfrontaliere. Il notaio, pubblico ufficiale, delegato dall'autorità pubblica, è soggetto alle norme legislative e regolamentari vigenti nello Stato in cui è stato designato. Libero professionista, investito di un obbligo di consulenza nei confronti delle parti, il notaio deve ottemperare alle norme deontologiche che regolano la professione nello Stato in cui è stato designato. I notariati europei, dopo aver proceduto ad un'analisi comparata dell'insieme di queste norme, hanno deciso di dotarsi di "un corpo di regole comuni". Questo insieme di regole non ha lo scopo di sostituirsi alle normative nazionali che disciplinano la professione in ogni Stato membro, bensì di armonizzare alcuni aspetti della pratica notarile, segnatamente quando il caso trattato mette in gioco elementi di estraneità. Il Codice europeo di deontologia notarile testimonia la volontà della professione di garantire al consumatore europeo la medesima tutela sia nelle operazioni nazionali che in quelle transfrontaliere. L’introduzione di nuove tecnologie è finalizzata a migliorare la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici e dei requisiti della funzione notarile di tipo latino. [B]DEFINIZIONI[/B] Nel presente codice, le espressioni elencate hanno il seguente significato: Conférence des Notariats de l’Union Européenne 2 "operazione transfrontaliera": operazione che comporta un elemento di estraneità; per esempio, il luogo di situazione dei beni oggetto dei negozi considerati, la cittadinanza, il domicilio o la residenza abituale delle parti, o il luogo di stipula dell'atto; "notaio del paese ospitante o notaio nazionale": notaio territorialmente competente per ricevere gli atti in virtù della legge nazionale di ogni Stato membro; "notaio del paese di origine o notaio straniero" (o notaio non nazionale): notaio di uno Stato membro diverso da quello dove sarà ricevuto l’atto. [B]1. IL NOTAIO: DEFINIZIONE- CORPO DI REGOLE COMUNI[/B] [B]1.1. DEFINIZIONE[/B] Risulta dalla risoluzione adottata all'unanimità dai notariati membri dell'Unione europea i giorni 22 e 23 marzo 1990 a Madrid: "il notaio è un pubblico ufficiale delegato dall'autorità dello Stato ad attribuire agli atti di cui è autore il carattere di autenticità, assicurandone al contempo la conservazione, l'efficacia probatoria e la forza esecutiva. Al fine di garantire alla propria attività la necessaria indipendenza, il notaio la esercita nell'ambito di una libera professione che comprende tutte le attività giuridiche non contenziose. Il suo intervento, tanto per la consulenza che fornisce in modo imparziale ma attivo alle parti, come per la redazione del documento autentico che ne è il risultato, conferisce all'utente del diritto la sicurezza giuridica che questi ricerca. Sicurezza che è tanto meglio garantita in quanto il notaio è un giurista di alta qualificazione universitaria che accede alla sua professione a seguito di diverse prove, esami e tirocini, e che la svolge secondo rigorose norme disciplinari, sotto il permanente controllo dell'autorità pubblica e grazie ad una dislocazione geografica che permette di ricorrere ai suoi servizi nell'intero territorio nazionale. Infine, l'intervento del notaio, che previene possibili liti, costituisce un elemento indispensabile per una buona amministrazione della giustizia." [B]1.2. CORPO DI REGOLE COMUNI[/B] Il notaio è tenuto a rispettare gli obblighi generali in materia di deontologia, qualunque siano la tecnologia o il supporto utilizzati. Nel ricevere un atto notarile, ciascuna parte (o il suo rappresentante) deve essere fisicamente presente dinanzi a un notaio, il quale gli presta assistenza e consulenza, ne verifica l’identità, la capacità e la qualità del suo consenso e infine assicura il controllo di legalità. 3 [B]1.2.1. Lealtà e integrità morale nell'esercizio del suo ministero[/B] Il notaio ha gli obblighi professionali di lealtà e di integrità nei confronti dei suoi clienti, dello Stato e dei suoi colleghi. Gli obblighi di colleganza si estendono sia ai concittadini che agli stranieri. Quando un notaio straniero ed un notaio nazionale collaborano in una stessa pratica sono tenuti a ricercare congiuntamente la soluzione comune che garantisca l'insieme degli interessi delle parti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Il notaio agevola la circolazione transfrontaliera dell’atto pubblico notarile, sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, in conformità alla legge in vigore. [B]1.2.2. Imparzialità e indipendenza[/B] Il notaio è tenuto a consigliare e stipulare con totale imparzialità e indipendenza. Il notaio è tenuto a prestare il suo ministero quando ne è legittimamente richiesto, fermi restando i divieti previsti dal suo ordinamento nazionale. [B]1.2.3. Riservatezza e segreto professionale[/B] Il notaio è soggetto al segreto professionale e al dovere di segretezza segnatamente nella sua corrispondenza, essendo anche tenuto alla conservazione dei fascicoli, all’archiviazione dei suoi atti, sia che si tratti di documenti cartacei che di documenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni in vigore in ogni Paese membro. Questi obblighi gravano non solo sul notaio, ma anche sui suoi associati e collaboratori, alle condizioni previste dalle norme in vigore in ogni Paese membro. [B]1.2.4. Competenze giuridiche e tecniche[/B] Le istituzioni professionali di ogni notariato dell’Unione europea mettono a disposizione dei loro membri gli strumenti di formazione permanente, di tipo giuridico e tecnico, in particolar modo per quel che riguarda l’applicazione delle nuove tecnologie nel settore notarile. Il notaio ha il compito di aggiornare la sua cultura professionale, di vigilare ed incoraggiare il perfezionamento dei suoi collaboratori. 4 [B]1.2.5. La pubblicità comune: "Informazione generale al servizio del[/B] [B]consumatore"[/B] La pubblicità individuale è vietata salvo che essa sia consentita sia nel Paese d’origine che in quello ospitante. Se non è stabilito che la pubblicità è rivolta ad un Paese determinato, viene presa in considerazione solo la legge del Paese di origine.. In ogni informazione diretta al pubblico il notaio esclude ogni dato che possa nuocere alla sua indipendenza, alla sua imparzialità e alla sua qualità di pubblico ufficiale, nonché ogni dato che comporti un giudizio di valore nei confronti di sé stesso e dei suoi colleghi. Il notaio non può accettare una pubblicità proposta da terzi, salvo nel caso in cui provenga dai competenti organi notarili. La pubblicità collettiva può essere assicurata da qualsiasi istanza professionale, a livello nazionale ed internazionale, ed in particolar modo dalla CNUE, allo scopo essenziale di fornire al consumatore e alle imprese una facile fonte d’informazione. A questo proposito potranno essere create pagine internet a carattere istituzionale, il cui contenuto è stabilito dalle autorità notarili di ogni Stato. Lo stesso avviene per la pagina internet della CNUE, tenuto conto delle delibere della sua Assemblea. [B]1.2.6. Titolo e denominazione[/B] Il notaio assume nei suoi atti, nella sua corrispondenza e, in generale, nelle manifestazioni della sua attività professionale, il suo titolo di notaio, il cognome e nome con i quali é autorizzato ad esercitare secondo la legislazione nazionale e il luogo della residenza ove è stato nominato. Può anche presentarsi coi suoi titoli universitari I titoli di specializzazione sono ammessi solo in funzione della loro validità nel paese di origine. [B]1.2.7. Astensione - Denuncia[/B] Quando un notaio ritiene che l’atto che gli viene richiesto di stipulare è suscettibile di essere in correlazione con una delle attività penalmente perseguibili menzionate nella Carta delle Associazioni Professionali del 27 luglio 1999, egli deve valutare l’ipotesi di astenersi e/o di procedere alla denuncia, il tutto conformemente alla propria legislazione nazionale. [B]1.2.8. Specificità dell’utilizzo dei siti internet[/B] Nell’utilizzazione del suo sito internet o di qualunque tecnologia equivalente, il notaio non può esercitare la sua funzione di consulenza sotto forma di offerta "in linea" , di contratto o di consulenza "in linea". 5 Per quanto riguarda le informazioni professionali relative all’istituzione notarile, questo sito rimanda preferibilmente alle pagine istituzionali del notariato di ogni Paese o a quelle della CNUE mediante ipertesti. In quanto alle informazioni di natura giuridica o fiscale, si consiglia il rinvio alle pagine internet a carattere istituzionale. Sono vietati i collegamenti di tale sito ad altre pagine appartenenti a terzi, quali i clienti, eccetto per pagine istituzionali del notariato, delle autorità pubbliche o di un istituto d’insegnamento quale che sia il livello. [B]1.2.9 Utilizzo della firma elettronica[/B] Il notaio è responsabile dell’uso strettamente personale della sua firma elettronica. Dovrà comunicare al più presto lo smarrimento della firma a colui che presta il servizio o all’agenzia di certificazione, nonché ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato. [LEFT][B]2. CONDIZIONI E MODALITÀ D'INTERVENTO DEL NOTAIO NELLO STATO [/B][B][CENTER]MEMBRO OSPITANTE[/CENTER][/B][/LEFT] [B]2.1. Libertà di scelta del notaio e competenza territoriale[/B] Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di scegliere il suo notaio, di richiederne la consulenza, di affidargli la redazione dei suoi atti. Può anche chiedergli di essere assistito collaborando con il notaio territorialmente competente con la responsabilità inerente alle loro rispettive funzioni. Il notaio del Paese d’origine che accompagna il suo cliente all’estero deve avvertire il notaio territorialmente competente, nel minor tempo possibile, e convenire con esso le modalità della loro cooperazione. Tuttavia, unicamente il notaio territorialmente competente è autorizzato a stipulare. [B]2.2. Applicazione delle regole di deontologia[/B] Il notaio quando svolge operazioni trasfrontaliere si attiene alle regole del suo Paese d’origine, alle regole del Paese ospitante e alle regole del presente codice deontologico. [B]2.3. Retribuzione[/B] Il notaio straniero che collabora con il notaio territorialmente competente deve precedentemente a quest'intervento informare il suo cliente della portata della sua 6 prestazione così come dell'ammontare delle spese ed onorari che ne deriveranno sulla base delle regolamentazioni in vigore, assicurando che il costo totale sia il più basso possibile. [B]2.4- Garanzia[/B] Il notaio dovrà stipulare una polizza assicurativa che copra i danni derivanti dalla sua attività professionale, sia nel suo territorio di origine che in uno Stato membro ospitante. [B]3. APPLICAZIONI E CONTESTAZIONI[/B] Ogni difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente codice europeo di deontologia notarile, nonché tutti i casi non previsti sono sottoposti al Presidente della Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea, dopo essere stati esaminati dall'organismo notarile nazionale da cui dipende il notaio che ha sollevato la questione. [B]4. ENTRATA IN VIGORE[/B] Il presente codice europeo di deontologia è sottoposto alle ratifiche dei notariati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Bureau della Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea in Bruxelles. Il codice europeo di deontologia entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo la data alla quale due notariati avranno depositato i loro strumenti di ratifica. Nei confronti di ciascuno degli altri firmatari ha effetto dal primo giorno del mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica. [/QUOTE]
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