Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Il Decreto Legislativo 59/2010 spiegato da ANAMA
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="il Custode" data-source="post: 210730" data-attributes="member: 2"><p>Sul sito di ANAMA è stato pubblicato un articolo che si prende carico di spiegare in pratica ciò che attende gli operatori in relazione al decreto legislativo 59 del 26 marzo 2010.</p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>NUOVE REGOLE PER LE AGENZIE IMMOBILIARI</strong></span></p><p>Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59</p><p>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011</p><p> </p><p><strong>Introduzione:</strong></p><p>Cambiano le regole e aumentano gli obblighi per gli agenti immobiliari. La Direttiva Bolkestein ha prodotto una mole di provvedimenti e di adempimenti che caratterizzano la categoria obbligando il settore ad un comportamento professionale, trasparente e riconosciuto.</p><p>Infatti per fare gli agenti immobiliari servono dei requisiti professionali precisi, la copertura assicurativa e l’iscrizione alla Camera di Commercio.</p><p>Con le nuove norme si dovrebbe dare uno scossone all’attività abusiva e migliorare il rapporto di competenza e di professionalità degli operatori.</p><p> </p><p>Il presidente nazionale</p><p>Paolo Bellini</p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</strong></span></p><p>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>Vista la soppressione del Ruolo (avvenuta con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59) ora le ditte individuali o i legali rappresentati delle società nonché i preposti devono iscriversi, con apposita SCIA, nel registro delle imprese e nel REA, dimostrando di avere i requisiti previsti per legge.</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione oltre ai titolari ed ai legali rappresentanti (art. 3, comma 2 del Decreto).</p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>IL PATENTINO</strong></span></p><p><strong>La norma “storica” di introduzione del patentino</strong></p><p>Decreto del Presidente della Repubblica del 1960 (art. 26 DPR 6 novembre 1960 n. 1926)</p><p><strong>L’attuale – reintroduzione del patentino</strong></p><p>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 – art. 4 comma 3°</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>reintroduzione della <u>“tessera personale di riconoscimento”</u> del mediatore, il così detto Patentino, così come era già stabilito dal sopra citato DPR del 1960 e del <u>“mansionario”</u> da esporre in ogni agenzia con l’indicazione dei soggetti operanti in ufficio e le loro funzioni. (art. 4 comma 3).</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>La presentazione del patentino su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze.</p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>IL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE</strong></span></p><p><strong>La norma di riferimento “storica”</strong></p><p>Legge 3 febbraio 1089 n. 89</p><p> </p><p><strong>L’attuale</strong> – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 – art. 4 comma 2°</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>Viene ribadito che in ogni “punto vendita” (unità locale o filiale) deve esserci un soggetto munito di tutti i requisiti utili per svolgere il compito di intermediario.</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>Rimane quindi l’obbligo dell’0esibizione del patentino su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze.</p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>MODULI E FORMULARI</strong></span></p><p><strong>La norma di riferimento “storica”</strong></p><p>Legge 3 febbraio 1089 n. 89</p><p><strong>L’attuale</strong> – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>Per chi utilizzo Moduli e Formulari prestampati rimane l’obbligo di depositarli presso il competente ufficio della Camera di Commercio. però solo in via telematica</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>Deposito della modulistica esclusivamente in via telematica</p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>REVISIONE E QUALIFICA PROFESSIONALE</strong></span></p><p><strong>La norma di riferimento “storica”</strong></p><p>Legge 3 febbraio 1089 n. 89</p><p><strong>L’attuale</strong> – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>Ogni quattro anni è prevista la revisione del registro dei mediatori con verifica del possesso dei requisiti professionali:</p><p>Chi nonostante sia iscritto alla CCIAA non esercita per un periodo superiore a quattro anni perde la Qualifica professionale.</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>Possesso dei Requisiti professionali; Copertura assicurativa RC professionale;</p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>MEDIAZIONE OCCASIONALE</strong></span></p><p><strong>L’attuale</strong> – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>Ribadendo che solo gli iscritti al Rea o al Registro delle impresa possono svolgere l’attività di mediazione, vi è l’obbligo anche per chi la svolge occasionalmente o periodicamente di presentare regolare SCIA presso la CCIAA.</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>Oltre a tutti i Requisiti professionali e la Copertura assicurativa RC professionale; viene introdotto il limite di 60 giorni di attività annuale (occasionale);</p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><strong>SCIA E UNITA' LOCALI</strong></span></p><p><strong>La normativa</strong> – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011</p><p> </p><p><strong>Note:</strong></p><p>L’esercizio in più luoghi dell’attività professionale obbliga alla presentazione di una SCIA in CCIAA per ogni sede.</p><p> </p><p><strong>Obblighi</strong></p><p>La nomina del responsabile alla mediazione per ogni sede, con requisiti e che operi per conto dell’impresa.</p><p> </p><p>Fonte: ANAMA</p><p><a href="http://www.anama.it/blog/2012/05/09/le-nuove-regole-per-le-agenzie-immobiliari-ecco-il-dettaglio/" target="_blank">http://www.anama.it/blog/2012/05/09/le-nuove-regole-per-le-agenzie-immobiliari-ecco-il-dettaglio/</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il Custode, post: 210730, member: 2"] Sul sito di ANAMA è stato pubblicato un articolo che si prende carico di spiegare in pratica ciò che attende gli operatori in relazione al decreto legislativo 59 del 26 marzo 2010. [SIZE=5][B]NUOVE REGOLE PER LE AGENZIE IMMOBILIARI[/B][/SIZE] Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 [B]Introduzione:[/B] Cambiano le regole e aumentano gli obblighi per gli agenti immobiliari. La Direttiva Bolkestein ha prodotto una mole di provvedimenti e di adempimenti che caratterizzano la categoria obbligando il settore ad un comportamento professionale, trasparente e riconosciuto. Infatti per fare gli agenti immobiliari servono dei requisiti professionali precisi, la copertura assicurativa e l’iscrizione alla Camera di Commercio. Con le nuove norme si dovrebbe dare uno scossone all’attività abusiva e migliorare il rapporto di competenza e di professionalità degli operatori. Il presidente nazionale Paolo Bellini [SIZE=5][B]LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO[/B][/SIZE] Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 [B]Note:[/B] Vista la soppressione del Ruolo (avvenuta con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59) ora le ditte individuali o i legali rappresentati delle società nonché i preposti devono iscriversi, con apposita SCIA, nel registro delle imprese e nel REA, dimostrando di avere i requisiti previsti per legge. [B]Obblighi[/B] Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione oltre ai titolari ed ai legali rappresentanti (art. 3, comma 2 del Decreto). [SIZE=5][B]IL PATENTINO[/B][/SIZE] [B]La norma “storica” di introduzione del patentino[/B] Decreto del Presidente della Repubblica del 1960 (art. 26 DPR 6 novembre 1960 n. 1926) [B]L’attuale – reintroduzione del patentino[/B] Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 – art. 4 comma 3° [B]Note:[/B] reintroduzione della [U]“tessera personale di riconoscimento”[/U] del mediatore, il così detto Patentino, così come era già stabilito dal sopra citato DPR del 1960 e del [U]“mansionario”[/U] da esporre in ogni agenzia con l’indicazione dei soggetti operanti in ufficio e le loro funzioni. (art. 4 comma 3). [B]Obblighi[/B] La presentazione del patentino su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze. [SIZE=5][B]IL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE[/B][/SIZE] [B]La norma di riferimento “storica”[/B] Legge 3 febbraio 1089 n. 89 [B]L’attuale[/B] – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 – art. 4 comma 2° [B]Note:[/B] Viene ribadito che in ogni “punto vendita” (unità locale o filiale) deve esserci un soggetto munito di tutti i requisiti utili per svolgere il compito di intermediario. [B]Obblighi[/B] Rimane quindi l’obbligo dell’0esibizione del patentino su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze. [SIZE=5][B]MODULI E FORMULARI[/B][/SIZE] [B]La norma di riferimento “storica”[/B] Legge 3 febbraio 1089 n. 89 [B]L’attuale[/B] – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 [B]Note:[/B] Per chi utilizzo Moduli e Formulari prestampati rimane l’obbligo di depositarli presso il competente ufficio della Camera di Commercio. però solo in via telematica [B]Obblighi[/B] Deposito della modulistica esclusivamente in via telematica [SIZE=5][B]REVISIONE E QUALIFICA PROFESSIONALE[/B][/SIZE] [B]La norma di riferimento “storica”[/B] Legge 3 febbraio 1089 n. 89 [B]L’attuale[/B] – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 [B]Note:[/B] Ogni quattro anni è prevista la revisione del registro dei mediatori con verifica del possesso dei requisiti professionali: Chi nonostante sia iscritto alla CCIAA non esercita per un periodo superiore a quattro anni perde la Qualifica professionale. [B]Obblighi[/B] Possesso dei Requisiti professionali; Copertura assicurativa RC professionale; [SIZE=5][B]MEDIAZIONE OCCASIONALE[/B][/SIZE] [B]L’attuale[/B] – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 [B]Note:[/B] Ribadendo che solo gli iscritti al Rea o al Registro delle impresa possono svolgere l’attività di mediazione, vi è l’obbligo anche per chi la svolge occasionalmente o periodicamente di presentare regolare SCIA presso la CCIAA. [B]Obblighi[/B] Oltre a tutti i Requisiti professionali e la Copertura assicurativa RC professionale; viene introdotto il limite di 60 giorni di attività annuale (occasionale); [SIZE=5][B]SCIA E UNITA' LOCALI[/B][/SIZE] [B]La normativa[/B] – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 [B]Note:[/B] L’esercizio in più luoghi dell’attività professionale obbliga alla presentazione di una SCIA in CCIAA per ogni sede. [B]Obblighi[/B] La nomina del responsabile alla mediazione per ogni sede, con requisiti e che operi per conto dell’impresa. Fonte: ANAMA [url]http://www.anama.it/blog/2012/05/09/le-nuove-regole-per-le-agenzie-immobiliari-ecco-il-dettaglio/[/url] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Il Decreto Legislativo 59/2010 spiegato da ANAMA
Alto