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Il famoso "rent to buy"
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 410367" data-attributes="member: 776"><p>dal ilsole24ore</p><p></p><p>Via libera al patto di futura vendita in ambito immobiliare. Il cosiddetto “rent to buy”, come viene comunemente definito questo tipo di contratto, viene già proposto dagli operatori sul mercato ma finora non era regolamentato: sul “futuro acquirente” e sul proprietario pesava il rischio dell'incertezza della norma. Ecco perché lo Sblocca Italia , all'articolo 23, ha dettato una specifica disciplina per quei contratti «che prevedono l'immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato», così regolando, in pratica, gli effetti civilistici della formula contrattuale conosciuta anche come “affitto con riscatto”. Per la prima volta in Italia viene, dunque, regolamentata la formula dell'acquisto differito di un immobile. Si tratta dunque di un “ibrido” che integra elementi del contratto di affitto ed elementi del contratto di acquisto. Il canone di affitto ingloba una quota del prezzo, a titolo di anticipazione. Il mancato pagamento dei canoni, oltre un certo numero, causa la risoluzione del contratto. La norma lascia questa decisione alle parti, solamente indicando un tetto minimo di 1/20 di canoni non pagati per giustificare la risoluzione del contratto. La norma estende a questo tipo di contratto l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile (trascrizione, cancellazione della trascrizione ed effetti del contratto preliminare; obblighi di inventario e di garanzia e ripartizione spese previste per il rapporto di usufrutto). In caso di risoluzione del contratto, per inadempimento del concedente/proprietario, è prevista la restituzione della quota prezzo del canone, maggiorata degli interessi legali. Se il contratto viene risolto per causa imputabile al conduttore, il proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e all'acquisizione integrale dei canoni versati. Le parti dovranno definire con il contratto quale è la quota del corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare l'immobile entro la data fissata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 410367, member: 776"] dal ilsole24ore Via libera al patto di futura vendita in ambito immobiliare. Il cosiddetto “rent to buy”, come viene comunemente definito questo tipo di contratto, viene già proposto dagli operatori sul mercato ma finora non era regolamentato: sul “futuro acquirente” e sul proprietario pesava il rischio dell'incertezza della norma. Ecco perché lo Sblocca Italia , all'articolo 23, ha dettato una specifica disciplina per quei contratti «che prevedono l'immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato», così regolando, in pratica, gli effetti civilistici della formula contrattuale conosciuta anche come “affitto con riscatto”. Per la prima volta in Italia viene, dunque, regolamentata la formula dell'acquisto differito di un immobile. Si tratta dunque di un “ibrido” che integra elementi del contratto di affitto ed elementi del contratto di acquisto. Il canone di affitto ingloba una quota del prezzo, a titolo di anticipazione. Il mancato pagamento dei canoni, oltre un certo numero, causa la risoluzione del contratto. La norma lascia questa decisione alle parti, solamente indicando un tetto minimo di 1/20 di canoni non pagati per giustificare la risoluzione del contratto. La norma estende a questo tipo di contratto l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile (trascrizione, cancellazione della trascrizione ed effetti del contratto preliminare; obblighi di inventario e di garanzia e ripartizione spese previste per il rapporto di usufrutto). In caso di risoluzione del contratto, per inadempimento del concedente/proprietario, è prevista la restituzione della quota prezzo del canone, maggiorata degli interessi legali. Se il contratto viene risolto per causa imputabile al conduttore, il proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e all'acquisizione integrale dei canoni versati. Le parti dovranno definire con il contratto quale è la quota del corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare l'immobile entro la data fissata. [/QUOTE]
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