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<blockquote data-quote="AndreaRusso" data-source="post: 410418" data-attributes="member: 6771"><p>Siamo in piena confusione mediatica, originata dai mass media, con in testa il "Sole 24 Ore", i quali hanno pensato di usare il termine <a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">Rent to Buy</a>, decisamente più nuovo ed accattivante rispetto al vecchio <a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">affitto con riscatto</a>,</p><p>per definire genericamente tutte le tipologie contrattuali che prevedono l'immediato godimento del bene in funzione di un suo successivo acquisto.</p><p></p><p>Oggi pertanto, con il termine <a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">Rent to Buy</a>, i mass media ricomprendono almeno tre diverse tipologie di contratti:</p><p>- il vero <a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">Rent to Buy</a>, realizzato con il collegamento di due contratti assolutamente "tipici" in quanto previsti e regolamentati dal nostro Codice Civile: il "preliminare di compravendita" ed il "contratto di locazione";</p><p>- l'<a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">affitto con riscatto</a>, realizzato con il "contratto di locazione con opzione di acquisto";</p><p>- l'<a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">affitto con riscatto</a>, realizzato con il "contratto di locazione con patto di futura vendita".</p><p></p><p>Non è pertanto assolutamente vero che l'art. 23 del Decreto Legge "Sblocca Italia" ha finalmente normato il <a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">Rent to Buy</a>: ha invece normato l'<a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">affitto con riscatto</a>!</p><p>Risulta infatti assolutamente evidente ad una attenta lettura del testo che la nuova normativa risulta applicabile unicamente alle due sopra esposte tipologie contrattuali con cui si realizza l'<a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">affitto con riscatto</a>.</p><p>Il vero <a href="http://www.renttobuyplat.it" target="_blank">Rent to Buy</a>, quello che io ho introdotto in Italia nel 2009, è da sempre stato e sempre continuerà ad essere normato dal nostro Codice Civile, essendo costituito da due contratti tipici tra loro collegati!</p><p></p><p>[ATTACH=full]9385[/ATTACH]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AndreaRusso, post: 410418, member: 6771"] Siamo in piena confusione mediatica, originata dai mass media, con in testa il "Sole 24 Ore", i quali hanno pensato di usare il termine [URL='http://www.renttobuyplat.it']Rent to Buy[/URL], decisamente più nuovo ed accattivante rispetto al vecchio [URL='http://www.renttobuyplat.it']affitto con riscatto[/URL], per definire genericamente tutte le tipologie contrattuali che prevedono l'immediato godimento del bene in funzione di un suo successivo acquisto. Oggi pertanto, con il termine [URL='http://www.renttobuyplat.it']Rent to Buy[/URL], i mass media ricomprendono almeno tre diverse tipologie di contratti: - il vero [URL='http://www.renttobuyplat.it']Rent to Buy[/URL], realizzato con il collegamento di due contratti assolutamente "tipici" in quanto previsti e regolamentati dal nostro Codice Civile: il "preliminare di compravendita" ed il "contratto di locazione"; - l'[URL='http://www.renttobuyplat.it']affitto con riscatto[/URL], realizzato con il "contratto di locazione con opzione di acquisto"; - l'[URL='http://www.renttobuyplat.it']affitto con riscatto[/URL], realizzato con il "contratto di locazione con patto di futura vendita". Non è pertanto assolutamente vero che l'art. 23 del Decreto Legge "Sblocca Italia" ha finalmente normato il [URL='http://www.renttobuyplat.it']Rent to Buy[/URL]: ha invece normato l'[URL='http://www.renttobuyplat.it']affitto con riscatto[/URL]! Risulta infatti assolutamente evidente ad una attenta lettura del testo che la nuova normativa risulta applicabile unicamente alle due sopra esposte tipologie contrattuali con cui si realizza l'[URL='http://www.renttobuyplat.it']affitto con riscatto[/URL]. Il vero [URL='http://www.renttobuyplat.it']Rent to Buy[/URL], quello che io ho introdotto in Italia nel 2009, è da sempre stato e sempre continuerà ad essere normato dal nostro Codice Civile, essendo costituito da due contratti tipici tra loro collegati! [ATTACH=full]9385[/ATTACH] [/QUOTE]
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