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<blockquote data-quote="enamoluc" data-source="post: 5268" data-attributes="member: 1513"><p>Altra disinformazione.... e confusione. Mi ripeto: chiunque "occassionalmente" (dunque senza che ciò costituisca una attività prevalente e/o principale, ) può ricevere un mandato di vendita di immobili, anche orale, portarlo a compimento e pretenedere (anche giudizialmente) il compenso se pattuito. </p><p> La "principale" differenza con il professionista (oltre all'imparzialità tra le parti, che resta esclusa per il semplice mandatario che agisce solo per conto ed in favore di una parte) rimane non l'abusività del mandato, ma gli obblighi che incombono sugli stessi: al professionista, proprio perchè tale, è richiesto lo svolgimento di tutta una serie di attività, non escluse la verifica dei documenti della loro genuitinità ecc. per cui ne consegue che sul professionista incombe anche un dovere di "corretta" informazione verso il cliente. </p><p> Le leggi citate afferiscono alla mediazione e non al mandato, quella del 89 modifica la L. 21 marzo 1958, n. 253. La validità di quella del 2001, che riguarda la mediazione di valori mobiliari borsistici e gli agenti assicurativi, è stata poi estesa per analogia anche, in taluni casi, agli agenti immobiliari. </p><p>Termino: se fosse come raccontato le migliaia di procure speciali a vendere (mandato con rappresentanza), attraverso le quali ogni anno i notai redigono contratti di compravendita trasferendo altrettanti diriritti di proprietà sarebbero "illegali" e dunque impugnabili ai fini della nullità del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="enamoluc, post: 5268, member: 1513"] Altra disinformazione.... e confusione. Mi ripeto: chiunque "occassionalmente" (dunque senza che ciò costituisca una attività prevalente e/o principale, ) può ricevere un mandato di vendita di immobili, anche orale, portarlo a compimento e pretenedere (anche giudizialmente) il compenso se pattuito. La "principale" differenza con il professionista (oltre all'imparzialità tra le parti, che resta esclusa per il semplice mandatario che agisce solo per conto ed in favore di una parte) rimane non l'abusività del mandato, ma gli obblighi che incombono sugli stessi: al professionista, proprio perchè tale, è richiesto lo svolgimento di tutta una serie di attività, non escluse la verifica dei documenti della loro genuitinità ecc. per cui ne consegue che sul professionista incombe anche un dovere di "corretta" informazione verso il cliente. Le leggi citate afferiscono alla mediazione e non al mandato, quella del 89 modifica la L. 21 marzo 1958, n. 253. La validità di quella del 2001, che riguarda la mediazione di valori mobiliari borsistici e gli agenti assicurativi, è stata poi estesa per analogia anche, in taluni casi, agli agenti immobiliari. Termino: se fosse come raccontato le migliaia di procure speciali a vendere (mandato con rappresentanza), attraverso le quali ogni anno i notai redigono contratti di compravendita trasferendo altrettanti diriritti di proprietà sarebbero "illegali" e dunque impugnabili ai fini della nullità del contratto. [/QUOTE]
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