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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 346379" data-attributes="member: 52418"><p>L'articolo che hai citato e' il seguente </p><p>"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."</p><p></p><p>In pratica siccome il pagamento e' stato fatto prima del 4 luglio 2006 allora non erano soggetti alla dichiarazione con atto di notorietà delle modalità di pagamento. L'atto di per se non e' impugnabile ma potrebbe configurarsi una donazione mista a vendita se il prezzo per la nuda proprietà non era congruo al tempo p se non c'e' stato passaggio di denaro e se va a intaccare le quote di legittima spettanti agli eredi i cui diritti sono stati lesi potrebbero agire con azione di riduzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 346379, member: 52418"] L'articolo che hai citato e' il seguente "22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131." In pratica siccome il pagamento e' stato fatto prima del 4 luglio 2006 allora non erano soggetti alla dichiarazione con atto di notorietà delle modalità di pagamento. L'atto di per se non e' impugnabile ma potrebbe configurarsi una donazione mista a vendita se il prezzo per la nuda proprietà non era congruo al tempo p se non c'e' stato passaggio di denaro e se va a intaccare le quote di legittima spettanti agli eredi i cui diritti sono stati lesi potrebbero agire con azione di riduzione. [/QUOTE]
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