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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 52183" data-source="post: 403361"><p>La lett. c) dell'art. 18 della legge 57/2001 [ CI01-1442] recita: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e <strong>pubblici</strong>, ad esclusione delle imprese di mediazione;</li> <li data-xf-list-type="ul">con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".</li> </ul><p>La norma ribadisce anche l'incompatibilità con l'attività di dipendente, e ciò in particolare a superamento della legge Bassanini, sulla riforma della Pubblica amministrazione, che apriva degli spiragli alla compatibilità fra <strong>part time</strong> pubblico e iscrizione al ruolo. Il Parlamento ha però ritenuto di accogliere il principio della terzietà del mediatore, principio sancito dal codice civile e ribadito dalla legge 39/1989, e di tutelarlo !</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 52183, post: 403361"] La lett. c) dell'art. 18 della legge 57/2001 [ CI01-1442] recita: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: [LIST] [*]con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e [B]pubblici[/B], ad esclusione delle imprese di mediazione; [*]con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata". [/LIST] La norma ribadisce anche l'incompatibilità con l'attività di dipendente, e ciò in particolare a superamento della legge Bassanini, sulla riforma della Pubblica amministrazione, che apriva degli spiragli alla compatibilità fra [B]part time[/B] pubblico e iscrizione al ruolo. Il Parlamento ha però ritenuto di accogliere il principio della terzietà del mediatore, principio sancito dal codice civile e ribadito dalla legge 39/1989, e di tutelarlo ! [/QUOTE]
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