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Incompatibiltà nella mediazione cambiate con DDL Europea 2018 art 2
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<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 615171" data-attributes="member: 74848"><p>Per gli <strong>amministratori di condominio</strong> non gli era impedito di fare gli agenti immobiliari gia dal 2003 grazie alla circola del ministro delle attività produttive del 4/07/2003 n°554611</p><p>I <strong>portieri </strong>non possono fare gli AI perchè dipendenti.</p><p>Gli<strong> avvocati</strong> non gli è consentito dal loro albo in base a quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012: l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con diverse altre attività. In particolare: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'Albo dei consulenti del lavoro. <a href="https://www.diritto.it/professione-avvocato-incompatibilita/" target="_blank">Professione avvocato, incompatibilità</a></p><p>L’esercizio della professione di <strong>commercialista</strong> è incompatibile con lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma individuale, anche non prevalente e/o abituale, cosi come con lo status di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone.</p><p>Sono peraltro incompatibili con l’esercizio della professione le seguenti attività: agente di commercio, giornalista professionista (compatibile con la professione è invece l’attività di giornalista pubblicista), promotore e/o intermediario finanziario, procacciatore d’affari, agente di assicurazione e mediatore immobiliare” <a href="https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:le-attivita-incompatibili" target="_blank">Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 615171, member: 74848"] Per gli [B]amministratori di condominio[/B] non gli era impedito di fare gli agenti immobiliari gia dal 2003 grazie alla circola del ministro delle attività produttive del 4/07/2003 n°554611 I [B]portieri [/B]non possono fare gli AI perchè dipendenti. Gli[B] avvocati[/B] non gli è consentito dal loro albo in base a quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012: l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con diverse altre attività. In particolare: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'Albo dei consulenti del lavoro. [URL="https://www.diritto.it/professione-avvocato-incompatibilita/"]Professione avvocato, incompatibilità[/URL] L’esercizio della professione di [B]commercialista[/B] è incompatibile con lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma individuale, anche non prevalente e/o abituale, cosi come con lo status di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone. Sono peraltro incompatibili con l’esercizio della professione le seguenti attività: agente di commercio, giornalista professionista (compatibile con la professione è invece l’attività di giornalista pubblicista), promotore e/o intermediario finanziario, procacciatore d’affari, agente di assicurazione e mediatore immobiliare” [URL="https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:le-attivita-incompatibili"]Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione[/URL] [/QUOTE]
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