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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Installazione condizionatore: Detrazione 50 % per ristrutturazione o 65% per risparmio energetico
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Testo
<blockquote data-quote="m.barelli" data-source="post: 333540" data-attributes="member: 9363"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Dell’ampio riepilogo della normativa già cortesemente riportato da @<a href="http://www.immobilio.it/members/ludovica83.45256/" target="_blank">ludovica83</a> volevo sviluppare i seguenti particolari</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">1.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">per quel che risulta a me, i permessi riguardano due aspetti</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">ricorrente è la regola condominiale che consiste nel far disporre la motocondensante esterna non visibile dall’esterno cioè per esempio coperta dalla fascia dei parapetti di balconi o terrazzi o a livello terreno se c’è un giardino o in una chiostrina interna <em>(se silenziosi) </em>od altre posizioni equivalenti. </span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">La regola potrebbe essere contenuta nel regolamento di condominio, se abbastanza recente, o in una delibera oppure non essere specificata da nessuna parte. Poi vedi meglio tu il tuo caso particolare.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">Pur essendo frequente l’uso di non chiedere alcun permesso come è stato detto, non bisogna neanche dimenticare che la realizzazione di impianti tecnologici ex novo è manutenzione straordinaria <em>(art. 3 comma 1 punto b) D.P.R. 380/01) </em>quindi soggetta a C.I.L.A. <em>(art. 6 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.P.R. 380/01) )</em>. Ciò anche perché mi risulta che, per la detrazione fiscale, sia necessaria una autocertificazione in tal senso, nel caso non ci sia bisogno di permessi. D’altra parte trattandosi di impianti di ridotta rilevanza i Comuni possono farla rientrare nella AEL attività edilizia libera con una disposizione delle NTA norma tecniche di attuazione del PRG piano regolatore generale. Per quel che è capitato a me veniva considerata AEL, se la motocondensante era di potenzialità non superiore a 5 KW di assorbimento elettrico.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Se l’immobile è soggetto a vincolo in sé stesso o di zona occorrerebbe, comunque Cila o non Cila, la autorizzazione paesaggistica che può essere richiesta in forma semplificata con diritto ad una risposta entro, mi sembra ora, 45 gg.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Meglio puoi accertare i tuoi adempimenti al riguardo informandoti anche direttamente presso l’Ufficio Edilizia privata del tuo Comune.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">2.</span><span style="font-family: 'Verdana'">Riguardo le due possibilità di detrazione che ti sono state già ampiamente chiarite rimane da aggiungere che</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">le pompe di calore sono ammesse alla detrazione del 50% sia come intervento singolo sia se abbinato alla ristrutturazione dell’immobile: ciò diversamente da come mi sembra avvenga per i mobili, probabilmente perché già la installazione delle pompe di calore è di per sé stessa una manutenzione straordinaria, come sopra accennato. Quindi, come ti ha già chiarito @<a href="http://www.immobilio.it/members/ludovica.18244/" target="_blank">ludovica</a> 83 sono entrambe applicabili sia quella del 50% sia quella del 65%. Se non ho capito male non devi ristrutturare il tuo immobile quindi, non dovendo fare la detrazione del 50% sul resto della ristrutturazione, potresti fare una sola pratica al 65% limitata alle pompe di calore, anche perché dal 2009 al riguardo l’APE attestato di prestazione energetica <em>(primo riquadro a pag. 24 della guida)</em>, può essere sostituito da una certificazione della Ditta costruttrice sull’alta efficienza delle macchine <em>(combinato disposto art. 31 L. 99/09, L. 244/07 finanziaria 2008 e L. 296 comma 347 finanziaria 2006)</em>. Devo ammettere però che ancora non mi sono avvalso di questa possibilità, quindi non ti so dire esattamente se è facile reperirla o meno.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Poi vedi meglio tu quale è il tuo caso specifico.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">Tutte le spese connesse alla installazione possono essere detratte comprese le assistenze murarie, l’installazione del Frigorista, le parcelle dei professionisti, le spese per la eventuale Cila, eventuale autorizzazione paesaggistica ecc.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">3.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">Riguardo il requisito dell’alta efficienza mi regolerei così:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">a.</span><span style="font-family: 'Verdana'">anche se le macchine dovrebbero ormai essere tutte sufficientemente efficienti, darei comunque una bella controllata all’etichetta ed al catalogo, in particolare perché. almeno da quello che ho potuto capire io, la distribuzione commerciale dei condizionatori avviene in due canali distinti e separati. Tramite i Supermercati sono venduti modelli con prezzi e prestazioni ridotti e tramite gli Installatori macchine diverse con prezzi e prestazioni migliori </span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">b.</span><span style="font-family: 'Verdana'">La definizione di efficienza è cambiata dall’inizio del 2013 ed in etichetta dovrebbe ora comparire il Seer seasonal energy efficienty ratio per il reffrescamento e lo Scop seasonal coefficient of performance per il riscaldamento <em>(che tengono conto della funzionalità inverter)</em>. Tuttavia, se non sull’etichetta, almeno in catalogo dovrebbe essere riportata l’efficienza dell’abbinamento motocondensante-unità split interne con il precedente criterio: gli analoghi Eer energy efficienty ratio e Cop coefficient of performance <em>(che tenevano conto di una funzionalità solo on/off della macchina)</em>,che servono ora solo per confronto con i requisiti delle detrazioni fiscali, la cui normativa è rimasta impostata su questi ultimi citati.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">L’argomento sarebbe interessante, ma non mi dilungo oltre se non per aggiungere che per la stessa macchina l’efficienza in etichetta con i nuovi criteri Seer/Scop risulta maggiore di quella con il precedente criterio Eer/Cop cui fa riferimento la normativa. Quindi devi stare attento a confrontare l’efficienza energetica minore, quella con il vecchio criterio che potrebbe non essere in etichetta ma in altro documento, con i requisiti di cui al D.M.E.F <em>(allora Ministero Economia e Finanze ora MISE) </em>06/08/09 allegato I</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">I margini infatti mi risultano ristretti: per un caso che mi è capitato recentemente, costituito da un abbinamento, credo di qualità acquistato tramite Installatore, Daikin aria-aria 2MXS50H <em>(motocondensante)</em>, FTXS25K ed FTXS35K<em> (2 unità split interne)</em>,ho potuto fare il seguente confronto </span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Courier New'">-<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">Seer riportato in etichetta 6,52 classificato A++, mentre l’Eer riportato in cata</span><span style="font-family: 'Verdana'">l</span><span style="font-family: 'Verdana'">ogo, che qui ci interessa, è 3.73, di poco superiore il limite di 3,4 imposto per la detrazione dal D.M.E.F. 06/08/09 allegato I</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Courier New'">-</span><span style="font-family: 'Verdana'">Scop riportato in etichetta 4,00 classificato A+, mentre il Cop </span><span style="font-family: 'Verdana'">riportato in catalogo</span><span style="font-family: 'Verdana'">, che qui ci interessa, è 3,94, di pochissimo superiore il limite di 3,90 imposto per la detrazione dal D.M.E.F. 06/08/09 allegato I</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-family: 'Verdana'">con la detrazione del 50% non devi fare questo confronto, ma hai spese di gestione maggiori ed una minore detrazione. </span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Quindi vedi tu cosa si addice di più al tuo caso</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">4.<span style="font-family: 'Verdana'"> l</span></span><span style="font-family: 'Verdana'">’IVA può essere al 10% sull'acquisto delle pompe di calore se acquistate dall’Appaltatore <em>(sempre con la ripartizione fra 10% e 21% che ti è stata già indicata)</em>, diversamente se la acquisti direttamente tu rimane l’aliquota ordinaria al 21% o quella che sarà. La relativa installazione ed opere connesse scontano sempre l'IVA al 10%, le parcelle dei Professionisti l'IVA al 21% od altra che sarà</span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Un saluto a tutti</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="m.barelli, post: 333540, member: 9363"] [SIZE=3][FONT=Verdana]Dell’ampio riepilogo della normativa già cortesemente riportato da @[URL='http://www.immobilio.it/members/ludovica83.45256/']ludovica83[/URL] volevo sviluppare i seguenti particolari[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]1.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]per quel che risulta a me, i permessi riguardano due aspetti[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]a.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]ricorrente è la regola condominiale che consiste nel far disporre la motocondensante esterna non visibile dall’esterno cioè per esempio coperta dalla fascia dei parapetti di balconi o terrazzi o a livello terreno se c’è un giardino o in una chiostrina interna [I](se silenziosi) [/I]od altre posizioni equivalenti. [/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]La regola potrebbe essere contenuta nel regolamento di condominio, se abbastanza recente, o in una delibera oppure non essere specificata da nessuna parte. Poi vedi meglio tu il tuo caso particolare.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]b.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]Pur essendo frequente l’uso di non chiedere alcun permesso come è stato detto, non bisogna neanche dimenticare che la realizzazione di impianti tecnologici ex novo è manutenzione straordinaria [I](art. 3 comma 1 punto b) D.P.R. 380/01) [/I]quindi soggetta a C.I.L.A. [I](art. 6 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.P.R. 380/01) )[/I]. Ciò anche perché mi risulta che, per la detrazione fiscale, sia necessaria una autocertificazione in tal senso, nel caso non ci sia bisogno di permessi. D’altra parte trattandosi di impianti di ridotta rilevanza i Comuni possono farla rientrare nella AEL attività edilizia libera con una disposizione delle NTA norma tecniche di attuazione del PRG piano regolatore generale. Per quel che è capitato a me veniva considerata AEL, se la motocondensante era di potenzialità non superiore a 5 KW di assorbimento elettrico.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Se l’immobile è soggetto a vincolo in sé stesso o di zona occorrerebbe, comunque Cila o non Cila, la autorizzazione paesaggistica che può essere richiesta in forma semplificata con diritto ad una risposta entro, mi sembra ora, 45 gg.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Meglio puoi accertare i tuoi adempimenti al riguardo informandoti anche direttamente presso l’Ufficio Edilizia privata del tuo Comune.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]2.[/FONT][FONT=Verdana]Riguardo le due possibilità di detrazione che ti sono state già ampiamente chiarite rimane da aggiungere che[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]a.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]le pompe di calore sono ammesse alla detrazione del 50% sia come intervento singolo sia se abbinato alla ristrutturazione dell’immobile: ciò diversamente da come mi sembra avvenga per i mobili, probabilmente perché già la installazione delle pompe di calore è di per sé stessa una manutenzione straordinaria, come sopra accennato. Quindi, come ti ha già chiarito @[URL='http://www.immobilio.it/members/ludovica.18244/']ludovica[/URL] 83 sono entrambe applicabili sia quella del 50% sia quella del 65%. Se non ho capito male non devi ristrutturare il tuo immobile quindi, non dovendo fare la detrazione del 50% sul resto della ristrutturazione, potresti fare una sola pratica al 65% limitata alle pompe di calore, anche perché dal 2009 al riguardo l’APE attestato di prestazione energetica [I](primo riquadro a pag. 24 della guida)[/I], può essere sostituito da una certificazione della Ditta costruttrice sull’alta efficienza delle macchine [I](combinato disposto art. 31 L. 99/09, L. 244/07 finanziaria 2008 e L. 296 comma 347 finanziaria 2006)[/I]. Devo ammettere però che ancora non mi sono avvalso di questa possibilità, quindi non ti so dire esattamente se è facile reperirla o meno.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Poi vedi meglio tu quale è il tuo caso specifico.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]b.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]Tutte le spese connesse alla installazione possono essere detratte comprese le assistenze murarie, l’installazione del Frigorista, le parcelle dei professionisti, le spese per la eventuale Cila, eventuale autorizzazione paesaggistica ecc.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]3.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]Riguardo il requisito dell’alta efficienza mi regolerei così:[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]a.[/FONT][FONT=Verdana]anche se le macchine dovrebbero ormai essere tutte sufficientemente efficienti, darei comunque una bella controllata all’etichetta ed al catalogo, in particolare perché. almeno da quello che ho potuto capire io, la distribuzione commerciale dei condizionatori avviene in due canali distinti e separati. Tramite i Supermercati sono venduti modelli con prezzi e prestazioni ridotti e tramite gli Installatori macchine diverse con prezzi e prestazioni migliori [/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]b.[/FONT][FONT=Verdana]La definizione di efficienza è cambiata dall’inizio del 2013 ed in etichetta dovrebbe ora comparire il Seer seasonal energy efficienty ratio per il reffrescamento e lo Scop seasonal coefficient of performance per il riscaldamento [I](che tengono conto della funzionalità inverter)[/I]. Tuttavia, se non sull’etichetta, almeno in catalogo dovrebbe essere riportata l’efficienza dell’abbinamento motocondensante-unità split interne con il precedente criterio: gli analoghi Eer energy efficienty ratio e Cop coefficient of performance [I](che tenevano conto di una funzionalità solo on/off della macchina)[/I],che servono ora solo per confronto con i requisiti delle detrazioni fiscali, la cui normativa è rimasta impostata su questi ultimi citati.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]L’argomento sarebbe interessante, ma non mi dilungo oltre se non per aggiungere che per la stessa macchina l’efficienza in etichetta con i nuovi criteri Seer/Scop risulta maggiore di quella con il precedente criterio Eer/Cop cui fa riferimento la normativa. Quindi devi stare attento a confrontare l’efficienza energetica minore, quella con il vecchio criterio che potrebbe non essere in etichetta ma in altro documento, con i requisiti di cui al D.M.E.F [I](allora Ministero Economia e Finanze ora MISE) [/I]06/08/09 allegato I[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]I margini infatti mi risultano ristretti: per un caso che mi è capitato recentemente, costituito da un abbinamento, credo di qualità acquistato tramite Installatore, Daikin aria-aria 2MXS50H [I](motocondensante)[/I], FTXS25K ed FTXS35K[I] (2 unità split interne)[/I],ho potuto fare il seguente confronto [/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Courier New]-[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]Seer riportato in etichetta 6,52 classificato A++, mentre l’Eer riportato in cata[/FONT][FONT=Verdana]l[/FONT][FONT=Verdana]ogo, che qui ci interessa, è 3.73, di poco superiore il limite di 3,4 imposto per la detrazione dal D.M.E.F. 06/08/09 allegato I[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Courier New]-[/FONT][FONT=Verdana]Scop riportato in etichetta 4,00 classificato A+, mentre il Cop [/FONT][FONT=Verdana]riportato in catalogo[/FONT][FONT=Verdana], che qui ci interessa, è 3,94, di pochissimo superiore il limite di 3,90 imposto per la detrazione dal D.M.E.F. 06/08/09 allegato I[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]c.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]con la detrazione del 50% non devi fare questo confronto, ma hai spese di gestione maggiori ed una minore detrazione. 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