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La planimetria non corrisponde alla realtà per due finestre

Discussione in 'Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni' iniziata da stefi71, 20 Ott 2011.

  1. stefi71 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Abbiamo fatto il compromesso, siamo acquirenti di una casa di costruzione anni '60, ma ci siamo accorti dopo che la planimetria fornitaci non è uguale alla realtà o meglio:
    - nello stato attuale ci sono due finestre in più (ed è uguale per tutta la palazzina) ma che non risultano dalla planimetria dell'appartamento.
    - un ripostiglio è stata chiusa la porta da una parte ed aperta da un'altra.
    Cosa bisogna fare?

    Abbiamo chiesto al venditore di fornirci la planimetria esatta altrimenti il notaio non fa il rogito.
    Ho letto nel DL 78/10 che il venditore è obbligato a tutto ciò a sue spese giusto?
    Vi Ringrazio per le eventuali risposte


  2. SALVES Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Invita il proprietario a fornirti la planimetria catastale con data odierna e verifica.
    Se le difformità continuano ad esserci fai in modo che il proprietario presenti una docfa per diversa distribuzione interna prima di procedere al rogito.

  3. Riccardo Fanta Membro Junior

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Più che la planimetria catastale io chiederei di visionare gli atti e i disegni depositati in comune e da li vedere se ci sono difformità.

  4. Alessandraa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    l'aggiornamento della planimetria non è necessario solo nel caso di modifiche irrilevanti.ergo se il Notaio l'ha chiesta significa che esse sono tali. Spetterà al venditore mettere tutto in ordine incaricando un tecnico abilitato....

  5. SALVES Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Giusta l'osservazione di Riccardo, amesso che si trovi si dovra fare una ricerca storica all'archivio comunale per trovare la licenza edilizia del 1960, verificando che esistono difformità, si dovrà procedere ad una sanatoria amministrativa.

  6. angelhouse Membro Junior

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Confermo, chiedi di verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto e il nella osta prima del 1967, oltre ovviamente alle planimetrie catastali corrispondenti, qualora cio non fosse possibile o risultasse difforme, chiedi ugualmente a sue cure e spese, eventualmente anche con Dia in sanatoria, di regolarizzarti l'immobile promesso in vendita, è un tuo diritto e un suo obbligo fornirti regolare documentazione.

  7. gcaval Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Sono d'accordo. In particolare la porta spostata, per quanto dice la Circolare attuativa n.2 del 2010 dell'Agenzia del Territorio, non costituisce difformità. Per le finestre invece è necessario capire bene, come suggeriscono anche gli altri, cosa sia successo. Attenzione, perché in caso di abuso edilizio (probabilmente non è questo il caso, parlo in generale) non è detto che si possa sanare, e non è affatto scontato che si faccia un docfa per sistemare la cosa.

  8. EnCa78 Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Verifica se queste due finestre sono un abuso o meno.Per quanto riguarda, invece, modifiche interne all'appartamento (divisori spostati, ripostigli creati all'interno di camere o affini, ossia tutto ciò che non comporti un aumento volumetrico), il proprietario è tenuto per legge (dal luglio 2010) a procedere con un rettifica che può fare un geometra o tecnico abilitato e si chiama "diversa distribuzione degli spazi interni"; il tutto dovrebbe costare circa 250/300 Euro. Saluti;-)

  9. Alessandraa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    per le modifiche irrilevanti, quali ad esempio proprio lo spostamento di un muro ciò non è necessario....

    Aggiunto dopo 5 minuti...

    Come scritto sopra e confermato non è così....
    Riporto in merito:

    Non è invece necessario presentare una nuova planimetria in caso di lievi difformità, o
    lavori interni di portata irrilevante ai fini della consistenza e quindi del calcolo della
    rendita (es., spostamento di parete interna, o di un'apertura), come si desume dall'art. 20
    del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, a norma del quale occorre presentare detta denunzia,
    corredata da una planimetria delle unità variate, nei soli "casi di mutazioni che
    implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari". L'art. 17 dello
    stesso decreto attribuisce, d'altra parte, rilevanza alle sole le mutazioni che avvengono
    "nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e
    della classe". In tal senso, espressamente, la Circ. Min. Fin. 14 ottobre 1989, n. 3405, e
    la Circ. Agenzia Territorio 26 novembre 2001, n. 9/T, § 4

    A gcaval piace questo elemento.
  10. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    se l'acquirente lo pretende, è da fare

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