Pennylove

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L’Agenzia delle Entrate ha diffuso venerdì scorso una circolare (la n°27) finalizzata a fornire alcuni chiarimenti in materia dei nuovi obblighi circa l’utilizzo del canale telematico per la presentazione di deleghe di pagamento F24.

Per effetto delle disposizioni normative introdotte dal DL n°66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n°89/2014, a decorrere dal 1° ottobre 2014:

a) i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

− direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconlineo Entratel;

− per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n°322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali dicategoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

− mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate sopra richiamati;

− mediante i servizi di internet bankingmessi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

La presentazione del modello F24 cartaceo è, inoltre, ammessa nei seguenti casi residuali:

- modelli F24 precompilati dall’ente impositore, anche per versamenti superiori a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

- per i versamenti rateali in corso di tributi da parte di privati non titolari di partita IVA, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero, però, solo fino al 31 dicembre di quest’anno;

- per i soggetti che godono di agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

- per i privati non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare somme pari o inferiori a 1.000 euro, a condizione che non siano presenti crediti da compensare.

La presentazione del modello F24 su carta parrebbe consentita inoltre in caso di utilizzo di più modelli per restare sotto la soglia dei 1.000 euro: ad es. n° 1 modello F24 TASI = 300 euro e n°1 modello F24 IMU = 2.000 euro (un solo modello F24 TASI + IMU obbligherebbe al telematico).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento di prassi: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti circolari e risoluzioni/circolari/archivio circolari/circolari 2014/settembre 2014/circolare n. 27e del 19 settembre 2014/circolare 17-9-2014 v2.pdf
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
AVVISO DI CORREZIONE

Il post #1 contiene un refuso che qui si corregge. La frase: “La presentazione del modello F24 su carta parrebbe consentita inoltre in caso di utilizzo di più modelli per restare sotto la soglia dei 1.000 euro: ad es. n° 1 modello F24 TASI = 300 euro e n°1 modello F24 IMU = 2.000 euro (un solo modello F24 TASI + IMU obbligherebbe al telematico)”.

La parte sottolineata va cassata e così correttamente letta: "990 euro”.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Intanto grazie della segnalazione.
In questa disposizione mi sfugge la motivazione. Ho sempre pensato che l'invio telematico fosse finalizzato ad una immediata disponibilità. Logico quindi per le dichiarazioni. Ma per i versamenti, di fatto le banche trasmettono non la carta, ma ricompilano il modulo (purtroppo a volte non completo) .
Qual è allora il vantaggio? Un risparmio sulle commissioni bancarie?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Le nuove regole sono legate alla riduzione dei costi di riscossione delle deleghe di pagamento effettuate dalle banche (art. 11 del DL 66/2014).
 

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