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Non comunichi la proroga del contratto locazione?- e io ti tolgo la cedolare secca
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Testo
<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 467857" data-attributes="member: 59241"><p>La proroga, in astratto, è una tecnica di salvaguardia degli interessi delle parti contraenti che opera facendo slittare in avanti il termine di efficacia del contratto, a differenza del rinnovo del contratto, che, invece, è come un nuovo inizio di una fase successiva del medesimo rapporto (ma questa è un'altra questione), perchè la durata base dei contratti 3+2 è, ricordiamocelo, triennale, non quinquennale ("Il contratto è stipulato per la durata di anni 3, con inizio il ........... e termine il ........... ") e lo stesso dicasi per i contratti 4+4, la cui durata non è ottennale, ma quadriennale ("Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 , con inizio il ............. e termine il ........").</p><p></p><p>In questa prospettiva forse si capisce meglio la ragione per cui le parti, alla scadenza di un contratto a termine (triennale o quadriennale), se decidono di proseguire il rapporto alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, debbano, solamente in riferimento al primo anno di proroga, comunicarlo in Agenzia che, in caso contrario, considererebbe estinto il rapporto, provvedendo al pagamento dell'imposta di Registro con le stesse identiche modalità previste per il pagamento dell'imposta al momento della prima regiostrazione (l'unica differenza è che, ai fini della base imponibile, anche degli aggiornamenti o degli adeguamenti del canone, assoggettato ad IRPEF).</p><p></p><p>In sede applicativa, la comunicazione è molto di più di un mero adempimento di natura formale. Ove sia presenteuna fideiussione prestata da terzi, per dare riviviscenza alla garanzia, si deve versare nuovamente il tributo dovuto. Qualora sia stata convenuta una diminuzione del canone in corso rapporto con una data di fine riduzione oltre il triennio o il quadriennio, solo la comunicazione in Agenzia in proroga impedisce , come scriveva Penny, che il Registro ricalcoli in automatico l'imponibile fiscale non ridotto del canone . La mancata presentazione della proroga di un contratto cedolarizzato (l'opzione smette di esplicare i suoi effetti alla fine del contratto, la revoca opera solo all'interno della durata del contratto a termine, non va oltre tale terimne, da qui la necessità di ricofermare l'opzione che ha perso efficacia) nei termini della prima dichiarazioe utile (30 settembre), determina una multa salatissima (€ 258,00), mentre fuori termine determina, salvo la mossa di [USER=31598]@Pennylove[/USER] (dove sei finita?), l'"espulsione" per quell'annualità dal regime della cedolare secca.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 467857, member: 59241"] La proroga, in astratto, è una tecnica di salvaguardia degli interessi delle parti contraenti che opera facendo slittare in avanti il termine di efficacia del contratto, a differenza del rinnovo del contratto, che, invece, è come un nuovo inizio di una fase successiva del medesimo rapporto (ma questa è un'altra questione), perchè la durata base dei contratti 3+2 è, ricordiamocelo, triennale, non quinquennale ("Il contratto è stipulato per la durata di anni 3, con inizio il ........... e termine il ........... ") e lo stesso dicasi per i contratti 4+4, la cui durata non è ottennale, ma quadriennale ("Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 , con inizio il ............. e termine il ........"). In questa prospettiva forse si capisce meglio la ragione per cui le parti, alla scadenza di un contratto a termine (triennale o quadriennale), se decidono di proseguire il rapporto alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, debbano, solamente in riferimento al primo anno di proroga, comunicarlo in Agenzia che, in caso contrario, considererebbe estinto il rapporto, provvedendo al pagamento dell'imposta di Registro con le stesse identiche modalità previste per il pagamento dell'imposta al momento della prima regiostrazione (l'unica differenza è che, ai fini della base imponibile, anche degli aggiornamenti o degli adeguamenti del canone, assoggettato ad IRPEF). In sede applicativa, la comunicazione è molto di più di un mero adempimento di natura formale. Ove sia presenteuna fideiussione prestata da terzi, per dare riviviscenza alla garanzia, si deve versare nuovamente il tributo dovuto. Qualora sia stata convenuta una diminuzione del canone in corso rapporto con una data di fine riduzione oltre il triennio o il quadriennio, solo la comunicazione in Agenzia in proroga impedisce , come scriveva Penny, che il Registro ricalcoli in automatico l'imponibile fiscale non ridotto del canone . La mancata presentazione della proroga di un contratto cedolarizzato (l'opzione smette di esplicare i suoi effetti alla fine del contratto, la revoca opera solo all'interno della durata del contratto a termine, non va oltre tale terimne, da qui la necessità di ricofermare l'opzione che ha perso efficacia) nei termini della prima dichiarazioe utile (30 settembre), determina una multa salatissima (€ 258,00), mentre fuori termine determina, salvo la mossa di [USER=31598]@Pennylove[/USER] (dove sei finita?), l'"espulsione" per quell'annualità dal regime della cedolare secca. [/QUOTE]
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