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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Nullità dei contratti di affitto senza attestato energetico
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 329724" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Rieccoci qui. Col capo cosparso di cenere e lapilli, mi scuso con la spettabile clientela di <em><span style="font-family: 'Verdana'">Immobilio</span></em> per la prolungata assenza dovuta ad un periodo di ferie in terre remote e inospitali. Ah, che soddisfazione tornare in Italia, disfare i bagagli e ritemprarsi col solito placido universo di leggi oscure e inafferrabili! Non vedevo l’ora, eh…Mancava una regoletta statale, minuta e di dettaglio (si fa per dire), che, nel gran libro delle leggi, paralizzasse sotto Ferragosto l’attività negoziale...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Vabbe’, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, alcune considerazioni sul tema e sui relativi risvolti locativi, prima di chiudere il trolley e ripartire verso nuovi approdi (la ripresa delle trasmissioni è prevista a settembre).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Comincio col dire che la violazione della disposizione attualmente in vigore ha rilievo esclusivamente civilistico (non fiscale) e si applica solo alle nuove locazioni (non si applica a rapporti locativi già in corso o a taciti rinnovi o proroghe), nulla rilevando se l’atto venga registrato o meno.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Ne consegue che: </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">a)</span></span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"> L’ufficio di competenza, trattandosi di materia civilistica, non può entrare nel merito dell’attestato energetico, contestarlo né rifiutarsi di registrare un contratto di locazione privo dell’allegato in parola: non spetta all’Agenzia delle Entrate sollevare la nullità dell’atto;</span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">b)</span></span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"> Il vincolo (di ampio spettro) vale anche per i contratti di locazione di durata inferiore ai trenta giorni (ad es. locazioni a uso turistico, locazioni transitorie per uso diverso da quello abitativo ecc.) non portati in registrazione. In merito si rammenta che il fatto che l’attestato energetico non venga registrato, al pari del contratto (in tale circostanza, non si verifica il caso d’uso, che, ai sensi dell’art. 2 del DPR n°642/1972, ha luogo <span style="font-family: 'Verdana'">“<em>[…] quando gli atti, i documenti e i registri vengono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”</em></span>), non esonera il contribuente dall’obbligo dell’imposta di bollo sul medesimo che, nella specie, è dovuto sin dal momento della formazione del negozio giuridico, ossia dalla sua stipula: un contratto non registrato non è infatti elencato tra i documenti esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto (Tabella, Allegato B, DPR citato). </span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Affrontando ora nello specifico il tema dell’ammontare del tributo (in genere contrattualmente posto a carico della parte conduttrice), l’attestato in questione sconta l’imposta di bollo ai sensi del disposto di cui all’art. 28 della Tariffa, Allegato A, Parte seconda, DPR citato. A parere di chi scrive, l’imposta è dovuta nella misura minima di € 1,00 solo in caso di certificazione in originale timbrata e firmata da un professionista abilitato ovvero € 16,00 in caso di allegazione di copia del suddetto attestato (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima, DPR citato: le copie hanno lo stesso valore delle scritture private). A titolo di informazione, si segnala, tuttavia, che alcuni uffici locali ritengono (con interpretazione discutibile) che anche le copie di “<span style="font-family: 'Verdana'">scritti o calcoli tecnici</span>”, nel cui novero rientra una certificazione di tale natura, scontino l’imposta di bollo nella misura minima di € 1,00.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Deve sottolinearsi che tali modalità di calcolo non rimangono, però, le uniche adottate in questi giorni dagli uffici. Il panorama rimane variegato e ancora confuso. La questione si dibatte sostanzialmente tra due diverse opinioni. La prima è quella di coloro che, alla luce della novità introdotta dal DL 63/2013, ritengono che l’attestato energetico diventi obbligatoriamente parte integrante del contratto e conseguentemente non debba essere tassato a parte, rientrando nel computo delle 100 righe: occorre, pertanto, contare le righe dell’attestato e sommarle a quelle del contratto e sul totale delle righe calcolare l’imposta di bollo, applicando un contrassegno telematico da € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe. La seconda opinione è quella di coloro che ritengono che il certificato costituisca, invece, un documento a corredo del contratto e vada tassato a parte nei modi sopra illustrati.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Pertanto, trattandosi, di un tema di dubbia interpretazione, nella tormentata materia delle locazioni, prima di effettuare il pagamento dell’imposta (se dovuta), si consiglia, posto che il certificato in commento è soggetto ad avviso di liquidazione, di “sondare” l’ufficio competente.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Un altro aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello della gestione telematica dell’attestato energetico.</span></span></span></p><p> </p><p><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Regime ordinario (IRPEF)</span></span></span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Per potere assolvere telematicamente all’imposta di bollo dovuta sul certificato in questione è possibile servirsi dei software di compilazione denominati <em><span style="font-family: 'Verdana'">Contratti di locazione, Locazioni web </span></em>e<em><span style="font-family: 'Verdana'"> IRIS</span></em> disponibili gratuitamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Vediamo in dettaglio come procedere con gli strumenti predisposti dall’Agenzia.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Contratti di locazione</span></span></span></em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">: nella sezione di compilazione DATI GENERALI, in basso a sinistra, immediatamente sopra LUOGO DI STIPULA è presente la casella ALLEGATI. Il box è grigio: la casella non è attiva. Mettere il flag. Spunta baffo di scelta. Digitare quanto dovuto. Non si deve allegare fisicamente l’attestato (è possibile, però, richiamarlo nel testo contrattuale). Il software di compilazione cura solo il pagamento del tributo. Null’altro. </span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Locazioni web</span></span></span></em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">: l’ambiente grafico è diverso, ma la logica alla base di tale applicazione è identica a quella di <span style="font-family: 'Verdana'">Contratti di locazione</span>. Nella sezione di compilazione IMPOSTE è presente un primo box grigio: non è attivo perché calcola in automatico l’imposta di bollo sul contratto, mentre il secondo box “IMPOSTA DI BOLLO ALLEGATI” (si distingue dal primo perché è bianco) è flaggabile. Digitare l’importo dovuto. Cliccare e confermare. </span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">IRIS</span></span></span></em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">: si tratta di un modello semplificato di denuncia che - al pari del “gemello” <em>SIRIA</em>, predisposto per aderire alla cedolare secca - non gestisce allegati di alcun tipo. Pertanto, in tale fattispecie, è possibile procedere direttamente ad assolvere all’imposta di bollo in due modi. Considerato che gli esemplari originali del contratto vengono trattenuti dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, la procedura più semplice e indolore per coloro che, per scelta o per obbligo (possessori di almeno 10 unità immobiliari e agenti di affari in mediazione), si avvalgono della modalità telematica, consiste nell’applicare un contrassegno telematico dell’importo richiesto su ogni attestato energetico e allegarlo al contratto di locazione.</span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">In alternativa (con l’assenso dell’ufficio di competenza), una volta versata l’imposta di registro e bollo sul contratto (gli importi sono calcolati automaticamente dal software sulla base dei dati inseriti), è possibile assolvere all’imposta di bollo sull’attestato (senza passare in Agenzia), utilizzando il mod. F23 (cod. trib. 456T), eventualmente indicando, nella sezione DATI DEL VERSAMENTO, al campo 12 (Descrizione) ALLEGATO ACE/APE. Sarà compito del contribuente spillare sull’attestato energetico copia del mod. F23, allegandolo al contratto.</span></span></span></p><p> </p><p><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Regime sostitutivo (cedolare secca)</span></span></span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Per potere assolvere telematicamente all’imposta di bollo dovuta sul certificato in questione è necessario utilizzare solo ed esclusivamente il software <span style="font-family: 'Verdana'"><em>SIRIA</em>. </span>Non si entra in cedolare dalla porta di servizio, utilizzando gli altri software (ad es. <em><span style="font-family: 'Verdana'">Contratti di locazione</span></em>) che l’Amministrazione finanziaria ha predisposto per il solo regime ordinario. <em><span style="font-family: 'Verdana'">SIRIA </span></em>è un modello semplificato di denuncia che - al pari di <em><span style="font-family: 'Verdana'">IRIS</span></em>, predisposto per il regime ordinario – non gestisce allegati di alcun tipo. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Accertarsi preliminarmente se l’ufficio competente, in assenza di prassi e stante l’obbligatorietà dell’allegato in questione, ritenga che il regime da adottare in merito all’imposta di bollo sulla documentazione a corredo del contratto, sia quello dell’atto principale, ovvero quello dell’esenzione dall’imposta di bollo. Alcuni uffici locali ritengono che l’imposta di bollo non sia dovuta sul contratto e sugli allegati: se non si applica l’imposta di bollo sul contratto, per trascinamento non si applica neanche sugli allegati (ad es. Ufficio delle Entrate di Cagliari). Altri uffici non condividono tale interpretazione estensiva (ad es. Ufficio delle Entrate di Modena).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Nell’ipotesi in cui il tributo venga comunque richiesto, valgono le considerazioni fatte per <em><span style="font-family: 'Verdana'">IRIS</span> </em>(a cui si rimanda).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">E su questa nota, riprendo il largo. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">La vostra devotissima scrivente</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Penny</span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/heartbeat.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":amore:" title="Love :amore:" data-shortname=":amore:" /></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 329724, member: 31598"] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Rieccoci qui. Col capo cosparso di cenere e lapilli, mi scuso con la spettabile clientela di [I][FONT=Verdana]Immobilio[/FONT][/I] per la prolungata assenza dovuta ad un periodo di ferie in terre remote e inospitali. Ah, che soddisfazione tornare in Italia, disfare i bagagli e ritemprarsi col solito placido universo di leggi oscure e inafferrabili! Non vedevo l’ora, eh…Mancava una regoletta statale, minuta e di dettaglio (si fa per dire), che, nel gran libro delle leggi, paralizzasse sotto Ferragosto l’attività negoziale...:wall: [/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Vabbe’, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, alcune considerazioni sul tema e sui relativi risvolti locativi, prima di chiudere il trolley e ripartire verso nuovi approdi (la ripresa delle trasmissioni è prevista a settembre).[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Comincio col dire che la violazione della disposizione attualmente in vigore ha rilievo esclusivamente civilistico (non fiscale) e si applica solo alle nuove locazioni (non si applica a rapporti locativi già in corso o a taciti rinnovi o proroghe), nulla rilevando se l’atto venga registrato o meno.[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Ne consegue che: [/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]a)[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana] L’ufficio di competenza, trattandosi di materia civilistica, non può entrare nel merito dell’attestato energetico, contestarlo né rifiutarsi di registrare un contratto di locazione privo dell’allegato in parola: non spetta all’Agenzia delle Entrate sollevare la nullità dell’atto;[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]b)[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana] Il vincolo (di ampio spettro) vale anche per i contratti di locazione di durata inferiore ai trenta giorni (ad es. locazioni a uso turistico, locazioni transitorie per uso diverso da quello abitativo ecc.) non portati in registrazione. In merito si rammenta che il fatto che l’attestato energetico non venga registrato, al pari del contratto (in tale circostanza, non si verifica il caso d’uso, che, ai sensi dell’art. 2 del DPR n°642/1972, ha luogo [FONT=Verdana]“[I][…] quando gli atti, i documenti e i registri vengono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”[/I][/FONT]), non esonera il contribuente dall’obbligo dell’imposta di bollo sul medesimo che, nella specie, è dovuto sin dal momento della formazione del negozio giuridico, ossia dalla sua stipula: un contratto non registrato non è infatti elencato tra i documenti esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto (Tabella, Allegato B, DPR citato). [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Affrontando ora nello specifico il tema dell’ammontare del tributo (in genere contrattualmente posto a carico della parte conduttrice), l’attestato in questione sconta l’imposta di bollo ai sensi del disposto di cui all’art. 28 della Tariffa, Allegato A, Parte seconda, DPR citato. A parere di chi scrive, l’imposta è dovuta nella misura minima di € 1,00 solo in caso di certificazione in originale timbrata e firmata da un professionista abilitato ovvero € 16,00 in caso di allegazione di copia del suddetto attestato (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima, DPR citato: le copie hanno lo stesso valore delle scritture private). A titolo di informazione, si segnala, tuttavia, che alcuni uffici locali ritengono (con interpretazione discutibile) che anche le copie di “[FONT=Verdana]scritti o calcoli tecnici[/FONT]”, nel cui novero rientra una certificazione di tale natura, scontino l’imposta di bollo nella misura minima di € 1,00.[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Deve sottolinearsi che tali modalità di calcolo non rimangono, però, le uniche adottate in questi giorni dagli uffici. Il panorama rimane variegato e ancora confuso. La questione si dibatte sostanzialmente tra due diverse opinioni. La prima è quella di coloro che, alla luce della novità introdotta dal DL 63/2013, ritengono che l’attestato energetico diventi obbligatoriamente parte integrante del contratto e conseguentemente non debba essere tassato a parte, rientrando nel computo delle 100 righe: occorre, pertanto, contare le righe dell’attestato e sommarle a quelle del contratto e sul totale delle righe calcolare l’imposta di bollo, applicando un contrassegno telematico da € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe. La seconda opinione è quella di coloro che ritengono che il certificato costituisca, invece, un documento a corredo del contratto e vada tassato a parte nei modi sopra illustrati.[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Pertanto, trattandosi, di un tema di dubbia interpretazione, nella tormentata materia delle locazioni, prima di effettuare il pagamento dell’imposta (se dovuta), si consiglia, posto che il certificato in commento è soggetto ad avviso di liquidazione, di “sondare” l’ufficio competente.[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Un altro aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello della gestione telematica dell’attestato energetico.[/FONT][/FONT][/FONT] [B][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Regime ordinario (IRPEF)[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/B] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Per potere assolvere telematicamente all’imposta di bollo dovuta sul certificato in questione è possibile servirsi dei software di compilazione denominati [I][FONT=Verdana]Contratti di locazione, Locazioni web [/FONT][/I]e[I][FONT=Verdana] IRIS[/FONT][/I] disponibili gratuitamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Vediamo in dettaglio come procedere con gli strumenti predisposti dall’Agenzia.[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][I][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Contratti di locazione[/FONT][/FONT][/FONT][/I][FONT=Verdana][FONT=Verdana]: nella sezione di compilazione DATI GENERALI, in basso a sinistra, immediatamente sopra LUOGO DI STIPULA è presente la casella ALLEGATI. Il box è grigio: la casella non è attiva. Mettere il flag. Spunta baffo di scelta. Digitare quanto dovuto. Non si deve allegare fisicamente l’attestato (è possibile, però, richiamarlo nel testo contrattuale). Il software di compilazione cura solo il pagamento del tributo. Null’altro. [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][I][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Locazioni web[/FONT][/FONT][/FONT][/I][FONT=Verdana][FONT=Verdana]: l’ambiente grafico è diverso, ma la logica alla base di tale applicazione è identica a quella di [FONT=Verdana]Contratti di locazione[/FONT]. Nella sezione di compilazione IMPOSTE è presente un primo box grigio: non è attivo perché calcola in automatico l’imposta di bollo sul contratto, mentre il secondo box “IMPOSTA DI BOLLO ALLEGATI” (si distingue dal primo perché è bianco) è flaggabile. Digitare l’importo dovuto. Cliccare e confermare. [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][I][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]IRIS[/FONT][/FONT][/FONT][/I][FONT=Verdana][FONT=Verdana]: si tratta di un modello semplificato di denuncia che - al pari del “gemello” [I]SIRIA[/I], predisposto per aderire alla cedolare secca - non gestisce allegati di alcun tipo. Pertanto, in tale fattispecie, è possibile procedere direttamente ad assolvere all’imposta di bollo in due modi. Considerato che gli esemplari originali del contratto vengono trattenuti dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, la procedura più semplice e indolore per coloro che, per scelta o per obbligo (possessori di almeno 10 unità immobiliari e agenti di affari in mediazione), si avvalgono della modalità telematica, consiste nell’applicare un contrassegno telematico dell’importo richiesto su ogni attestato energetico e allegarlo al contratto di locazione.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]In alternativa (con l’assenso dell’ufficio di competenza), una volta versata l’imposta di registro e bollo sul contratto (gli importi sono calcolati automaticamente dal software sulla base dei dati inseriti), è possibile assolvere all’imposta di bollo sull’attestato (senza passare in Agenzia), utilizzando il mod. F23 (cod. trib. 456T), eventualmente indicando, nella sezione DATI DEL VERSAMENTO, al campo 12 (Descrizione) ALLEGATO ACE/APE. Sarà compito del contribuente spillare sull’attestato energetico copia del mod. F23, allegandolo al contratto.[/FONT][/FONT][/FONT] [B][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Regime sostitutivo (cedolare secca)[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/B] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Per potere assolvere telematicamente all’imposta di bollo dovuta sul certificato in questione è necessario utilizzare solo ed esclusivamente il software [FONT=Verdana][I]SIRIA[/I]. [/FONT]Non si entra in cedolare dalla porta di servizio, utilizzando gli altri software (ad es. [I][FONT=Verdana]Contratti di locazione[/FONT][/I]) che l’Amministrazione finanziaria ha predisposto per il solo regime ordinario. [I][FONT=Verdana]SIRIA [/FONT][/I]è un modello semplificato di denuncia che - al pari di [I][FONT=Verdana]IRIS[/FONT][/I], predisposto per il regime ordinario – non gestisce allegati di alcun tipo. [/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Accertarsi preliminarmente se l’ufficio competente, in assenza di prassi e stante l’obbligatorietà dell’allegato in questione, ritenga che il regime da adottare in merito all’imposta di bollo sulla documentazione a corredo del contratto, sia quello dell’atto principale, ovvero quello dell’esenzione dall’imposta di bollo. Alcuni uffici locali ritengono che l’imposta di bollo non sia dovuta sul contratto e sugli allegati: se non si applica l’imposta di bollo sul contratto, per trascinamento non si applica neanche sugli allegati (ad es. Ufficio delle Entrate di Cagliari). Altri uffici non condividono tale interpretazione estensiva (ad es. Ufficio delle Entrate di Modena).[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Nell’ipotesi in cui il tributo venga comunque richiesto, valgono le considerazioni fatte per [I][FONT=Verdana]IRIS[/FONT] [/I](a cui si rimanda).[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]E su questa nota, riprendo il largo. [/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]La vostra devotissima scrivente[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT=Verdana]Penny[/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3]:amore:[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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