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Obbligatorietà ACE o APE per i contratti di Locazione
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 338026" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p><span style="color: black">La registrazione telematica non ha sostanzialmente modificato il trattamento ai fini dell’imposta di bollo, ma ha, invece, comportato una diversa procedura di registrazione.</span></p><p> </p><p><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black">Con la registrazione telematica, a differenza della modalità tradizionale, vengono meno per l’Amministrazione finanziaria sia l’esemplare cartaceo del contratto, sia l’esemplare cartaceo dell’APE ad esso allegato, con la conseguenza che per essi non deve essere corrisposta alcuna imposta di bollo: le parti, utilizzando i software di compilazione IRIS e SIRIA, non presentano il contratto e l’APE allegato allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, si limitano semplicemente a trasmettere i dati essenziali del contratto in via telematica, e per i dati trasmessi in via telematica, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo: l’imposta, in buona sostanza, non colpisce l’atto virtuale, ossia l’atto trasmesso in via telematica all’Amministrazione finanziaria.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black">L’imposta di bollo colpisce, invece, gli esemplari dei contratti di locazione di beni immobili, ossia le copie originali del contratto compresi gli eventuali allegati che restano alle parti. Non è un caso che in IRIS si chieda di indicare proprio il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo due). Pertanto, se le copie originali del contratto sono due, due saranno anche gli APE da allegare al contratto (uno per ogni copia) e due saranno i bolli da applicare sugli APE (uno per ogni APE). Se poi i conduttori non si accontentano di una sola copia del contratto e di una o più copie fotostatiche dello stesso, occorre produrre più originali, più APE, più bolli.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black">Il contratto, comprensivo di APE, va conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p><span style="color: black">La norma introduce l’obbligo per l’attuale titolare dell’immobile oggetto di negoziazione (vendita o locazione), di rendere disponibile l’APE al nuovo potenziale proprietario, fin dall’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse (e cioè, ad esempio, alla stipula del contratto preliminare), in modo consentire che la negoziazione sul prezzo di cessione possa essere efficacemente condotta anche in considerazione delle caratteristiche energetiche dell’immobile oggetto di cessione.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 338026, member: 31598"] [COLOR=black][COLOR=black][/COLOR][/COLOR] [COLOR=black]La registrazione telematica non ha sostanzialmente modificato il trattamento ai fini dell’imposta di bollo, ma ha, invece, comportato una diversa procedura di registrazione.[/COLOR] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]Con la registrazione telematica, a differenza della modalità tradizionale, vengono meno per l’Amministrazione finanziaria sia l’esemplare cartaceo del contratto, sia l’esemplare cartaceo dell’APE ad esso allegato, con la conseguenza che per essi non deve essere corrisposta alcuna imposta di bollo: le parti, utilizzando i software di compilazione IRIS e SIRIA, non presentano il contratto e l’APE allegato allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, si limitano semplicemente a trasmettere i dati essenziali del contratto in via telematica, e per i dati trasmessi in via telematica, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo: l’imposta, in buona sostanza, non colpisce l’atto virtuale, ossia l’atto trasmesso in via telematica all’Amministrazione finanziaria.[/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]L’imposta di bollo colpisce, invece, gli esemplari dei contratti di locazione di beni immobili, ossia le copie originali del contratto compresi gli eventuali allegati che restano alle parti. Non è un caso che in IRIS si chieda di indicare proprio il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo due). Pertanto, se le copie originali del contratto sono due, due saranno anche gli APE da allegare al contratto (uno per ogni copia) e due saranno i bolli da applicare sugli APE (uno per ogni APE). Se poi i conduttori non si accontentano di una sola copia del contratto e di una o più copie fotostatiche dello stesso, occorre produrre più originali, più APE, più bolli.[/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]Il contratto, comprensivo di APE, va conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.[/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=black][/COLOR] [COLOR=black]La norma introduce l’obbligo per l’attuale titolare dell’immobile oggetto di negoziazione (vendita o locazione), di rendere disponibile l’APE al nuovo potenziale proprietario, fin dall’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse (e cioè, ad esempio, alla stipula del contratto preliminare), in modo consentire che la negoziazione sul prezzo di cessione possa essere efficacemente condotta anche in considerazione delle caratteristiche energetiche dell’immobile oggetto di cessione.[/COLOR] [/QUOTE]
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