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<blockquote data-quote="dormiente" data-source="post: 403636" data-attributes="member: 50431"><p>20/05/2004 - Una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che sulle somme corrisposte a titolo di penale non si deve pagare l'imposta sul valore aggiunto poichè questo tipo di corresponsione non costituisce la conseguenza di un servizio o di una cessione di un bene tale da gustificare il pagamento dell'IVA.</p><p>Infatti, specifica l'agenzia delle entrate, l'art. 1 del DPR n. 633 del 1972, " l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi fettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.....". </p><p>L'imposta, in sostanza, si applica sulle somme costituenti il corrispettivo di operazioni di " cessioni di beni" o "prestazioni di servizi".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dormiente, post: 403636, member: 50431"] 20/05/2004 - Una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che sulle somme corrisposte a titolo di penale non si deve pagare l'imposta sul valore aggiunto poichè questo tipo di corresponsione non costituisce la conseguenza di un servizio o di una cessione di un bene tale da gustificare il pagamento dell'IVA. Infatti, specifica l'agenzia delle entrate, l'art. 1 del DPR n. 633 del 1972, " l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi fettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.....". L'imposta, in sostanza, si applica sulle somme costituenti il corrispettivo di operazioni di " cessioni di beni" o "prestazioni di servizi". [/QUOTE]
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