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Pignoramento metà immobile gravante di trascrizione e locali abusivi
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Testo
<blockquote data-quote="leonard" data-source="post: 72987" data-attributes="member: 11300"><p>Articolo 600 - Convocazione dei comproprietari.</p><p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. </p><p></p><p>Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="leonard, post: 72987, member: 11300"] Articolo 600 - Convocazione dei comproprietari. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. [/QUOTE]
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