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<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 784504" data-attributes="member: 3943"><p>In tutti i preliminari degli immobili in costruzione è inserita una clausola simile a questa che ti posto, che rende ragione anche di quanto accaduto prima</p><p></p><p><em>È in facoltà della parte promittente alienante, nel rispetto dei parametri suindicati circa le dimensioni della porzione in oggetto, di apportare varianti al progetto originario dell'edificio e, in particolare alle parti comuni dello stesso, nonché modifiche al capitolato allegato, purché non venga alterata l'estetica o la funzionalità della porzione in oggetto e vengano comunque impiegati materiali di qualità non inferiore a quelli convenuti.</em></p><p><em></em></p><p><em>La parte promittente alienante si obbliga a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 cod. civ., alla parte promissaria acquirente, le eventuali varianti apportate al progetto originario.</em></p><p><em></em></p><p><em>La parte promittente alienante si riserva pure di modificare alcune finiture delle parti comuni, rispetto a quanto previsto nella descrizione originale, in caso di difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali o per motivi di ordine tecnico, a suo insindacabile giudizio.</em></p><p><em></em></p><p><em>La parte promissaria acquirente, a sua volta, potrà richiedere di apportare al capitolato e alla distribuzione interna delle unità promesse in vendita quelle varianti che siano comunque compatibili con la destinazione di quanto promesso in vendita e con quella dell'intero fabbricato di cui esso è porzione, nonché con lo stato di avanzamento dei lavori.</em></p><p><em></em></p><p> <em>La parte promittente alienante si riserva di non accettare le suddette richieste di modifica, ove queste, a suo insindacabile giudizio, possano alterare la struttura e/o l'estetica del fabbricato, ovvero siano intempestive o di difficoltosa realizzazione, ovvero infine possano pregiudicare il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità o determinare ritardi nell'ultimazione dei lavori.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 784504, member: 3943"] In tutti i preliminari degli immobili in costruzione è inserita una clausola simile a questa che ti posto, che rende ragione anche di quanto accaduto prima [I]È in facoltà della parte promittente alienante, nel rispetto dei parametri suindicati circa le dimensioni della porzione in oggetto, di apportare varianti al progetto originario dell'edificio e, in particolare alle parti comuni dello stesso, nonché modifiche al capitolato allegato, purché non venga alterata l'estetica o la funzionalità della porzione in oggetto e vengano comunque impiegati materiali di qualità non inferiore a quelli convenuti. La parte promittente alienante si obbliga a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 cod. civ., alla parte promissaria acquirente, le eventuali varianti apportate al progetto originario. La parte promittente alienante si riserva pure di modificare alcune finiture delle parti comuni, rispetto a quanto previsto nella descrizione originale, in caso di difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali o per motivi di ordine tecnico, a suo insindacabile giudizio. La parte promissaria acquirente, a sua volta, potrà richiedere di apportare al capitolato e alla distribuzione interna delle unità promesse in vendita quelle varianti che siano comunque compatibili con la destinazione di quanto promesso in vendita e con quella dell'intero fabbricato di cui esso è porzione, nonché con lo stato di avanzamento dei lavori. La parte promittente alienante si riserva di non accettare le suddette richieste di modifica, ove queste, a suo insindacabile giudizio, possano alterare la struttura e/o l'estetica del fabbricato, ovvero siano intempestive o di difficoltosa realizzazione, ovvero infine possano pregiudicare il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità o determinare ritardi nell'ultimazione dei lavori.[/I] [/QUOTE]
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