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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 561399" data-attributes="member: 245"><p>Bella domanda.....</p><p>per quanto riguarda la prima domanda la risposta è si. Dovevi essere tu a richiedere la tassazione sul prezzo valore.</p><p>Per la seconda sinceramente non ho una risposta certa, ma credo sia piu un quesito x commercialisti. Ti taggo un esperto di aste [USER=42475]@kolia cassin[/USER] , sperando ci segua.</p><p></p><p>Per il calcolo devi prendere la base imponibile come se ad aprile 2014 avessi dovuto pagare come NON prima casa quindi 94400 (io propendo x questa ipotesi, ma la mia è un'opinione) e calcolare il 7% (se la base imponibile fosse la rendita catastale rivalutata, il calcolo sarebbe differente perchè gli imponibili sono differenti a seconda che tu rogiti come prima casa oppure no). Se fai una autodenuncia all'agenzia delle entrate entro un anno dalla vendita (manca poco!) eviti il 30% di sanzione, ma ti addebiteranno solo gli interessi legali. Qui sotto la circolare AdE:</p><p></p><p><em>COMUNICATO STAMPA </em></p><p style="text-align: center"><em><strong>Mancato riacquisto della prima casa</strong> </em></p><p><em>Nessuna sanzione per chi rinuncia “in tempo” all’agevolazione Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi. Con la Risoluzione 112/ E di oggi, l’Amministrazione finanziaria fornisce una risposta a un contribuente che, non volendo riacquistare nei 12 mesi dalla vendita, vuole mettersi subito in regola con il fisco. L’Agenzia ricorda, inoltre, che passato il termine di decadenza è sempre possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e ottenere così una riduzione delle sanzioni. L’istanza preventiva abbatte le sanzioni – Il documento di prassi chiarisce che è possibile presentare un’istanza all’Ufficio dove è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile con la quale il contribuente comunica di non voler acquistare un nuovo immobile entro 12 mesi e chiede la riliquidazione dell’imposta versata al momento della registrazione. Il questo modo il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta e i relativi interessi. Scaduti i 12 mesi il ravvedimento operoso riduce le sanzioni – Se il contribuente non ha presentato l’istanza nei 12 mesi che intercorrono tra la vendita e il mancato riacquisto può sempre usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Chi vuole avvalersi di questa possibilità deve presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile, con la quale dichiara l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiede la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. </em></p><p><em></em></p><p><em>Roma, 27 dicembre 2012</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 561399, member: 245"] Bella domanda..... per quanto riguarda la prima domanda la risposta è si. Dovevi essere tu a richiedere la tassazione sul prezzo valore. Per la seconda sinceramente non ho una risposta certa, ma credo sia piu un quesito x commercialisti. Ti taggo un esperto di aste [USER=42475]@kolia cassin[/USER] , sperando ci segua. Per il calcolo devi prendere la base imponibile come se ad aprile 2014 avessi dovuto pagare come NON prima casa quindi 94400 (io propendo x questa ipotesi, ma la mia è un'opinione) e calcolare il 7% (se la base imponibile fosse la rendita catastale rivalutata, il calcolo sarebbe differente perchè gli imponibili sono differenti a seconda che tu rogiti come prima casa oppure no). Se fai una autodenuncia all'agenzia delle entrate entro un anno dalla vendita (manca poco!) eviti il 30% di sanzione, ma ti addebiteranno solo gli interessi legali. Qui sotto la circolare AdE: [I]COMUNICATO STAMPA [/I] [CENTER][I][B]Mancato riacquisto della prima casa[/B] [/I][/CENTER] [I]Nessuna sanzione per chi rinuncia “in tempo” all’agevolazione Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi. Con la Risoluzione 112/ E di oggi, l’Amministrazione finanziaria fornisce una risposta a un contribuente che, non volendo riacquistare nei 12 mesi dalla vendita, vuole mettersi subito in regola con il fisco. L’Agenzia ricorda, inoltre, che passato il termine di decadenza è sempre possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e ottenere così una riduzione delle sanzioni. L’istanza preventiva abbatte le sanzioni – Il documento di prassi chiarisce che è possibile presentare un’istanza all’Ufficio dove è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile con la quale il contribuente comunica di non voler acquistare un nuovo immobile entro 12 mesi e chiede la riliquidazione dell’imposta versata al momento della registrazione. Il questo modo il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta e i relativi interessi. Scaduti i 12 mesi il ravvedimento operoso riduce le sanzioni – Se il contribuente non ha presentato l’istanza nei 12 mesi che intercorrono tra la vendita e il mancato riacquisto può sempre usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Chi vuole avvalersi di questa possibilità deve presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile, con la quale dichiara l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiede la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Roma, 27 dicembre 2012[/I] [/QUOTE]
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