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Testo
<blockquote data-quote="Miciogatto" data-source="post: 550714" data-attributes="member: 50541"><p>Fai una bella cosa, stampa questa sentenza della suprema corte e fanne omaggio al direttore.</p><p></p><p>(art. 44 del TUR./Cassazione 15948/2014.)</p><p></p><p></p><p>Se poi delle volte non ha voglia di leggerla tutta non c'è problema, estraggo qui il succo citando la seguente frase:</p><p></p><p>"In tema di imposta di registro si</p><p>applica la previsione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, secondo cui "per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i</p><p>contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Miciogatto, post: 550714, member: 50541"] Fai una bella cosa, stampa questa sentenza della suprema corte e fanne omaggio al direttore. (art. 44 del TUR./Cassazione 15948/2014.) Se poi delle volte non ha voglia di leggerla tutta non c'è problema, estraggo qui il succo citando la seguente frase: "In tema di imposta di registro si applica la previsione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, secondo cui "per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione". [/QUOTE]
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