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<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 398590" data-attributes="member: 5961"><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Art. 1326 Codice Civile</strong></span></p><p></p><p>Il <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1691.html" target="_blank">contratto</a> è concluso nel momento in cui chi ha fatto la <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1698.html" target="_blank">proposta</a> ha conoscenza dell'<a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1699.html" target="_blank">accettazione</a>dell'altra parte [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1444.html" target="_blank">1328</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1449.html" target="_blank">1333</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1451.html" target="_blank">1335</a>]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3172" target="_blank">(1)</a>. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1444.html" target="_blank">1328</a> 2] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3173" target="_blank">(2)</a>. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1291.html" target="_blank">1175</a>]. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1468.html" target="_blank">1352</a>] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3174" target="_blank">(3)</a>.</p><p><strong><span style="font-size: 18px">Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3175" target="_blank">(4)</a>.</span></strong></p><p></p><p><strong><span style="font-size: 12px">Note</span></strong></p><p><span style="font-size: 12px">(1) <em>Proposta</em> e <em>accettazione</em> sono le dichiarazioni (ma potrebbero essere anche dei comportamenti) che permettono alle parti di raggiungere l'accordo sul contratto. Di regola, i contratti si perfezionano (sono conclusi e vincolano le parti) nel momento in cui si forma l'accordo tra le parti (<em>principio consensualistico</em>). Quando la contrattazione avviene tra persone presenti <em>nel medesimo luogo</em>, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui la proposta è accettata; quando, invece, le parti contrattuali <em>non si trovano nel medesimo luogo</em> (es.: contratti che si formano mediante <em>lettera, telegramma, messaggero o nuncio</em>) l'accordo è raggiunto nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell'accettazione. Data la difficoltà di provare che il proponente abbia effettivamente ricevuto l'accettazione dell'oblato, il legislatore ha stabilito una <em>presunzione legale di conoscenza</em>, in base alla quale l'accettazione si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario, a meno che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tale presunzione vige anche per la proposta, per la revoca della proposta e dell'accettazione, e per ogni altra dichiarazione recettizia [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1451.html" target="_blank">1335</a>]. Costituiscono un'<em>eccezione </em>alla <em>regola del principio consensualistico </em>i <em>contratti reali</em>, per i quali è richiesto, oltre al consenso, la consegna della cosa, oggetto del contratto, alla controparte (es.: il comodato [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1929.html" target="_blank">1803</a>]).</span></p><p><span style="font-size: 12px"></span></p><p><span style="font-size: 12px">(2) È previsto un <em>termine di efficacia</em> della proposta: questo viene stabilito dal proponente, oppure è quello richiesto dalla natura dell'affare o <em>dagli usi</em>. L'accettazione dev'essere <em>tempestiva</em>, nel senso che deve pervenire entro tale termine, altrimenti non ha effetti giuridici, ossia non vale a concludere il contratto, a meno che il proponente non l'accolga dandone immediato avviso alla controparte.</span></p><p><span style="font-size: 12px"></span></p><p><span style="font-size: 12px">(3) L'accettazione deve avere la forma richiesta dal proponente, per cui non ha effetto se è data in forma diversa, tuttavia il proponente potrebbe rinunciarvi, accontentandosi dell'adesione manifestata in modo diverso.</span></p><p></p><p><strong>(4) L'accettazione dev'essere totalmente corrispondente alla proposta. Le modifiche apportate, alla proposta, anche se secondarie, non valgono come accettazione bensì come controproposta, ossia come nuova proposta (es.: Caio accetta la proposta di Tizio di trasportare la merce per quello stesso tragitto e dietro versamento del medesimo prezzo propostogli, ma richiede un mezzo di trasporto diverso).</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 398590, member: 5961"] [SIZE=4][/SIZE][SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5][B][/B] [B]Art. 1326 Codice Civile[/B][/SIZE] Il [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1691.html']contratto[/URL] è concluso nel momento in cui chi ha fatto la [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1698.html']proposta[/URL] ha conoscenza dell'[URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1699.html']accettazione[/URL]dell'altra parte [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1444.html']1328[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1449.html']1333[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1451.html']1335[/URL]][URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3172'](1)[/URL]. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1444.html']1328[/URL] 2] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3173'](2)[/URL]. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1291.html']1175[/URL]]. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1468.html']1352[/URL]] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3174'](3)[/URL]. [B][SIZE=5]Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3175'](4)[/URL].[/SIZE][/B] [B][SIZE=3]Note[/SIZE][/B] [SIZE=3](1) [I]Proposta[/I] e [I]accettazione[/I] sono le dichiarazioni (ma potrebbero essere anche dei comportamenti) che permettono alle parti di raggiungere l'accordo sul contratto. Di regola, i contratti si perfezionano (sono conclusi e vincolano le parti) nel momento in cui si forma l'accordo tra le parti ([I]principio consensualistico[/I]). Quando la contrattazione avviene tra persone presenti [I]nel medesimo luogo[/I], il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui la proposta è accettata; quando, invece, le parti contrattuali [I]non si trovano nel medesimo luogo[/I] (es.: contratti che si formano mediante [I]lettera, telegramma, messaggero o nuncio[/I]) l'accordo è raggiunto nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell'accettazione. Data la difficoltà di provare che il proponente abbia effettivamente ricevuto l'accettazione dell'oblato, il legislatore ha stabilito una [I]presunzione legale di conoscenza[/I], in base alla quale l'accettazione si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario, a meno che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tale presunzione vige anche per la proposta, per la revoca della proposta e dell'accettazione, e per ogni altra dichiarazione recettizia [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1451.html']1335[/URL]]. Costituiscono un'[I]eccezione [/I]alla [I]regola del principio consensualistico [/I]i [I]contratti reali[/I], per i quali è richiesto, oltre al consenso, la consegna della cosa, oggetto del contratto, alla controparte (es.: il comodato [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1929.html']1803[/URL]]). (2) È previsto un [I]termine di efficacia[/I] della proposta: questo viene stabilito dal proponente, oppure è quello richiesto dalla natura dell'affare o [I]dagli usi[/I]. L'accettazione dev'essere [I]tempestiva[/I], nel senso che deve pervenire entro tale termine, altrimenti non ha effetti giuridici, ossia non vale a concludere il contratto, a meno che il proponente non l'accolga dandone immediato avviso alla controparte. (3) L'accettazione deve avere la forma richiesta dal proponente, per cui non ha effetto se è data in forma diversa, tuttavia il proponente potrebbe rinunciarvi, accontentandosi dell'adesione manifestata in modo diverso.[/SIZE] [B](4) L'accettazione dev'essere totalmente corrispondente alla proposta. Le modifiche apportate, alla proposta, anche se secondarie, non valgono come accettazione bensì come controproposta, ossia come nuova proposta (es.: Caio accetta la proposta di Tizio di trasportare la merce per quello stesso tragitto e dietro versamento del medesimo prezzo propostogli, ma richiede un mezzo di trasporto diverso).[/B] [/QUOTE]
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