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<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 137796" data-attributes="member: 9196"><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">Normalmente quando si prende un impegno per l'acquisto di un bene e si versa una caparra (confirmatoria) la parte rinunciante perde la quota ... (se la parte rinunciante ovvero colui che ha versato la caparra) perde la quota quale mancato guadagno, mentre se la parte rinunciante è colui che ha ricevuto la caparra è tenuto a versare il doppio della quota per promessa non mantenuta. Pertanto, dalla tua domanda, se abbandoni e non sono state messe condizioni particolari nel vostro contratto, perdi soltanto la quota versata.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">Un consiglio, se posso permettermi, avvaliti sempre di un professionista che ti possa aiutare nel gestire una situazione ... (in questo caso un AI, o un legale se la parte venditrice fa opposizione, perchè essendo all'oscuro delle procedure civili e le relative conseguenze, ti potrà essere sicuramente d'aiuto) ... </span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">In ogni caso, il tutto lo trovi nell'art. 1385 e 1223 del codice civile ...</span></span></span></span></p><p> <span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px"></span></span></span></span><strong>Art. 1385 Caparra confirmatoria</strong></p><p>Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).</p><p>Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).</p><p>Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del </p><p>contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).</p><p> </p><p><strong>Art. 1223 Risarcimento del danno</strong></p><p>Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 137796, member: 9196"] [FONT=Times New Roman][SIZE=3][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Normalmente quando si prende un impegno per l'acquisto di un bene e si versa una caparra (confirmatoria) la parte rinunciante perde la quota ... (se la parte rinunciante ovvero colui che ha versato la caparra) perde la quota quale mancato guadagno, mentre se la parte rinunciante è colui che ha ricevuto la caparra è tenuto a versare il doppio della quota per promessa non mantenuta. Pertanto, dalla tua domanda, se abbandoni e non sono state messe condizioni particolari nel vostro contratto, perdi soltanto la quota versata. Un consiglio, se posso permettermi, avvaliti sempre di un professionista che ti possa aiutare nel gestire una situazione ... (in questo caso un AI, o un legale se la parte venditrice fa opposizione, perchè essendo all'oscuro delle procedure civili e le relative conseguenze, ti potrà essere sicuramente d'aiuto) ... In ogni caso, il tutto lo trovi nell'art. 1385 e 1223 del codice civile ... [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][B]Art. 1385 Caparra confirmatoria[/B] Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164). [B]Art. 1223 Risarcimento del danno[/B] Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti). [/QUOTE]
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