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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 206341" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Per il subentro dell’erede del de cuius in un contratto di locazione è sufficiente renderne edotta l’Agenzia delle Entrate a mezzo modello 69 + atto del decesso – starei per scrivere - nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, se non fosse che l’eventuale ritardo, a quanto mi consta, non è sanzionato. Detto orientamento è divenuto prevalente, tanto che alcuni uffici locali si accontentano anche di una semplice scrittura privata in cui si dichiara che, a seguito di decesso intercorso in data……, il nuovo proprietario/locatore è il/la sig./sig.ra………..che subentra al sig./sig.ra………….nell’atto n°………anno…….registrato in data……….presso l’Ufficio del Registro di………Tale procedura, evidentemente, lascia, però, alcuni dubbi sull’applicazione della tassazione, se è vero che alcuni uffici dell’Amministrazione finanziaria – specie in passato – propendevano, in tale fattispecie, per l’applicazione della tassazione in misura fissa: ergo: modulo F23, cod. trib. 110T (cessione di contratto), 67 euro. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Quanto al vincolo temporale – se bene intendo - la nostra amica, in decorrenza della proroga (1° aprile 2012), ha trenta giorni di tempo per versare l’imposta di registro. Una volta provveduto al pagamento dell'imposta, dovrà presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato il contratto di locazione, la copia dell'attestato di versamento, entro venti giorni dal pagamento dell'imposta, così come indicato dall'art. 17, comma 2, del TUR.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 206341, member: 31598"] [FONT=Verdana]Per il subentro dell’erede del de cuius in un contratto di locazione è sufficiente renderne edotta l’Agenzia delle Entrate a mezzo modello 69 + atto del decesso – starei per scrivere - nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, se non fosse che l’eventuale ritardo, a quanto mi consta, non è sanzionato. Detto orientamento è divenuto prevalente, tanto che alcuni uffici locali si accontentano anche di una semplice scrittura privata in cui si dichiara che, a seguito di decesso intercorso in data……, il nuovo proprietario/locatore è il/la sig./sig.ra………..che subentra al sig./sig.ra………….nell’atto n°………anno…….registrato in data……….presso l’Ufficio del Registro di………Tale procedura, evidentemente, lascia, però, alcuni dubbi sull’applicazione della tassazione, se è vero che alcuni uffici dell’Amministrazione finanziaria – specie in passato – propendevano, in tale fattispecie, per l’applicazione della tassazione in misura fissa: ergo: modulo F23, cod. trib. 110T (cessione di contratto), 67 euro. [/FONT] [FONT=Verdana]Quanto al vincolo temporale – se bene intendo - la nostra amica, in decorrenza della proroga (1° aprile 2012), ha trenta giorni di tempo per versare l’imposta di registro. Una volta provveduto al pagamento dell'imposta, dovrà presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato il contratto di locazione, la copia dell'attestato di versamento, entro venti giorni dal pagamento dell'imposta, così come indicato dall'art. 17, comma 2, del TUR.[/FONT] [/QUOTE]
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