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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 720038" data-attributes="member: 82466"><p>Gentile Valeria,</p><p></p><p>son contento che l'agenzia immobiliare NON ti abbia chiesto nulla perchè - tutto sommato - il tuo caso rientra e si inquadra nelle disposizioni regolamentari di cui al <strong>D.M. 30 dicembre 2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti </strong>,dove son stati fissati i criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per le varie tipologie dei <strong>contratti ad uso abitativo</strong> (agevolati, transitori e per <strong>studenti</strong> <strong>universitari</strong>)</p><p></p><p>all'<strong>art. 3</strong> di detto decreto - che tratta dei criteri per <strong>i soli contratti di</strong> <strong>locazione universitaria</strong> - è stabilito che detti contratti ad <strong>uso</strong> <strong>abitativo</strong> abbiano una <strong>durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza,</strong> salvo disdetta del conduttore</p><p></p><p>quindi, ripeto, tutto sommato se hai rinnovato per <strong>tre anni</strong>, sei dentro la normativa ministeriale</p><p></p><p>poi , in aggiunta e sempre a tuo favore, si potrebbe disquisire se ogni anno hai stipulato con il medesimo studente o con il medesimo gruppo di studenti, oppure se il conduttore od il gruppo nel corso del tempo è mutato</p><p></p><p>se, ad es., fosse mutato il conduttore o la composizione del gruppo, converrai con me che si è trattato - ogni volta - di un nuovo e diverso contratto, quanto meno sotto il profilo soggettivo</p><p></p><p>sempre nell'ambito dei contratti soltanto ad<strong> uso abitativo</strong>, il decreto ministeriale sopra menzionato prevede ,poi, una DIVERSA DISCIPLINA per quel che riguarda i <strong>contratti di locazione agevolata</strong> <strong>(art. 1)</strong> ed ancora una DIVERSA DISCIPLINA per i contratti di <strong>LOCAZIONE TRANSITORIA (art. 2)</strong></p><p></p><p>qui, secondo me (ma posso sbagliare), la fattispecie segnalata da Imm. Centrale di B.L. è un pochino <strong>diversa</strong>, trattandosi di <strong>locazione</strong> <strong>TRANSITORIA</strong> e <strong>ad uso NON abitativo, ossia commerciale, industriale, etc.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>ciò in quanto il contratto in questione è un contratto TRANSITORIO ed il conduttore è stato qualificato dal postante come "ditta"</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>NON dovrebbe applicarsi, pertanto, nè il D.M. 30 dicembre 2002 nè gli Accordi locali integrativi, riguardando questi esclusivamente locazioni ad uso ABITATIVO</strong></p><p></p><p>le conseguenze, quindi, pur nella complessità del caso (che non conosco nè finora è dato di conoscere),dovrebbero/potrebbero essere anche molto <strong>diverse</strong>, sicuramente non quelle traibili da una locazione ad uso abitativo per studenti universitari, che non rientra nemmeno nei contratti transitori</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 720038, member: 82466"] Gentile Valeria, son contento che l'agenzia immobiliare NON ti abbia chiesto nulla perchè - tutto sommato - il tuo caso rientra e si inquadra nelle disposizioni regolamentari di cui al [B]D.M. 30 dicembre 2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti [/B],dove son stati fissati i criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per le varie tipologie dei [B]contratti ad uso abitativo[/B] (agevolati, transitori e per [B]studenti[/B] [B]universitari[/B]) all'[B]art. 3[/B] di detto decreto - che tratta dei criteri per [B]i soli contratti di[/B] [B]locazione universitaria[/B] - è stabilito che detti contratti ad [B]uso[/B] [B]abitativo[/B] abbiano una [B]durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza,[/B] salvo disdetta del conduttore quindi, ripeto, tutto sommato se hai rinnovato per [B]tre anni[/B], sei dentro la normativa ministeriale poi , in aggiunta e sempre a tuo favore, si potrebbe disquisire se ogni anno hai stipulato con il medesimo studente o con il medesimo gruppo di studenti, oppure se il conduttore od il gruppo nel corso del tempo è mutato se, ad es., fosse mutato il conduttore o la composizione del gruppo, converrai con me che si è trattato - ogni volta - di un nuovo e diverso contratto, quanto meno sotto il profilo soggettivo sempre nell'ambito dei contratti soltanto ad[B] uso abitativo[/B], il decreto ministeriale sopra menzionato prevede ,poi, una DIVERSA DISCIPLINA per quel che riguarda i [B]contratti di locazione agevolata[/B] [B](art. 1)[/B] ed ancora una DIVERSA DISCIPLINA per i contratti di [B]LOCAZIONE TRANSITORIA (art. 2)[/B] qui, secondo me (ma posso sbagliare), la fattispecie segnalata da Imm. Centrale di B.L. è un pochino [B]diversa[/B], trattandosi di [B]locazione[/B] [B]TRANSITORIA[/B] e [B]ad uso NON abitativo, ossia commerciale, industriale, etc. ciò in quanto il contratto in questione è un contratto TRANSITORIO ed il conduttore è stato qualificato dal postante come "ditta" NON dovrebbe applicarsi, pertanto, nè il D.M. 30 dicembre 2002 nè gli Accordi locali integrativi, riguardando questi esclusivamente locazioni ad uso ABITATIVO[/B] le conseguenze, quindi, pur nella complessità del caso (che non conosco nè finora è dato di conoscere),dovrebbero/potrebbero essere anche molto [B]diverse[/B], sicuramente non quelle traibili da una locazione ad uso abitativo per studenti universitari, che non rientra nemmeno nei contratti transitori [/QUOTE]
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