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Regione Sicilia, Fisco e tasse in edilizia.
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<blockquote data-quote="Manlio" data-source="post: 22671" data-attributes="member: 1997"><p><strong>Proroga delle detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie.</strong></p><p>Sono state prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 le seguenti agevolazioni in materia di</p><p>interventi di recupero edilizio:</p><p>1. le detrazioni del 36% delle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2008, per</p><p>interventi di recupero edilizio;</p><p>2. l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1,</p><p>lettera b), della L. 488/1999, fatturate dal 1° gen naio 2008 (lavori di manutenzione ordinaria</p><p>e straordinaria);</p><p>3. è stata reintrodotta l’agevolazione per chi acquista, entro il 30 giugno del 2011,</p><p>case facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati con interventi di recupero iniziati a</p><p>partire dal 1° gennaio 2008.</p><p>Dall’anno d’imposta 2008 la mancata indicazione nella fattura del costo della mano d’opera</p><p>determina la decadenza solo per le detrazioni IRPEF del 36 % e non più per l’IVA agevolata</p><p>del 10 %.</p><p>commi da 20 a 24 - Proroga del 55% per la riqualificazione energetica</p><p>degli edifici ed altre agevolazioni in materia di risparmio energetico</p><p></p><p><strong>Prorogate fino al 31 dicembre del 2010 le detrazioni del 55% per gli interventi di</strong></p><p><strong>riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della</strong></p><p><strong>Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e cioè :</strong></p><p>· comma 344 - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che</p><p>conseguono un valore limite, da stabilire con apposito decreto del ministro dello</p><p>Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008, di fabbisogno di energia primaria</p><p>annuo per la climatizzazione invernale;</p><p>· comma 345 – interventi per il miglioramento termico dell’edificio, quali sostituzione</p><p>degli infissi, coibentazione delle pareti, dei pavimenti, dei tetti, ecc. a condizione che</p><p>siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica da stabilire con apposito decreto</p><p>del ministro dello Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Per la sostituzione</p><p>di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, a partire dal 1°</p><p>gennaio 2008, non è più richiesta la certificazione o l’attestato di certificazione</p><p>energetica dell’edifico.</p><p>· comma 346 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per</p><p>usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in</p><p>piscine, strutture sportive, case di riposo e cura, istituti scolastici e università. Per</p><p>tali tipi di intervento, a partire dal 1° gennaio 2 008, non è più richiesta la</p><p>certificazione o l’attestato di certificazione energetica dell’edificio.</p><p>· comma 347 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati</p><p>di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di</p><p>distribuzione. La nuova Finanziaria ha esteso la detrazione anche ai casi di</p><p>sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a</p><p>condensazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009. Per il</p><p>riconoscimento di quest’ultima detrazione è stanziato un fondo spesa di 2</p><p>milioni di euro annui. Le modalità attuative di quest'ultima detrazione saranno</p><p>stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.</p><p>Per tutti gli interventi sopra descritti la detrazione può essere ripartita in un numero</p><p>di rate, tutte di eguale importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta</p><p>deve essere fatta nel momento di utilizzo della prima detrazione ed è irrevocabile.</p><p>Si evidenzia che la stessa Finanziaria al comma 286 ha esteso la detrazione del 55 %</p><p>anche alle pompe di calore alle condizioni ivi indicate.</p><p>Inoltre, è stata sostituita, con efficacia 1° genna io 2007, la tabella 3, allegata alla legge 27</p><p>dicembre 2006, n. 296, che riporta i parametri della trasmittenza termica delle strutture</p><p>opache verticali, di quelle orizzontali (pavimenti e coperture) e di finestre comprensive di</p><p>infissi.</p><p>Ancora, sono state prorogate, alle stesse condizioni, le seguenti altre detrazioni previste</p><p>dall’articolo 1, della Finanziaria 2006.</p><p><strong>***Agevolazioni fiscali per chi avvia un’attività</strong></p><p><strong>all’interno di una zona degradata.</strong></p><p>La Finanziaria ha reintrodotto una serie di agevolazioni fiscali al fine di contrastare</p><p>fenomeni di esclusione sociale all’interno di quartieri degradati. Il tipo di intervento non è</p><p>nuovo, essendo stato già previsto nella Legge finanziaria dello scorso anno, con la</p><p>differenza che prima l’ambito di applicazione era circoscritto al centro storico di Napoli. Ora,</p><p>su suggerimento della Commissione europea che aveva eccepito la inopportunità della</p><p>limitazione rispetto ad altre realtà simili del paese, è stata estesa a tutte le città.</p><p>I benefici partono dalla costituzione di “zone franche urbane” con un numero di abitanti non</p><p>superiore a 30.000 abitanti e spettano:</p><p>· alle piccole e microimprese (secondo la definizione Ce)</p><p>· che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il <strong>1° gennaio</strong></p><p><strong>2008 e il 31 dicembre 2012</strong></p><p>· nelle zone franche urbane riconosciute dal Comitato interministeriale per la</p><p>programmazione economica (Cipe) ai sensi del comma 563 del presente articolo</p><p>· nei limiti del Fondo indicato al comma 340 dell’articolo 1, della Finanziaria 2007 –</p><p>legge 296/2006.</p><p>Le agevolazioni sono:</p><p>· esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d’imposta. Per i periodi</p><p>successivi l’esenzione scende al 60 % dal sesto al decimo anno, al 40 % per</p><p>l’undicesimo e dodicesimo anno e al 20 % per gli ultimi due anni. L’esenzione spetta</p><p>fino alla concorrenza dell’importo di 100.000 euro di reddito derivante dall’attività</p><p>svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d’imposta in</p><p>corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a</p><p>5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,</p><p>residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana</p><p>· <strong>esenzione dall’Irap</strong> per i primi cinque periodi d’imposta fino a concorrenza di</p><p>300.000 euro per ciascun periodo d’imposta del valore della produzione netta</p><p>· <strong>esonero dall’ICI </strong>a decorrere dal 2008 e fino all’anno 2012 per i soli immobili che</p><p>ricadono nelle zone anzidette e sono utilizzate per lo svolgimento delle nuove</p><p>attività economiche</p><p>· esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei</p><p>limiti di un massimale da definire con decreto.</p><p>Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana</p><p>antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono usufrui re delle agevolazioni nel rispetto del</p><p>regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli aiuti di Stato di importanza</p><p>minore “de minimis”.</p><p><strong>*** Importante per chi volesse intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore dell'edilizia.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manlio, post: 22671, member: 1997"] [b]Proroga delle detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie.[/b] Sono state prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 le seguenti agevolazioni in materia di interventi di recupero edilizio: 1. le detrazioni del 36% delle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2008, per interventi di recupero edilizio; 2. l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, fatturate dal 1° gen naio 2008 (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria); 3. è stata reintrodotta l’agevolazione per chi acquista, entro il 30 giugno del 2011, case facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati con interventi di recupero iniziati a partire dal 1° gennaio 2008. Dall’anno d’imposta 2008 la mancata indicazione nella fattura del costo della mano d’opera determina la decadenza solo per le detrazioni IRPEF del 36 % e non più per l’IVA agevolata del 10 %. commi da 20 a 24 - Proroga del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici ed altre agevolazioni in materia di risparmio energetico [b]Prorogate fino al 31 dicembre del 2010 le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e cioè :[/b] · comma 344 - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite, da stabilire con apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008, di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale; · comma 345 – interventi per il miglioramento termico dell’edificio, quali sostituzione degli infissi, coibentazione delle pareti, dei pavimenti, dei tetti, ecc. a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica da stabilire con apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, a partire dal 1° gennaio 2008, non è più richiesta la certificazione o l’attestato di certificazione energetica dell’edifico. · comma 346 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di riposo e cura, istituti scolastici e università. Per tali tipi di intervento, a partire dal 1° gennaio 2 008, non è più richiesta la certificazione o l’attestato di certificazione energetica dell’edificio. · comma 347 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La nuova Finanziaria ha esteso la detrazione anche ai casi di sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009. Per il riconoscimento di quest’ultima detrazione è stanziato un fondo spesa di 2 milioni di euro annui. Le modalità attuative di quest'ultima detrazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per tutti gli interventi sopra descritti la detrazione può essere ripartita in un numero di rate, tutte di eguale importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta deve essere fatta nel momento di utilizzo della prima detrazione ed è irrevocabile. Si evidenzia che la stessa Finanziaria al comma 286 ha esteso la detrazione del 55 % anche alle pompe di calore alle condizioni ivi indicate. Inoltre, è stata sostituita, con efficacia 1° genna io 2007, la tabella 3, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riporta i parametri della trasmittenza termica delle strutture opache verticali, di quelle orizzontali (pavimenti e coperture) e di finestre comprensive di infissi. Ancora, sono state prorogate, alle stesse condizioni, le seguenti altre detrazioni previste dall’articolo 1, della Finanziaria 2006. [b]***Agevolazioni fiscali per chi avvia un’attività all’interno di una zona degradata.[/b] La Finanziaria ha reintrodotto una serie di agevolazioni fiscali al fine di contrastare fenomeni di esclusione sociale all’interno di quartieri degradati. Il tipo di intervento non è nuovo, essendo stato già previsto nella Legge finanziaria dello scorso anno, con la differenza che prima l’ambito di applicazione era circoscritto al centro storico di Napoli. Ora, su suggerimento della Commissione europea che aveva eccepito la inopportunità della limitazione rispetto ad altre realtà simili del paese, è stata estesa a tutte le città. I benefici partono dalla costituzione di “zone franche urbane” con un numero di abitanti non superiore a 30.000 abitanti e spettano: · alle piccole e microimprese (secondo la definizione Ce) · che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il [b]1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012[/b] · nelle zone franche urbane riconosciute dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ai sensi del comma 563 del presente articolo · nei limiti del Fondo indicato al comma 340 dell’articolo 1, della Finanziaria 2007 – legge 296/2006. Le agevolazioni sono: · esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d’imposta. Per i periodi successivi l’esenzione scende al 60 % dal sesto al decimo anno, al 40 % per l’undicesimo e dodicesimo anno e al 20 % per gli ultimi due anni. L’esenzione spetta fino alla concorrenza dell’importo di 100.000 euro di reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana · [b]esenzione dall’Irap[/b] per i primi cinque periodi d’imposta fino a concorrenza di 300.000 euro per ciascun periodo d’imposta del valore della produzione netta · [b]esonero dall’ICI [/b]a decorrere dal 2008 e fino all’anno 2012 per i soli immobili che ricadono nelle zone anzidette e sono utilizzate per lo svolgimento delle nuove attività economiche · esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei limiti di un massimale da definire con decreto. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono usufrui re delle agevolazioni nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis”. [b]*** Importante per chi volesse intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore dell'edilizia.[/b] [/QUOTE]
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