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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 415770" data-attributes="member: 31598"><p>Se stiamo parlando di una donazione piena (non donazione alla propria figlia "<em>che con animo grato accetta e riceve</em>" la nuda proprietà dell'immobile in questione), va barrata la casella CESSIONE della sez. II del quadro A. La casella SOGGETTO SUBENTRATO della sez. III non va selezionata in questo caso: va flaggata solo in caso di pagamento di annualità/proroga/risoluzione, qualora non fosse comunicato il cambio di intestazione del contratto (tale casella permette di bypassare i codici fiscali del donante e del donatario che non coincidono). Il donatario, inoltre, può, in sede di cessione (entro l’ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro), esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca formulata dal donante sul contratto di locazione oggetto di trasferimento per atto tra vivi.</p><p></p><p>Il RICHIEDENTE, in caso di cessione, è il donante, vale a dire una delle parti del contratto precedentemente registrato (in caso di SOGGETTO SUBENTRATO, invece, è il donatario, vale a dire il soggetto subentrato stesso) che dovrà comparire, con indicazione di cedente, nel quadro B della sez. I (la sola sezione che va compilata) unitamente al donatario, con indicazione di cessionario. In caso di donazione, non è dovuta imposta, già assolta con tassazione autonoma in sede di donazione e, pertanto, il campo LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE non va valorizzato (in caso di contestazioni da parte dell’ufficio, si veda quanto precisato a pag. 4 delle Istruzioni per la richiesta di registrazione e adempimenti successivi (Mod. RLI).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 415770, member: 31598"] Se stiamo parlando di una donazione piena (non donazione alla propria figlia "[I]che con animo grato accetta e riceve[/I]" la nuda proprietà dell'immobile in questione), va barrata la casella CESSIONE della sez. II del quadro A. La casella SOGGETTO SUBENTRATO della sez. III non va selezionata in questo caso: va flaggata solo in caso di pagamento di annualità/proroga/risoluzione, qualora non fosse comunicato il cambio di intestazione del contratto (tale casella permette di bypassare i codici fiscali del donante e del donatario che non coincidono). Il donatario, inoltre, può, in sede di cessione (entro l’ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro), esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca formulata dal donante sul contratto di locazione oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Il RICHIEDENTE, in caso di cessione, è il donante, vale a dire una delle parti del contratto precedentemente registrato (in caso di SOGGETTO SUBENTRATO, invece, è il donatario, vale a dire il soggetto subentrato stesso) che dovrà comparire, con indicazione di cedente, nel quadro B della sez. I (la sola sezione che va compilata) unitamente al donatario, con indicazione di cessionario. In caso di donazione, non è dovuta imposta, già assolta con tassazione autonoma in sede di donazione e, pertanto, il campo LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE non va valorizzato (in caso di contestazioni da parte dell’ufficio, si veda quanto precisato a pag. 4 delle Istruzioni per la richiesta di registrazione e adempimenti successivi (Mod. RLI). [/QUOTE]
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