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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 216665" data-attributes="member: 31598"><p>E' bene ricordare che ha tuttora piena applicazione l'art. 8 della legge n°392/1978 che pone a carico del conduttore e del locatore in parti uguali le spese di registrazione del contratto, ponendo l'esecuzione di tale onere a carico solidale delle parti. Nulla vieta dunque al conduttore di provvedere lui stesso non solo alla registrazione, ma anche ai successivi adempimenti che derivano dal contratto medesimo (proroga, risoluzione ecc), addebitando poi la relativa quota al locatore, a dimostrazione del fatto che gli adempimenti fiscali imposti dalla legge non sono voluti nell'interesse primario del conduttore, ma di quello preminente dell'Amministrazione finanziaria. Ciò rileva ai fini dell'addebito di sanzioni in caso di ritardo o omesso versamento dell'imposta dovuta, da ripartirsi anch'esse tra i due contraenti in parti uguali. L'Erario può pretendere l'intero importo (e relativa sanzione) indifferentemente dall'uno o dall'altro. Naturalmente chi è costretto a pagare, potrà rivalersi sull'altro per la quota da questi dovuta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 216665, member: 31598"] E' bene ricordare che ha tuttora piena applicazione l'art. 8 della legge n°392/1978 che pone a carico del conduttore e del locatore in parti uguali le spese di registrazione del contratto, ponendo l'esecuzione di tale onere a carico solidale delle parti. Nulla vieta dunque al conduttore di provvedere lui stesso non solo alla registrazione, ma anche ai successivi adempimenti che derivano dal contratto medesimo (proroga, risoluzione ecc), addebitando poi la relativa quota al locatore, a dimostrazione del fatto che gli adempimenti fiscali imposti dalla legge non sono voluti nell'interesse primario del conduttore, ma di quello preminente dell'Amministrazione finanziaria. Ciò rileva ai fini dell'addebito di sanzioni in caso di ritardo o omesso versamento dell'imposta dovuta, da ripartirsi anch'esse tra i due contraenti in parti uguali. L'Erario può pretendere l'intero importo (e relativa sanzione) indifferentemente dall'uno o dall'altro. Naturalmente chi è costretto a pagare, potrà rivalersi sull'altro per la quota da questi dovuta. [/QUOTE]
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