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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 245554" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">La posizione di Limpida, a sommesso parere della scrivente, appare apprezzabile e condivisibile. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /> </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Segnalo, tuttavia, che trattandosi di uno dei tanti punti oscuri di questo confuso e, per certi versi, rischioso tipo negoziale (limitandomi al caso in esame, va sottolineato che la stipula di un nuovo contratto transitorio con il medesimo conduttore potrebbe essere inquadrato come simulazione di un contratto di locazione di 24 mesi, e, quindi, venendo meno i presupposti causali specifici della transitorietà, riconducibile alla durata delle locazioni ordinarie libere), i pareri della dottrina sono discordi e tutt’altro che scontati; infatti, secondo un primo orientamento, si ritiene ammissibile, nella fattispecie in esame, il meccanismo della tacita rinnovazione – di cui all’art. 1597 del cod. civ. - per valide esigenze abitative transitorie suscettibili di perdurare nel tempo, attesa la paritaria rilevanza che connota le esigenze abitative di natura transitoria a quelle degli studenti universitari, i cui contratti prevedono il tacito rinnovo alla scadenza, considerato l’uguale grado di tutela che il legislatore del 1998 ha dimostrato con riguardo ad entrambe le tipologie suddette, ponendosi, una diversa “parametrizzazione” di interessi, in contrasto con ogni criterio di logica giuridica.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Di contrario avviso è altra dottrina divenuta prevalente la quale, invece, ritiene non ipotizzabile la rinnovazione tacita del contratto, destinato a cessare alla scadenza senza necessità di disdetta alcuna, in ragione di una incompatibilità di detto rinnovo con la natura temporanea dell’esigenza ispiratrice di tale tipologia contrattuale. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Pertanto, attesa l’impossibilità di prorogare la durata massima contrattuale prevista prima dal DM 5 marzo 1999 e poi dal DM 30 dicembre 2002, una corrente di pensiero ritiene potersi consentire una proroga della durata originariamente prevista in contratto, entro il limite della durata massima di diciotto mesi.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Secondo altra dottrina più rigorosa sarebbe, invece, necessario stipulare un nuovo contratto transitorio, per di più, previa individuazione di un’esigenza transitoria nuova rispetto a quella dedotta nel primo contratto, dovuta al sopravvenire di fatti non prevedibili al momento della stipula del primo contratto<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" />, facendo attenzione che la somma del periodo originario e del secondo periodo del rapporto locatizio non ecceda il limite di durata massima di diciotto mesi.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Vorrei concludere, stanotte, il mio intervento sul tema in dibattito, con un impareggiabile aforisma di Flaiano: “<em>In Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco</em>”. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 245554, member: 31598"] [FONT=Verdana]La posizione di Limpida, a sommesso parere della scrivente, appare apprezzabile e condivisibile. :accordo: [/FONT] [FONT=Verdana]Segnalo, tuttavia, che trattandosi di uno dei tanti punti oscuri di questo confuso e, per certi versi, rischioso tipo negoziale (limitandomi al caso in esame, va sottolineato che la stipula di un nuovo contratto transitorio con il medesimo conduttore potrebbe essere inquadrato come simulazione di un contratto di locazione di 24 mesi, e, quindi, venendo meno i presupposti causali specifici della transitorietà, riconducibile alla durata delle locazioni ordinarie libere), i pareri della dottrina sono discordi e tutt’altro che scontati; infatti, secondo un primo orientamento, si ritiene ammissibile, nella fattispecie in esame, il meccanismo della tacita rinnovazione – di cui all’art. 1597 del cod. civ. - per valide esigenze abitative transitorie suscettibili di perdurare nel tempo, attesa la paritaria rilevanza che connota le esigenze abitative di natura transitoria a quelle degli studenti universitari, i cui contratti prevedono il tacito rinnovo alla scadenza, considerato l’uguale grado di tutela che il legislatore del 1998 ha dimostrato con riguardo ad entrambe le tipologie suddette, ponendosi, una diversa “parametrizzazione” di interessi, in contrasto con ogni criterio di logica giuridica.[/FONT] [FONT=Verdana]Di contrario avviso è altra dottrina divenuta prevalente la quale, invece, ritiene non ipotizzabile la rinnovazione tacita del contratto, destinato a cessare alla scadenza senza necessità di disdetta alcuna, in ragione di una incompatibilità di detto rinnovo con la natura temporanea dell’esigenza ispiratrice di tale tipologia contrattuale. [/FONT] [FONT=Verdana]Pertanto, attesa l’impossibilità di prorogare la durata massima contrattuale prevista prima dal DM 5 marzo 1999 e poi dal DM 30 dicembre 2002, una corrente di pensiero ritiene potersi consentire una proroga della durata originariamente prevista in contratto, entro il limite della durata massima di diciotto mesi.[/FONT] [FONT=Verdana]Secondo altra dottrina più rigorosa sarebbe, invece, necessario stipulare un nuovo contratto transitorio, per di più, previa individuazione di un’esigenza transitoria nuova rispetto a quella dedotta nel primo contratto, dovuta al sopravvenire di fatti non prevedibili al momento della stipula del primo contratto:wall:, facendo attenzione che la somma del periodo originario e del secondo periodo del rapporto locatizio non ecceda il limite di durata massima di diciotto mesi.[/FONT] [FONT=Verdana]Vorrei concludere, stanotte, il mio intervento sul tema in dibattito, con un impareggiabile aforisma di Flaiano: “[I]In Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco[/I]”. [/FONT] [/QUOTE]
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