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Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Ripristinata la compatibilità tra Agenti Immobiliari e Mediatori Creditizi. (02/08/2022)
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Testo
<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 742111" data-attributes="member: 74848"><p>Il 02/08/2022 è stato approvato in terza lettura, e pertanto in via definitiva, in Aula al Senato, il DDl Concorrenza 2021 che ripristina la <strong>compatibilità tra Agenti immobiliari e Mediatori Creditizi</strong>. Ora, per la sua entrata in vigore, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p><p>Riporto il testo ufficiale:</p><p><em>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente:</em></p><p><em>«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di <strong>agente immobiliare</strong> è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di <strong>mediazione creditizia</strong> disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli».</em></p><p><em>2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:</em></p><p><em>«4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di <strong>agente immobiliare</strong>, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».</em></p><p></p><p>Senza entrare nel merito che ciò sia giusto o sbagliato, etico o corretto verso il consumatore vorrei evidenziare che ritengo assurdo che nel testo si sia parlato solo di Agenti Immobiliari e non di Mediatori. In questo modo abbiamo una differente incompatibilità nell'esercizio dell'attività tra Agenti immobiliari e gli altri Mediatori previsti dalla L 39/89 ovvero per i mediatori merceologici, mediatori in servizi vari e mandati a titolo oneroso. </p><p>Quindi ora abbiamo che per le 4 sezioni del registro di Agenti di Affari in Mediazione:</p><p>L'<strong>agenti immobiliare</strong> <strong>può</strong> esercitare mediazione creditizia;</p><p>L'<strong>agente con mandato a titolo</strong> <strong>oneroso</strong> <strong>non</strong> può esercitare mediazione creditizia;</p><p>L'<strong>agente merceologico</strong> <strong>non</strong> può esercitare mediazione creditizia;</p><p>L'<strong>agente in servizi vari</strong> <strong>non</strong> può esercitare mediazione creditizia;</p><p>E siccome ci si può iscrivere in più sezioni quale incompatibilità prevale? </p><p>Non potevano cambiare l'incompatibilità per tutti i mediatori?</p><p>Forse il motivo nasce dal fatto che questa modifica è stata fortemente richiesta dalla FIAIP che ha tutelato solo la categoria degli agenti immobiliari e non dei mediatori tutti.</p><p>O si tratta di una svista? Perchè poi un mediatore merceologico che per esempio media nel settore ittico o cerealicolo deve essere incompatibile con il settore creditizio?</p><p><strong>Ricordo comunque che per esercitare sia l'attività di mediazione nel settore immobiliare che la mediazione creditizia bisogna avere tutti i requisiti, aver superato i vari esami previsti dalle rispettive normative. </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 742111, member: 74848"] Il 02/08/2022 è stato approvato in terza lettura, e pertanto in via definitiva, in Aula al Senato, il DDl Concorrenza 2021 che ripristina la [B]compatibilità tra Agenti immobiliari e Mediatori Creditizi[/B]. Ora, per la sua entrata in vigore, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Riporto il testo ufficiale: [I]1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di [B]agente immobiliare[/B] è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di [B]mediazione creditizia[/B] disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli». 2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente: «4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di [B]agente immobiliare[/B], fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».[/I] Senza entrare nel merito che ciò sia giusto o sbagliato, etico o corretto verso il consumatore vorrei evidenziare che ritengo assurdo che nel testo si sia parlato solo di Agenti Immobiliari e non di Mediatori. In questo modo abbiamo una differente incompatibilità nell'esercizio dell'attività tra Agenti immobiliari e gli altri Mediatori previsti dalla L 39/89 ovvero per i mediatori merceologici, mediatori in servizi vari e mandati a titolo oneroso. Quindi ora abbiamo che per le 4 sezioni del registro di Agenti di Affari in Mediazione: L'[B]agenti immobiliare[/B] [B]può[/B] esercitare mediazione creditizia; L'[B]agente con mandato a titolo[/B] [B]oneroso[/B] [B]non[/B] può esercitare mediazione creditizia; L'[B]agente merceologico[/B] [B]non[/B] può esercitare mediazione creditizia; L'[B]agente in servizi vari[/B] [B]non[/B] può esercitare mediazione creditizia; E siccome ci si può iscrivere in più sezioni quale incompatibilità prevale? Non potevano cambiare l'incompatibilità per tutti i mediatori? Forse il motivo nasce dal fatto che questa modifica è stata fortemente richiesta dalla FIAIP che ha tutelato solo la categoria degli agenti immobiliari e non dei mediatori tutti. O si tratta di una svista? Perchè poi un mediatore merceologico che per esempio media nel settore ittico o cerealicolo deve essere incompatibile con il settore creditizio? [B]Ricordo comunque che per esercitare sia l'attività di mediazione nel settore immobiliare che la mediazione creditizia bisogna avere tutti i requisiti, aver superato i vari esami previsti dalle rispettive normative. [/B] [/QUOTE]
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