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<blockquote data-quote="Titleist" data-source="post: 159194" data-attributes="member: 36459"><p>E' vero, chiedo scusa... il 30% era prima dell'entrata del Ravvedimento oneroso ( art. 13 del</p><p>D.Lgs 472/1997 ) ma credo ci sia ancora molta confusione, nonché diverse interpretazioni da AdE ad AdE, in merito... ho letto che c'è chi considera il famoso minimo odierno 30% e chi 120% <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /> com'è possibile?</p><p></p><p>Art. 13 del D.Lgs 472/1997</p><p></p><p>1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione</p><p>non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati</p><p>accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative</p><p>di accertamento delle quali l’autore o i soggetti</p><p>solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:</p><p>a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato</p><p>pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene</p><p>eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della</p><p>sua commissione;</p><p>b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e</p><p>delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione</p><p>e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine</p><p>per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno</p><p>nel corso del quale è stata commessa la violazione</p><p>ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,</p><p>entro un anno dall’omissione o dall’errore;</p><p>c) a un ottavo del minimo di quella prevista per</p><p>l’omissione della presentazione della dichiarazione, se</p><p>questa viene presentata con ritardo non superiore a</p><p>trenta giorni.</p><p>2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere</p><p>eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento</p><p>del tributo o della differenza, quando dovuti,</p><p>nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati</p><p>al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p><p>3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio,</p><p>il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione</p><p>dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla</p><p>notificazione dell’avviso di liquidazione.</p><p>4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di</p><p>omissione o di errore non incidenti sulla determinazione</p><p>e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione</p><p>della sanzione, se la regolarizzazione avviene</p><p>entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.</p><p>5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono</p><p>stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel</p><p>presente articolo, ulteriori circostanze che importino</p><p>l’attenuazione della sanzione.</p><p></p><p>Indi per cui, mi pare che neanche le percentuali di cui sopra, </p><p>non siano del tutto esatte... o sto sbagliando qualcosa? </p><p></p><p>Scusate <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /> grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Titleist, post: 159194, member: 36459"] E' vero, chiedo scusa... il 30% era prima dell'entrata del Ravvedimento oneroso ( art. 13 del D.Lgs 472/1997 ) ma credo ci sia ancora molta confusione, nonché diverse interpretazioni da AdE ad AdE, in merito... ho letto che c'è chi considera il famoso minimo odierno 30% e chi 120% O_o com'è possibile? Art. 13 del D.Lgs 472/1997 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; c) a un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione. 4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore. 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. Indi per cui, mi pare che neanche le percentuali di cui sopra, non siano del tutto esatte... o sto sbagliando qualcosa? Scusate ;) grazie [/QUOTE]
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