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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 177853" data-attributes="member: 31598"><p>La circolare n°26/E ha precisato, al paragrafo 9.1 che all'imposta di registro, però, si applica il <strong>"ravvedimento operoso"</strong>, istituto regolato dall'art. 13 D.Lgs. 18 iicembre 1997, n°472 - che <strong>consente</strong>, appunto, <strong>di vedersi applicata una sanzione ridotta nel caso in cui l'adempimento o la regolarizzazione dell'adempimento venga effettuata entro determinati termini</strong>, semprechè che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. A proposito di ravvedimento, la stessa circolare ha chiarito poi che <strong>anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, il locatore può esercitare l'opzione per il regime della cedolare</strong>.</p><p></p><p>Il citato art.13, alla lettera <em>c)</em> del comma 1, stabilisce che <strong>la sanzione è ridotta ad un decimo, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore ai trenta giorni</strong>. Di conseguenza, qualora un contratto di locazione venga registrato oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ma entro il termine di 90, il contribuente può - in presenza delle condizioni sopra ricordate - usufruire dell'istituto del ravvedimento se, contestualmente all'imposta dovuta, provvede a versare la sanzione ridotta pari al 12% (un decimo del 120%, oltre agli interessi: in proposito si veda l'esempio n°17 -Calcolo delle sanzioni - a pag. 47 della circolare); mentre se il pagamento avviene entro un anno, la sanzione ridotta da applicarsi è pari al 15% (un ottavo del 120%). </p><p></p><p>Quanto detto - si precisa - ai soli fini dell'imposta di registro. Quello che, invece, lascia a dir poco sbigottiti è il portato delle nuove sanzioni civilistiche nell'ordinamento italiano, mi riferisco, in particolare, al comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/11, sul quale, peraltro, sono stati avanzati sin da subito forti dubbi di costituzionalità, che stabilisce che ai contratti di locazione, comunque stipulati, che non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge si applichi una disciplina specifica, ossia contratto d'ufficio di quattro anni, rinnovo disciplinato secondo i contratti "liberi" e canone determinato su base catastale, sanzione afflittiva - mi si permetta l'espressione - del tutto priva di ragionevolezza nei casi, possibili, di infrazioni evidentemente riconducibili a comportamenti incolpevoli, non scientemente finalizzati a violare gli obblighi tributari, con riferimento all'ipotesi di ritardo, anche di un solo giorno, nella registrazione di un contratto di locazione, fattispecie che, in ossequio al dettato letterale del comma citato, comporterebbe gli effetti sopra richiamati, senza alcuna possibilità di ravvedimento spontaneo (non essendo invocabile l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista ai fini delle sanzioni amministrative). Si tratta - come facilmente comprensibile - di una grave incongruenza di fondo, tale, però, da determinare effetti abnormi, del tutto ingiustificati, sui quali è auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 177853, member: 31598"] La circolare n°26/E ha precisato, al paragrafo 9.1 che all'imposta di registro, però, si applica il [B]"ravvedimento operoso"[/B], istituto regolato dall'art. 13 D.Lgs. 18 iicembre 1997, n°472 - che [B]consente[/B], appunto, [B]di vedersi applicata una sanzione ridotta nel caso in cui l'adempimento o la regolarizzazione dell'adempimento venga effettuata entro determinati termini[/B], semprechè che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. A proposito di ravvedimento, la stessa circolare ha chiarito poi che [B]anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, il locatore può esercitare l'opzione per il regime della cedolare[/B]. Il citato art.13, alla lettera [I]c)[/I] del comma 1, stabilisce che [B]la sanzione è ridotta ad un decimo, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore ai trenta giorni[/B]. Di conseguenza, qualora un contratto di locazione venga registrato oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ma entro il termine di 90, il contribuente può - in presenza delle condizioni sopra ricordate - usufruire dell'istituto del ravvedimento se, contestualmente all'imposta dovuta, provvede a versare la sanzione ridotta pari al 12% (un decimo del 120%, oltre agli interessi: in proposito si veda l'esempio n°17 -Calcolo delle sanzioni - a pag. 47 della circolare); mentre se il pagamento avviene entro un anno, la sanzione ridotta da applicarsi è pari al 15% (un ottavo del 120%). Quanto detto - si precisa - ai soli fini dell'imposta di registro. Quello che, invece, lascia a dir poco sbigottiti è il portato delle nuove sanzioni civilistiche nell'ordinamento italiano, mi riferisco, in particolare, al comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/11, sul quale, peraltro, sono stati avanzati sin da subito forti dubbi di costituzionalità, che stabilisce che ai contratti di locazione, comunque stipulati, che non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge si applichi una disciplina specifica, ossia contratto d'ufficio di quattro anni, rinnovo disciplinato secondo i contratti "liberi" e canone determinato su base catastale, sanzione afflittiva - mi si permetta l'espressione - del tutto priva di ragionevolezza nei casi, possibili, di infrazioni evidentemente riconducibili a comportamenti incolpevoli, non scientemente finalizzati a violare gli obblighi tributari, con riferimento all'ipotesi di ritardo, anche di un solo giorno, nella registrazione di un contratto di locazione, fattispecie che, in ossequio al dettato letterale del comma citato, comporterebbe gli effetti sopra richiamati, senza alcuna possibilità di ravvedimento spontaneo (non essendo invocabile l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista ai fini delle sanzioni amministrative). Si tratta - come facilmente comprensibile - di una grave incongruenza di fondo, tale, però, da determinare effetti abnormi, del tutto ingiustificati, sui quali è auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore. [/QUOTE]
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