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Sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione di agente immobiliare
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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 602592" data-attributes="member: 245"><p><span style="font-size: 15px">L’articolo 348 del codice penale, nella sua nuova formulazione in vigore dal 15 febbraio 2018, è intervenuto significativamente solo sul divieto di esercitare abusivamente le professioni “classiche”.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Per gli agenti immobiliari, invece, è stata ripescata con qualche modifica, la regola delle precedenti applicazioni sanzionatorie. La recidiva continua a fare da padrona del sistema.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Prima, con la vecchia formulazione, erano necessarie tre contestazioni amministrative e relative sanzioni per abusivismo. soltanto dopo era possibile considerarsi commesso il reato di esercizio abusivo della professione di agente immobiliare.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Con le nuove regole (articolo 12 comma 6 della legge n, 3/2018), affinché si possa configurare il reato, basta che la sanzione amministrativa sia giá stata applicata, anche una sola volta.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Basta quella che si chiama recidiva.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">La seconda volta, infatti, il procedimento non sarà più amministrativo, ma penale, con ogni possibilità di sequestro e denuncia all’autorita giudiziaria.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">La realtà, tuttavia, rivela una scarsa attenzione sull’abusivismo che, a dispetto di quanto possa apparire, lavora sui risparmi che le famiglie hanno accumulato o si impegneranno a mutuare, nel corso della loro vita. Quindi si tratta di una attivitá che lavora nell’ambito dei diritti primari, della casa, del risparmio, della fiducia, della professionalitá e dell’assoluta necessità di massima tutela e trasparenza. </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Fonte: studiotirrito.it</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Testo dell’articolo 12, della legge 3/2018</strong></span></p><p><strong>1.</strong> L’articolo 348 del codice penale e’ sostituito dal seguente:</p><p>«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque</p><p>abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una</p><p>speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei</p><p>mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.</p><p>La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca</p><p>delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e,</p><p>nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti</p><p>regolarmente una professione o attivita’, la trasmissione della</p><p>sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini</p><p>dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla</p><p>professione o attivita’ regolarmente esercitata.</p><p>Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della</p><p>multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista</p><p>che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma</p><p>ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel</p><p>reato medesimo».</p><p></p><p><strong>2.</strong> All’articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e’</p><p>inserito il seguente:</p><p>«Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione</p><p>per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di</p><p>un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni».</p><p></p><p><strong>3.</strong> All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma e’</p><p>inserito il seguente:</p><p>«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio</p><p>abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale</p><p>abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni</p><p>gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per</p><p>lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a</p><p>quattro anni».</p><p></p><p><strong>4.</strong> Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi</p><p>sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e’</p><p>sostituito dal seguente:</p><p>«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella</p><p>farmacia e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro</p><p>1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita’ di</p><p>farmaci, le modalita’ di conservazione e l’ammontare complessivo</p><p>delle riserve, si puo’ concretamente escludere la loro destinazione</p><p>al commercio».</p><p></p><p><strong>5.</strong> Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi</p><p>sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e’</p><p>sostituito dal seguente:</p><p>«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta</p><p>dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla</p><p>normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni</p><p>sanitarie e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro</p><p>2.500 a euro 7.500».</p><p></p><p><strong>6.</strong> All’articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le</p><p>parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti:</p><p>«siano gia’ incorsi».</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 602592, member: 245"] [SIZE=4]L’articolo 348 del codice penale, nella sua nuova formulazione in vigore dal 15 febbraio 2018, è intervenuto significativamente solo sul divieto di esercitare abusivamente le professioni “classiche”. Per gli agenti immobiliari, invece, è stata ripescata con qualche modifica, la regola delle precedenti applicazioni sanzionatorie. La recidiva continua a fare da padrona del sistema. Prima, con la vecchia formulazione, erano necessarie tre contestazioni amministrative e relative sanzioni per abusivismo. soltanto dopo era possibile considerarsi commesso il reato di esercizio abusivo della professione di agente immobiliare. Con le nuove regole (articolo 12 comma 6 della legge n, 3/2018), affinché si possa configurare il reato, basta che la sanzione amministrativa sia giá stata applicata, anche una sola volta. Basta quella che si chiama recidiva. La seconda volta, infatti, il procedimento non sarà più amministrativo, ma penale, con ogni possibilità di sequestro e denuncia all’autorita giudiziaria. La realtà, tuttavia, rivela una scarsa attenzione sull’abusivismo che, a dispetto di quanto possa apparire, lavora sui risparmi che le famiglie hanno accumulato o si impegneranno a mutuare, nel corso della loro vita. Quindi si tratta di una attivitá che lavora nell’ambito dei diritti primari, della casa, del risparmio, della fiducia, della professionalitá e dell’assoluta necessità di massima tutela e trasparenza. Fonte: studiotirrito.it[/SIZE] [SIZE=5][B][/B] [B]Testo dell’articolo 12, della legge 3/2018[/B][/SIZE] [B]1.[/B] L’articolo 348 del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita’, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita’ regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel reato medesimo». [B]2.[/B] All’articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni». [B]3.[/B] All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni». [B]4.[/B] Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e’ sostituito dal seguente: «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita’ di farmaci, le modalita’ di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si puo’ concretamente escludere la loro destinazione al commercio». [B]5.[/B] Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e’ sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500». [B]6.[/B] All’articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano gia’ incorsi». [/QUOTE]
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