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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 395361" data-attributes="member: 5961"><p>qui trovi un ottimo schema riassuntivo</p><p><a href="http://www.dimora.it/down/mediatore.pdf" target="_blank">http://www.dimora.it/down/mediatore.pdf</a></p><p><u>vedi pagina 2</u></p><p><em>In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, si applica</em></p><p><em>la sanzione amministrativa da € 500 a € 10.000 e, ai fini dell’imposta</em></p><p><em>di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore.</em></p><p></p><p></p><p>se vuoi approfondire la finanziaria 2007 (introduzione della figura del mediatore a rogito) Art. 1, cc. 48-49 L. 27.12.2006, n. 296 ti consiglio questa lettura:</p><p><a href="http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Rassegna_Finanziaria/FINANZIARIA%202007.pdf" target="_blank">http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Rassegna_Finanziaria/FINANZIARIA 2007.pdf</a></p><p><u>pagina 61 e seguenti..</u></p><p><em>"Ricordiamo che il comma 22 dell’art. 35 così dispone: “All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. <strong>In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”</strong></em></p><p></p><p></p><p><u>da cui classica scrittura del notaio in atto:</u></p><p><em>"Ai sensi degli artt. 46 e seguenti del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i comparenti, consci delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, in relazione a quanto disposto dall’art. 35, c. 22 del D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito in L. 4.08.2006, n. 248 dichiarano che per la stipulazione del presente contratto le parti si sono avvalse del mediatore XXXX al quale è stata versata la somma di euro YYY dalla parte acquirente ... ed euro PPP dalla parte venditrice "</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 395361, member: 5961"] qui trovi un ottimo schema riassuntivo [url]http://www.dimora.it/down/mediatore.pdf[/url] [U]vedi pagina 2[/U] [I]In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore.[/I] se vuoi approfondire la finanziaria 2007 (introduzione della figura del mediatore a rogito) Art. 1, cc. 48-49 L. 27.12.2006, n. 296 ti consiglio questa lettura: [URL='http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Rassegna_Finanziaria/FINANZIARIA%202007.pdf']http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Rassegna_Finanziaria/FINANZIARIA 2007.pdf[/URL] [U]pagina 61 e seguenti..[/U] [I]"Ricordiamo che il comma 22 dell’art. 35 così dispone: “All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. [B]In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”[/B][/I] [U]da cui classica scrittura del notaio in atto:[/U] [I]"Ai sensi degli artt. 46 e seguenti del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i comparenti, consci delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, in relazione a quanto disposto dall’art. 35, c. 22 del D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito in L. 4.08.2006, n. 248 dichiarano che per la stipulazione del presente contratto le parti si sono avvalse del mediatore XXXX al quale è stata versata la somma di euro YYY dalla parte acquirente ... ed euro PPP dalla parte venditrice " [B][/B][/I] [/QUOTE]
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