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Testo
<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 680873" data-attributes="member: 74848"><p>Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per l’esercizio della attività di mediazione tutti i<strong> legali rappresentanti</strong>, i preposti se nominati e <strong>tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa</strong> (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2). </p><p>I soci non hanno nessun obbligo poichè non lavorano, non svolgono attività di mediazione e quindi possono svolgere altre attività. </p><p>Se invece un socio intende lavorare per la sua società di mediazione come amministratore o in qualità dipendente svolgendo attività di mediazione (appuntamenti con i clienti, acquisizioni, compilazione moduli, e tutto ciò che sia riconducibile alla mediazione) DEVE AVERE I REQUISITI, quindi deve aver superato l'esame in Camera di commercio, aver fatto la SCIA e avere l'assicurazione professionale, essere imparziale, e non trovarsi in una situazione di incompatibilità! </p><p>Anche i <strong>procacciatori d’affari</strong> che svolgono l’attività di mediazione (o mediazione atipica) devono essere iscritti al REA/RI (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’esercizio abusivo. </p><p>... se qualcuno la pensa diversamente mi farebbe piacere avere le sentenze che lo provano, grazie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 680873, member: 74848"] Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per l’esercizio della attività di mediazione tutti i[B] legali rappresentanti[/B], i preposti se nominati e [B]tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa[/B] (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2). I soci non hanno nessun obbligo poichè non lavorano, non svolgono attività di mediazione e quindi possono svolgere altre attività. Se invece un socio intende lavorare per la sua società di mediazione come amministratore o in qualità dipendente svolgendo attività di mediazione (appuntamenti con i clienti, acquisizioni, compilazione moduli, e tutto ciò che sia riconducibile alla mediazione) DEVE AVERE I REQUISITI, quindi deve aver superato l'esame in Camera di commercio, aver fatto la SCIA e avere l'assicurazione professionale, essere imparziale, e non trovarsi in una situazione di incompatibilità! Anche i [B]procacciatori d’affari[/B] che svolgono l’attività di mediazione (o mediazione atipica) devono essere iscritti al REA/RI (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’esercizio abusivo. ... se qualcuno la pensa diversamente mi farebbe piacere avere le sentenze che lo provano, grazie. [/QUOTE]
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