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Successione e termini per la rinuncia

Discussione in 'Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù' iniziata da romano1, 18 Gen 2012.

  1. romano1 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    sto cercando di aiutare un amico a districarsi da una successione difficile

    premetto la storia

    il nonno A muore e lascia la moglie anziana il figlio (separato) e il nipote ad abitare in casa e nessuno si preoccupa per problemi economici e di ignoranza in materia di effettuare alcuna successione o rifituare/accettare eredita di A quindi gli immobili risultano al catasto come 1000 millesimi intestati ad A

    un mese fa' muore anche la moglie di A chiamiamola B

    ora a distanza di due anni dalla morte di A e appena 1 mese dalla morte di B questi immobili sono intestati ad A e la figlia (denominiala C) per problemi economici e debiti vari non vuole accettare eredita' e lasciare tutto a suo figlio quindi D (il mio amico), che ha altri due fratelli che a loro volta non vogliono sapere nulla di eredita' spese ecc visto che hanno rotto i rapporti da tempo e quindi anche loro pronti e disponibili a rifiutare eredita' ANCHE PERCHE C ha convissuto e accudito tutti i soggetti e quindi meritevole di ereditare tutto.

    quello che ci chiediamo e':

    i termini per rifiutare eredita' per i soggetti C e fratelli decorrono dalla morte di A o dalla successiva morte della moglie B che ovviamente non avendo rifiutato l'eredita' dovrebbe averla tacitamente accettata nonostante mancata successione?

    Cosa fare e a cosa si va incontro per disdricare questa incredibile situazione?



    grazie per l'aiuto e i consigli preventivi almeno per togliere i primi dubbi ed arrivare da un legale con almeno un minimo di conoscenza dei fatti.

  2. SALVES Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Ciao romano1
    Come mai adesso gli immobili sono intestati ad A e C?
    Cosa è intercorso tra la morte dia A e quella di B?
    Fammi sapere
    Ciao salves

  3. romano1 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Ciao scusa ho sbagliato punteggiatura

    Dicevo:
    ora gli immobili sono intestati ad A.

    La figlia (C) non vuole eredita ' ..... Ecc ecc

    Quindi immobili intestati esclusivamente ad A

    Grazie per la risposta

  4. SALVES Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Bene quidi C deve procedere alla rinuncia per come prevede l'art.519 alla successione per diritto di rappresentazione subentraano i figli di lei in questo caso D se è solo lui, presenta la successione che a questo punto andrà a favore di B, D, ed E il figlio di A-B.
    Morendo B la quota va devoluta in parti uguali ad C e E se C rinuncia come sopra la sua quota si devolve ad E.
    Non so se sono stato chiaro e comunque non esitare a chiedere informazioni.
    Ciao salves

  5. romano1 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    ciao grazie delle info ma penso che sono stato io poco chiaro.. mi spiego meglio

    A muore due anni fa circa nessuno fa' successione degli immobili che restano a lui intestati al 100% dei millesimi

    B moglie di A muore 20 gg fa'

    C figlia di AB non vuole eredita'

    D figlio di C vorrebbe accettare

    E figlio di C non la vuole

    F figlio di C non la vuole

    quindi visto che C e D convivevano con i defunti (AB) i termini per rifiutare di 90gg decorrono dalla morte di A o dalla morte di B ?

    Aprendo ora successione a distanza di due anni dalla morte di A (intestatario dei beni) a cosa si va incontro?

    grazie e scusa per la confusione...:)

  6. SALVES Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Ora è più chiaro.
    Comunque se la rinuncia è dettata dall'esistenza di debiti da parte di chi vuole rinunciare in diritto dei creditori può a loro saputa intervenire l'art. 524 del Codice Civile, se invece è dettata per il semplice fatto di non voler pagare il costo delle pratiche allora non considerare quanto prima indicato.
    Per la rinuncia e suoi termini ti rimando a questo link Ministero della Giustizia. Rinuncia all'eredità

    Da questa informazione del link ne scaturisce che per effetto della succesione di A essendo la figlia abitante con un suo figlio nella stessa casa oggetto di successione ne consegue che ne ha il possesso e quindi il termine della rinuncia di tre mesi che a questo punto è decaduta quindi d,e,f, anche volendo non possono ereditare, in questo caso la successione.
    Presentando la successione di A:
    1) se il bene è in comunione 1/2 va in successione e si devolve in parti uguali a B e C in definitiva verrà intestato 3/4 a B ed 1/4 a C;
    2) se il bene non è in comunione o acquistato dopo il 1975 con la dicitura di bene personale va in successione 1/1 e si devolve in parti uguali a B e C in definitiva verrà intestato 1/2 a B ed 1/2 a C;
    Presentando ora la successione di A essendo fuori termine si dovranno pagare le tasse, impost e bolli relativi all'anno del decesso + la sanzione che ammonta al 30% della somma di queste e gli interessi legali dalla data di scadenza in poi.

    Procedendo alla successione di B
    caso 1)
    3/4 si devolve interamente a C se rinuncia C sempre entro i termini ed anche E ed F il tutto rimane a D cioè 3/4 ed in definitiva rimangono proprieari 3/4 D ed 1/4 C per effetto successione di A

    caso 2)
    1/2 si devolve interamente a C se rinuncia C sempre entro i termini ed anche E ed F il tutto rimane a D cioè 1/2 ed in definitiva rimangono proprieari 1/2 D ed 1/2 C per effetto successione di A

    Adesso non so se sono stato chiaro ma comunque vedi di consultarti con un notaio per la rinuncia ed effetti del possesso per avere una ulteriore conferma o possibilità di altre soluzioni.
    Ciao salves

  7. StLegaleDeValeriRoma Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    La rinuncia deve essere ben ponderata in quanto non è possibile poi revocarla.
    E' opportuno quindi esaminare la situazione attività e passività e procedere per cautelarsi con la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario salvo che i chiamati all'eredità non abbiamo già compiuti atti che concretizzano l'accettazione della qualità di eredi.
    Avv. Luigi De Valeri:accordo:

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