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Superficie minima accatastabile

Discussione in 'Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni' iniziata da Seccosoft, 9 Mag 2011.

  1. Seccosoft Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Qualcuno si ricorda e magari sa indicare il riferimento normativo della superficia minima accatastabile (nel caso di specie di un C/2) di un immobile ? Dando per scontata la conformita' urbanistica, una baracca di 2m per 2m dovrebbe essere accatastata ?

    A me pare di ricordare che vadano accastati gli immobili di superficie minima pari a 8 mq, ricordo male ?


  2. Architetto Membro dello Staff

    Qualifica:
    Altro Professionista
    A livello catastale, tutto ciò che rimane fisso nel suolo deve essere censito, una baracca dalle dimensioni che hai citato si deve accatastare e rimane un magazzino o deposito...non certo una casa...ma sempre censita...

  3. Seccosoft Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Sui 4 mq in linea di principio sono d'accordo.... ma con la roba di 1mq o meno come la mettiamo ?

    A me pare di ricordare che esista una dimensione minima, altrimenti prima o poi troviamo uno zelante funzionario dell'agenzia del territorio che ci contesta il mancato accatastamento della cuccia del cane (C/6 - Stalle, scuderie e simili, non farebbe una grinza) - magari nella cuccia ci alloggia un cane di un certo pregio cosi' non possiamo nemmeno addurre la motivazione che l'immobile-cuccia non e' da accatastare perche' non produce reddito... ovviamente sto estremizzando la questione, anche se di questi tempi puo' capitare di tutto...

  4. carbisig Membro Junior

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile, che nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre reddito proprio.
    Se l'immobile è atto a produrre un reddito proprio, scatta l'obbligo dell'accatastamento.
    I fabbricati non obbligatoriamente soggetti ad accatastamento, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, e che non costituiscono oggetto di inventariazione secondo l'art. 3 comma 3 del D.M. 28/1998 sono:
    - manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
    - serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale;
    - vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
    - manufatti isolati privi di copertura;
    - tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a 1,8 m, purché di volumetria inferiore a 150 m cubi;
    - manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

    A Umberto Granducato e Seccosoft piace questo messaggio.
  5. Seccosoft Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Ottimo. Grazie !

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