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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Udienza del 20 febbraio per causa di mediazione con agente immobiliare
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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 367095" data-attributes="member: 45256"><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Se si legge questa sentenza...se non è una competenza del mediatore... la provvigione è salva (alias dovuta)...</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Quindi secondo me è in forza di questi pronunciamenti che riporto sotto che il vostro collega richiede la sua provvigione...</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8150.pdf" target="_blank">http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8150.pdf</a></p><p></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Nell’ipotesi di preliminare di res abusiva, invece, laddove la facoltà di risoluzione non venga azionata, si procederà alla stipula di un contratto radicalmente nullo.</span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Per quanto concerne l’eccepito difetto di diligenza del mediatore, non può ascriversi all’Agenzia O. la responsabilità di non avere rilevato la non conformità urbanistico-amministrativa dell’immobile in oggetto o addirittura di non aver agito “per tentare di sanare il bene”.</span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">D’altronde, è unanime la giurisprudenza che ha sancito come, nell’ambito delle trattative, <span style="color: #ff0000"><strong>il mediatore debba tenere un grado di diligenza medio</strong></span>: poiché, infatti, la Legge n. 39/1989 subordina l’esercizio dell’<span style="color: #ff0000">attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale,</span> l’obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell’art. 1759 c.c. <span style="color: #ff0000">va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a confrontarsi nell’adempimento della sua prestazione il </span><span style="color: #b30000"><strong>mediatore</strong></span><span style="color: #ff0000"> di </span><span style="color: #b30000"><strong>media capacità</strong></span>.</span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Nondimeno. “non rientra......nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della prestazione ai sensi dell’art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico” (Cass. Civ. Sez. III, 17 maggio 1999, n. 4791; Cass. Civ. Sez.. III, 26 maggio 1999, n. 5107, Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274).</span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="color: #ff0000">È chiaro, pertanto, che un’eventuale ricerca circa presunti e non conosciuti abusi edilizi rientri nella categoria delle “specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico”, e dunque esula – salvo specifico incarico, assente nel caso de quo - dal tipico alveo di competenze proprie del mediatore immobiliare.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Per tali motivi, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta, peraltro, sprovvista di idonea prova sotto il profilo del pregiudizio economico che sarebbe stato cagionato agli attori.</span></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Per le suesposte ragioni deve essere rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 367095, member: 45256"] [FONT=LucidaGrande] Se si legge questa sentenza...se non è una competenza del mediatore... la provvigione è salva (alias dovuta)... Quindi secondo me è in forza di questi pronunciamenti che riporto sotto che il vostro collega richiede la sua provvigione... [/FONT] [url]http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8150.pdf[/url] [FONT=LucidaGrande][FONT=LucidaGrande]Nell’ipotesi di preliminare di res abusiva, invece, laddove la facoltà di risoluzione non venga azionata, si procederà alla stipula di un contratto radicalmente nullo. Per quanto concerne l’eccepito difetto di diligenza del mediatore, non può ascriversi all’Agenzia O. la responsabilità di non avere rilevato la non conformità urbanistico-amministrativa dell’immobile in oggetto o addirittura di non aver agito “per tentare di sanare il bene”. D’altronde, è unanime la giurisprudenza che ha sancito come, nell’ambito delle trattative, [COLOR=#ff0000][B]il mediatore debba tenere un grado di diligenza medio[/B][/COLOR]: poiché, infatti, la Legge n. 39/1989 subordina l’esercizio dell’[COLOR=#ff0000]attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale,[/COLOR] l’obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell’art. 1759 c.c. [COLOR=#ff0000]va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a confrontarsi nell’adempimento della sua prestazione il [/COLOR][COLOR=#b30000][B]mediatore[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000] di [/COLOR][COLOR=#b30000][B]media capacità[/B][/COLOR]. Nondimeno. “non rientra......nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della prestazione ai sensi dell’art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico” (Cass. Civ. Sez. III, 17 maggio 1999, n. 4791; Cass. Civ. Sez.. III, 26 maggio 1999, n. 5107, Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274). [COLOR=#ff0000]È chiaro, pertanto, che un’eventuale ricerca circa presunti e non conosciuti abusi edilizi rientri nella categoria delle “specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico”, e dunque esula – salvo specifico incarico, assente nel caso de quo - dal tipico alveo di competenze proprie del mediatore immobiliare.[/COLOR] Per tali motivi, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta, peraltro, sprovvista di idonea prova sotto il profilo del pregiudizio economico che sarebbe stato cagionato agli attori. Per le suesposte ragioni deve essere rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.[/FONT][/FONT] [/QUOTE]
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