andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore” (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1120).

Leggi qui tutta la sentenza


che ne pensate???
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
E' un caso estremamente specifico. Credo sia molto raro che le trattative riprendano tra due parti in modo completamente indipendente dal precedente intervento del mediatore, quindi penso che gli eventi che hanno portato a questa sentenza sia riproducibili in pochissime occasioni.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sono d’accordo che la cliente in questione non debba pagare la provvigione al primo mediatore, avendo concluso con il secondo, ma ciò non esclude che il primo mediatore possa rivalersi sul secondo mediatore, su una quota della provvigione che l’art. 1758 del cc. gli riconosce.
Cass.civ.sez.III,18-03-2005, n.5952 (rv580839).

Cass.civ.sez.III, 16-01-1996, n.297

Cass.civ.sez .III 25-02-2000, N.2136.

Cass.civ. sez.III, 08-03-2002, N.3438

Cass.civ. Sez.III, 20-05-2002, N.7253;
l’Avvocato Zaccaria di Verona sostiene che “ i casi in cui può dirsi sussistere un rapporto di concausalità tra l’operato di più mediatori e la conclusione dell’affare non possono essere individuati a priori e si tratta di una valutazione che va compiuta dal Giudice di volta in volta, sulla base del suo (soggettivo) prudente apprezzamento.”

Ma prudente in questo caso non lo è, trovo che avvilisce e sminuisce il lavoro del mediatore, poiché non é necessario e al contempo obiettivo, per avvalorare la sua tesi, definire l’operato del primo mediatore avvenuta come un evento occasionale:shock: e casuale,:confuso: con una fugace occhiata ( tanto da ricordarsene un anno dopo!),:idea: dove la cliente viene definita genericamente interessata :cauto:e la visita preannunciata da una semplice telefonata :innocente:durata solo pochi minuti…!:sorrisone:
Auguro ai colleghi lunghe telefonate, appuntamenti tramite telegramma e fotografate le occhiate:festa:
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Questo diritto primae noctis del mediatore che ci portiamo appreso è destinato a scomparire per sempre.
 

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