Taraka

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Giusto una puntualizzazione giuridica: sbaglio nel ricordarmi che il contratto di comodato si presume sempre a titolo gratuito salvo diversa specifica nel contratto?
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
art.1803 c.c.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato ( 1810), con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il comodato – come ricordato da dormiente - è un contratto essenzialmente gratuito (le norme da cui essenzialmente trae la sua disciplina giuridica e, quindi, i principi regolatori della materia sono tassativamente indicati agli artt. 1803 e seguenti del capo XIV (del comodato), del titolo III (dei singoli contratti), del libro IV (delle obbligazioni) del codice civile), salvo il rimborso dovuto al comodante delle spese inerenti l’utilizzo del bene durante l’esecuzione del contratto, senza che ciò alteri la natura del contratto (su questo punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato): la gratuità è norma inderogabile e – specialmente in passato – ha comportato gravi errori applicativi di questo istituto, soprattutto con riferimento al comodato di beni immobili, ove evidente era la simulazione posta in essere dalle parti finalizzata ad aggirare la predeterminazione legale della durata contrattuale delle locazioni di cui alle legge del c.d. equo canone ed il suo limite economico.

Adesso, con la disciplina dei patti in deroga del 1992, prima, e con la riforma delle locazioni abitative, di cui alla legge n°431/1998, poi, il tiro è stato in parte corretto, avendo queste riforme superato i limiti, soprattutto economici, connessi all’applicazione obbligatoria nelle locazioni abitative della predeterminazione legale dell’equo canone. I tentativi di simulare un comodato ove il rapporto è di locazione non sono oggi di facile attuazione, anche se la prova dell’esistenza di un contratto di locazione deve essere fornita dal presunto conduttore.

Ne consegue che se costui davanti al giudice riesce a dimostrare di aver pagato un canone ovvero di aver stipulato una locazione d’immobile (simulazione), il contratto diventa un vero e proprio contratto di locazione, diventa cioè soggetto alla normativa speciale di cui all’art. 13, co. 4 della legge di riforma del 1998 in quanto il contratto, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato è in contrasto con l’art. 2 della stessa legge.

A questo punto il giudice, dopo aver ricostruito l’effettiva volontà delle parti, ricondurrà - in base all’art. 13, co. 5 - il contratto alle condizioni dell’art. 2, co.1 (4+4) ovvero dell’art. 2, co. 3 (3+2).
 

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