Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Buongiorno,
il proprietario della casa in cui attualmente vivo in affitto ha deciso di venderla quindi mi ha dato il preavviso di 6 mesi per liberarla: se trovo una nuova casa prima dello scadere dei mesi posso procedere serena oppure anche io devo rispettare i 6 mesi? Secondo me gli faccio un favore se me ne vado via prima però lui perde il mio affitto per cui, prima di parlare con lui, vorrei sapere cosa è previsto in materia.


L’intimata disdetta (che non necessitava di alcuna motivazione) impedirà l’ulteriore prosecuzione o la rinnovazione del contratto di locazione ad uso abitativo alla scadenza del secondo quadriennio (2017) e, ove intimata pre-termine, ossia per un termine anteriore, non produce effetto, valendo per il termine di scadenza successivo: tu, invece, come ricordato da elisabettam, sei sempre libera di far cessare la locazione in qualsiasi momento anche prima del termine della seconda scadenza con preavviso pattuito contrattualmente.

Ai sensi dell’art. 13, co. 3 della legge n°431/1998 sulle locazioni abitative, è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabilito dalla suddetta legge. Ne deriva, quindi, che una clausola che consente il recesso anticipato del locatore è nulla in quanto contrastante con una norma imperativa, in sostanza è un patto contrario alla legge stessa, e pertanto annullabile: il contratto rimane valido, ai sensi dell’art. 1419 (Nullità parziale) del cod. civ., ma soggetto a “eterointegrazione”, per effetto della quale, ai sensi dell’art. 1339 (Inserzione automatica di clausole) del cod. civ., la clausola di legge (art. 2, co. 1, legge n°431/1998) è di diritto inserita nel contratto in sostituzione della clausola difforme, conseguentemente, in caso di rilascio anticipato, tu potrai eccepire tale nullità e proseguire nella locazione fino alla scadenza contrattuale, salvo che tu e il proprietario dell’alloggio non negoziate liberamente di sciogliere consensualmente in anticipo il vostro rapporto.

Nel caso di vendita del bene immobile locato, colui che lo acquisterà subentrerà nel contratto di locazione, a norma dell’art. 1602 (Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente) del cod. civ., con la conseguenza che sarà tenuto a rispettare il contratto di locazione tra le parti. La disdetta inviata dal precedente locatore potrà comunque essere utilizzata dal nuovo acquirente che subentrerà al venditore nel diritto di credito alla restituzione dell’immobile, già maturato in capo al locatore cedente, per cui il nuovo proprietario-locatore potrà legittimamente esercitare l’azione contrattuale di sfratto per finita locazione.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
se avete buoni rapporti cerca di mantenerli, parla con il locatore e cerca la soluzione, indipendente che sia valida o meno la clausola accettata da ambi le parti, è sempre un accordo tra di voi accettato da entrambi, i cavilli lasciamoli agli avvocati, potresti anche non riuscire a liberarlo, ecco il buon rapporto che viene buono
(do la mia parola) e do un valore alla mia parola.
 

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