A

anto3011

Ospite
sono proprietario di un locale ad uso ufficio di circa 40 mq, volevo sapere se cambiando la destinazione d'uso del locale da ufficio a commerciale, sono obbligato a fare il bagno per disabili, poiché, l'attività da aprire sarà abbigliamento per bambini.
attualmente c'è un bagno piccolo con antibagno.

grazie.
 
M

mata

Ospite
Ma il professionista che avrai incaricato per sapere se puoi fare questo cambio di destinazione (e le relative pratiche) non ti ha detto niente?
 
A

anto3011

Ospite
da premettere, che ho chiesto il parere igenico sanitario all'ASP di Catanzaro,la quale mi risponde "ai sensi della normativa igienico sanitaria vigente, si restituisce il progetto esprimendo PARERE FAVOREVOLE", in calce c'è scritto "l'ufficio tecnico del comune valuti l'adeguamento alla legge 13/89". L'ufficio tecnico mi risponde che la SCIA non può essere accolta perché il vano bagno non rispetta i requisiti di cui alla legge regionale n. 8 del 23 luglio 1998. pertanto di non iniziare i lavori.
 
A

anto3011

Ospite
nel senso che ci vuole?
a me non risulta che la macelleria, la lavanderia, il gommista e la pescheria, attività accanto a me, tutte aperte dopo il 1998, abbiano il bagno per disabili, con tutto il rispetto per loro, e poi non conosco un solo negozio di abbigliamento che rispetta questo requisito.
 

joshuatri

Membro Attivo
Professionista
Salve,
da quanto riporta l'art. 10 della summenzionata legge della regione Calabria, si dice espressamente, come si può ben dedurre, che per le variazioni di destinazione d'uso è necessario procedere alla messa norma dei locali e quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione del bagno disabile. Tu dici che altri non l'hanno, ma probabilmente non hanno dovuto cambiare destinazione d'uso.
Ora non conosco l'età dell'immobile nè tanto meno la sua zonizzazione di prg. L'unica è che se per caso ricade in zona A, allora sei esentato dall'obbligo di cui all'art. 10, per come espresso anche dall'art. 11 c.2 sempre della stessa legge.

Art. 10
Variazione della destinazione d'uso degli immobili
1.
Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione, quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente, è subordinata all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
 
A

anto3011

Ospite
non riesco ancora a capire come a me viene chiesto di mettere a norma il locale, ed invece, altre attività, una ha aperto ieri, sicuramente non ha fatto il cambio d'uso, ma se non rispetta le norme come fa ad aprire. sto perdendo la pazienza, fra poco querelo tutti.
 

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