Antonello

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Agente Immobiliare
Per ordine:
- il diritto a percepire le provvigioni da parte del mediatore matura quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
- la richiesta di pagamento delle provvigioni deve essere formulata al debitore entro un (1) anno;
- se il debitore non paga entro un (1) anno, ancor prima della scadenza dello stesso, va reiterata la richiesta con raccomandata A/R e così di seguito;
- l'invio della raccomandata interrompe i termini della prescrizione;
- dal momento dell'invio della raccomandata e non dalla prima richiesta di pagamento si conteggia l'anno solare;
- non rinnovando la richiesta entro un (1) anno, il credito è prescritto;
- la dichiarazione del debitore in atto pubblico o anche privato e vale come ammissione del debito (utilissimo e valido in un giudizio), ma non interrompe la prescrizione;
- la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, interrompe definitivamente i termini della prescrizione (non c'è più bisogno di inviare raccomandate);
- in caso di frode al mediatore (scavalco) il termine della prescrizione di un (1) anno decorre dalla data della scoperta della frode;
- la sola emissione della fattura non interrompe i termini della prescrizione;
- il notaio non può rifiutarsi di rogitare se una delle parti dichiara di non voler pagare la provvigione del mediatore. Provvede alla sola annotazione della dichiarazione;
- anche se il notaio annota nell'atto la dichiarazione contraria della parte al pagamento della provvigione, questa dichiarazione è utile in giudizio per il riconoscimento del credito, ma non interrompe i termini della prescrizione:
- il notaio non opera come agenzia o studio per recupero crediti;
- la fattura va emessa per competenza e non per cassa. Se non pagata può essere annullata con nota di credito entro l'anno solare. Instaurata la causa e richiesto il decreto ingiuntivo in presenza di fattura, la stessa non può più essere annullata dalla nota di credito;
- se non si emette fattura si instaura una normale causa senza richiesta di decreto ingiuntivo e sarà emessa fattura non a sentenza favorevole, ma a pagamento avvenuto;
- se il condannato non paga, il diritto a riscuotere la provvigione si prescrive in dieci (10) anni, fatta salva l'interruzione di detto termine con l'invio di una raccomandata con messo notificatore;
- ecc., ecc.,
 

PyerSilvio

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Per ordine:
- il diritto a percepire le provvigioni da parte del mediatore matura quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
- la richiesta di pagamento delle provvigioni deve essere formulata al debitore entro un (1) anno;
- se il debitore non paga entro un (1) anno, ancor prima della scadenza dello stesso, va reiterata la richiesta con raccomandata A/R e così di seguito;
- l'invio della raccomandata interrompe i termini della prescrizione;
- dal momento dell'invio della raccomandata e non dalla prima richiesta di pagamento si conteggia l'anno solare;
- non rinnovando la richiesta entro un (1) anno, il credito è prescritto;
- la dichiarazione del debitore in atto pubblico o anche privato e vale come ammissione del debito (utilissimo e valido in un giudizio), ma non interrompe la prescrizione;
- la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, interrompe definitivamente i termini della prescrizione (non c'è più bisogno di inviare raccomandate);
- in caso di frode al mediatore (scavalco) il termine della prescrizione di un (1) anno decorre dalla data della scoperta della frode;
- la sola emissione della fattura non interrompe i termini della prescrizione;
- il notaio non può rifiutarsi di rogitare se una delle parti dichiara di non voler pagare la provvigione del mediatore. Provvede alla sola annotazione della dichiarazione;
- anche se il notaio annota nell'atto la dichiarazione contraria della parte al pagamento della provvigione, questa dichiarazione è utile in giudizio per il riconoscimento del credito, ma non interrompe i termini della prescrizione:
- il notaio non opera come agenzia o studio per recupero crediti;
- la fattura va emessa per competenza e non per cassa. Se non pagata può essere annullata con nota di credito entro l'anno solare. Instaurata la causa e richiesto il decreto ingiuntivo in presenza di fattura, la stessa non può più essere annullata dalla nota di credito;
- se non si emette fattura si instaura una normale causa senza richiesta di decreto ingiuntivo e sarà emessa fattura non a sentenza favorevole, ma a pagamento avvenuto;
- se il condannato non paga, il diritto a riscuotere la provvigione si prescrive in dieci (10) anni, fatta salva l'interruzione di detto termine con l'invio di una raccomandata con messo notificatore;
- ecc., ecc.,

Intervento da togliersi il cappello.

Aggiungo che per crediti vantati sotto i cinquemila euro, la nota di credito puo' "passare inosservata".

Mentre per gli importi superiori e' assai sconveniente, ingaggiare liti ed azioni legali, in mancanza di regolare fattura emessa e registrata.

Il credito vantato perde il suo requisito di "liquidita'".

Capito tutto @Rosa1968 ..?

Detta: Il caterpillar.
 

Antonello

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Aggiungo che per crediti vantati sotto i cinquemila euro, la nota di credito puo' "passare inosservata".

Non capisco.
Puoi spiegare meglio?

Mentre per gli importi superiori e' assai sconveniente, ingaggiare liti ed azioni legali, in mancanza di regolare fattura emessa e registrata.

In presenza di provvigioni non pagate, le strade legali per cercare di incassarle sono:
- apertura della mediazione civile o assistita.
Se viene riconosciuta la richiesta, la parte avversaria paga e si chiude la vertenza. Se non paga, il mediatore rilascia dichiarazione negativa che sarà poi presentata al giudice che la terrà in debita considerazione.
- a seguito della mediazione con esito negativo, emissione di fattura e richiesta al giudice di decreto ingiuntivo.
- a seguito della mediazione con esito negativo, senza emettere fattura, citare in giudizio la parte debitrice.
 

PyerSilvio

Membro Storico
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Non capisco.
Puoi spiegare meglio?



In presenza di provvigioni non pagate, le strade legali per cercare di incassarle sono:
- apertura della mediazione civile o assistita.
Se viene riconosciuta la richiesta, la parte avversaria paga e si chiude la vertenza. Se non paga, il mediatore rilascia dichiarazione negativa che sarà poi presentata al giudice che la terrà in debita considerazione.
- a seguito della mediazione con esito negativo, emissione di fattura e richiesta al giudice di decreto ingiuntivo.
- a seguito della mediazione con esito negativo, senza emettere fattura, citare in giudizio la parte debitrice.

Me lo riferi' un altro avvocato.

Al quale avevo affidato due pratiche di recupero in simultanea.

Una piccina da ca. 2,7k l'altra piu' onerosa, poco piu' di10k.

In entrambe le vertenza ci si era "adoperati" con la nota di credito.

Fu lo stesso avvocato a dirmelo.

Che nel contesto di una vertenza come quella che supera i 5k euro, che sugue un iter giudiziario differente, da quello delle vertenze che invece, stanno al di sotto dei 5k.

La mancanza della fattura, fa' alzare di molto l'asticella delle probabilita' di giungere ad un risultato molto poco soddisfacente.

Sentito cio', da quello che aveva tutto l'interesse di ricevere una mia procura d'azione legale di recupero.

Non ho avuto dubbi e ho lasciato stare.

Perche'..?

Secondo te.

Potevo agire in altro modo..? :pollice_verso:
 

Antonello

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Se si è emessa fattura e poi anche la nota credito, per non aggiungere il danno fiscale a quello economico, si può iniziare la causa senza richiesta di decreto ingiuntivo.
La mancanza della fattura, annullata dalla nota di credito, fa seguire un altro iter alla causa, ma le probabilità di vittoria ( o di sconfitta) sono uguali.
Da qualche anno è in vigore la mediazione civile obbligatoria prima di intentare una causa.
Se le carte in mano al mediatore immobiliare sono probanti e valide, il conciliatore emette un verbale a favore del mediatore e, con certezza del 99%, si recupera la somma lamentata.
Se la controparte, dopo il verbale sfavorevole, è ancora riottosa ci penserà il Giudice di merito ad ammansirla.
2 mila e 700 euro sono sempre una bella sommetta che merita almeno una visita al conciliatore.
IO non avrei rinunciato alla causa e avrei cambiato avvocato.
 

dormiente

Membro Senior
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Avrai tempo dal momento in cui avrai formalizzato la richiesta che dovrai formalizzare con raccomandata entro un anno!
E' ovvio che fai una richiesta tramite un Avvocato, altrimenti come fai a fare una causa legale?
Ma ci fate o ci siete?
Come si fa ad affermare che la provvigione non è dovuto se non compare sul rogito?
Ed i furbi cosa li stani a fare?
Mah!
Andiamo bene a fare i gelatai che é meglio.
 

Antonello

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E' ovvio che fai una richiesta tramite un Avvocato, altrimenti come fai a fare una causa legale?
Ma ci fate o ci siete?
Come si fa ad affermare che la provvigione non è dovuto se non compare sul rogito?
Ed i furbi cosa li stani a fare?
Mah!
Andiamo bene a fare i gelatai che é meglio.

Per la redazione e l'invio della diffida ad adempiere e per mettere in mora la parte debitrice non è obbligatoria la presenza di un legale.
La si può inviare senza e, in caso di risposta negativa o non risposta, si può adire le vie legali.
 

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