Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
Io non so se ho fatto i conti male, ho chiesto lumi in un post precedente ma nessuno mi ha risposto. E non l'ho fatto solo per me, qua mi dirottano tutti quelli che in zona vorrebbero vendere o comprare per delle spiegazioni e per capire a che spesa vanno incontro.
Posso dire solo che ho applicato le le formule della delibera e, con 81 anni alla scadenza del diritto superficiario, l'affrancazione mi costerebbe il doppio della trasformazione, altro che acconto.

Rebus sic stantibus. Se sei in uno dei 14 piani di zona è applichi alla formula della trasformazione con la riduzione di "r" al 50% , sicuramente l'affrancatura costa di più , il doppio o meno dipende da quanti anni ti mancano alla fine degli anni di convenzione. Se al contrario, non sei in un piano di zona dei suddetti 14 allora ti costa di meno l'affrancatura rispetto alla trasformazione ed anche in questo caso il meno dipende dagli anni che ti restano alla fine della convenzione.
Il vero problema però e lo ribadisco, non è il calcolo, le riduzioni o le formule. Il vero costo dipende dai valori venali che sono stati pubblicati e che sembrano stati calcolati in maniera , vogliamo dire,,,,,,"arbitraria"?? ma solo per educazione rispetto alle signore che sono sul forum.
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Io non so se ho fatto i conti male, ho chiesto lumi in un post precedente ma nessuno mi ha risposto. E non l'ho fatto solo per me, qua mi dirottano tutti quelli che in zona vorrebbero vendere o comprare per delle spiegazioni e per capire a che spesa vanno incontro.
Posso dire solo che ho applicato le le formule della delibera e, con 81 anni alla scadenza del diritto superficiario, l'affrancazione mi costerebbe il doppio della trasformazione, altro che acconto.
Scusa se non ti è stato risposto ma francamente a me è sfuggita.
Io credo e spero che i tuoi calcoli siano errati perché se non ricordo male l'Affrancazione è sempre minore della Trasformazione per il semplice motivo che è una % di quest'ultima esempio: se la Trasformazione è di 10.000€, post delibera 40/ 2016, l'Affrancazione dovrebbe essere 10.000 / 99 * 81 = 8.181€ se invece ti riferisci ad una Trasformazione già fatta ante delibera 40/2016 probabilmente si.
 
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boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
si grazie, io intendevo la LEGGE NAZIONALE dove si capisce che il vincolo prezzo massimo di cessione decade dopo 20 anni dalla prima convenzione.
Qui non sono molto afferrato, mi perdo, comunque se leggi la delibera 54/2003 a pagina 5 dice:
per una durata pari a 20 anni, prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977

Quindi dovrebbe essere la legge 10/77

E ne approfitto per dire che in questa legge c'è anche scritto:
art. 8
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per avvalorare ulteriormente ciò che ho scritto nei precedenti post, ossia che il costo dell'area, TERRENO, al massimo può essere il 20% del costo di costruzione, no il 50% o il 60%.

 
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Domenico Marando

Membro Junior
Privato Cittadino
in rete ho trovato questo che riporto al fine di farlo valutare agli esperti senza assunzione di responsabilità:

"...il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della legge n. 448/1998 stabilendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ( oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) “per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”.
In conseguenza di questa disposizione legislativa risulta acclarato che per quanto concerne gli immobili concessi in diritto di superficie da oltre 20 anni, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina la caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi ii 20 anni dalla stipula della convenzione originaria."
 

antari

Membro Attivo
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in rete ho trovato questo che riporto al fine di farlo valutare agli esperti senza assunzione di responsabilità:

"...il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della legge n. 448/1998 stabilendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ( oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) “per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”.
In conseguenza di questa disposizione legislativa risulta acclarato che per quanto concerne gli immobili concessi in diritto di superficie da oltre 20 anni, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina la caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi ii 20 anni dalla stipula della convenzione originaria."
questo in tutta Italia..........escluso Roma, grazie a quei CERVELLONI che hanno scritto la delibera 40:shock: Vediamo domani cosa dice il ricorso al TAR
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
in rete ho trovato questo che riporto al fine di farlo valutare agli esperti senza assunzione di responsabilità:

"...il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della legge n. 448/1998 stabilendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ( oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) “per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”.
In conseguenza di questa disposizione legislativa risulta acclarato che per quanto concerne gli immobili concessi in diritto di superficie da oltre 20 anni, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina la caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi ii 20 anni dalla stipula della convenzione originaria."

Potresti pubblicare il link al documento completo?
 

Domenico Marando

Membro Junior
Privato Cittadino
non capisco come può essere diverso a Roma, il Comune può dire ciò che vuole, ma se insiste prenderà una cantonata enorme! come fa a andare contro a leggi nazionali?
ma quindi domani si potrebbe avere già una prima risposta?

edit: leggo ora che si tratta ancora del deposito del ricorso, capirai......
 

Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
non capisco come può essere diverso a Roma, il Comune può dire ciò che vuole, ma se insiste prenderà una cantonata enorme! come fa a andare contro a leggi nazionali?
ma quindi domani si potrebbe avere già una prima risposta?

edit: leggo ora che si tratta ancora del deposito del ricorso, capirai......[/QUOTE

Secondo me il comune con questo ricorso al Tar prende il terno secco sulla ruota di Roma e trova la scusa ideale per bloccare ancora di più la decisione. Speriamo che funge da stimolo per muoversi, ma ci credo poco. Avrei preferito un confronto tecnico , approfittando che era una nuova amministrazione. Forse sarebbe stato più produttivo.
 

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