giovanni cuneo

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Buonasera,
Il donante è deceduto nel 2010, quindi, se ho capito bene la legge 80/2005 la prescrizione della donazione avviene entro 10 anni dalla morte del donante ?

A supporto di quanto detto in precedenza, la sentenza della Cassazione n. 6389/2001 ed anche il Trib. Padova 12 aprile 2010 hanno affermato:

"la responsabilità ed il conseguente onere risarcitorio del mediatore per non aver provveduto ad informare il promissario acquirente, pur essendone a conoscenza, della provenienza del bene oggetto della proposta irrevocabile di acquisto da donazione, essendo fatto notorio che siffatta provenienza è, nella prassi bancaria, ostativa alla concessione di finanziamenti ipotecari poiché concreta la possibilità, anche a distanza di molti anni dal finanziamento, della perdita della proprietà da parte dell’acquirente in conseguenza dell’azione di riduzione da parte di eredi pretermessi."
 

Avv Luigi Polidoro

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Buonasera,
Il donante è deceduto nel 2010, quindi, se ho capito bene la legge 80/2005 la prescrizione della donazione avviene entro 10 anni dalla morte del donante ?

A supporto di quanto detto in precedenza, la sentenza della Cassazione n. 6389/2001 ed anche il Trib. Padova 12 aprile 2010 hanno affermato:

"la responsabilità ed il conseguente onere risarcitorio del mediatore per non aver provveduto ad informare il promissario acquirente, pur essendone a conoscenza, della provenienza del bene oggetto della proposta irrevocabile di acquisto da donazione, essendo fatto notorio che siffatta provenienza è, nella prassi bancaria, ostativa alla concessione di finanziamenti ipotecari poiché concreta la possibilità, anche a distanza di molti anni dal finanziamento, della perdita della proprietà da parte dell’acquirente in conseguenza dell’azione di riduzione da parte di eredi pretermessi."
Ho ricercato le sentenze in banca dati.
La sentenza della Cassazione si occupa della responsabilità del mediatore, ma non con specifico riferimento alla provenienza donativa.
Anche la sentenza del Tribunale di Padova, pur occupandosi di una truffa in materia di contrattazione immobiliare, non mi sembra che si occupi specificatamente della provenienza donativa del bene: anzi devo precisare che se, da un lato, la sentenza della Cassazione ribadisce quelli che sono i principi generali in tema di responsabilità del mediatore immobiliare (principi molto ampi.... che nella pratica applicazione conducono a volte a risultati inaspettati), la sentenza del Tribunale Penale mi sembra estremamente severa. Non so se sia stata oggetto di appello e quale possa essere stato l'esito di una eventuale impugnazione; certo è che ritenere che tacere la provenienza l'esistenza di gravami individui l'artifizio.... mi sembra davvero eccessivo.
In sostanza, non è facile ritenere che nel tuo caso l'agente immobiliare abbia una responsabilità.
In caso di contenzioso, dovresti dimostrare che lui era a conoscenza del fatto che avresti acquistato con mutuo, il che non è così facile (o meglio, sarà anche facile per il mediatore dimostrare il contrario).
Il mediatore creditizio lavora con il gruppo immobiliare del mediatore immobiliare?
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Il donante è deceduto nel 2010, quindi, se ho capito bene la legge 80/2005 la prescrizione della donazione avviene entro 10 anni dalla morte del donante ?

10 anni dalla morte o 20 anni dalla donazione.

A questo punto prova a giocarti la carta della polizza, con 1000 euro in genere te la cavi, chiedi direttamente a loro con quali istituti potresti avere successo.
 

giovanniEDC

Membro Attivo
Agente Immobiliare
aggiungo, ahimè senza contribuire granchè alla causa di Giovanni Cuneo, che sarebbe anche ora di porre rimedio all'annoso problema delle donazioni.
perchè, se da una parte è vero che la provenienza limita la commerciabilità solo se si ricorre ad un mutuo, è altrettanto vero che i motivi che scoraggiano le banche a maggior ragione dovrebbero scoraggiare chi acquista con provvista propria.
è un problema di certezza del diritto che il legislatore dovrebbe porsi. o la donazione è sempre buona o se ne elimini l'istituto.
Visto che anche l'unica soluzione, ovvero la risoluzione consensuale, da un minoranza di notai e legali viene considerato uno strumento non idoneo a risolvere il problema.
 

giovanni cuneo

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Buonasera,
egregio Avv. Luigi Polidoro la citazione delle sentenze menzionate sono state reperite da alcuni siti web di avvocati; purtroppo non ho potuto verificare il contenuto delle sentenze a causa della irreperibilità su internet delle stesse.

per quanto riguarda la prova che l'agente immobiliare sapeva della nostra intenzione di stipulare il mutuo è dimostrata dalle telefonate ed e-mail tra l'agente immobiliare ed il direttore della mia banca.
 

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