giannelmo

Membro Attivo
Professionista
E' circa un mese che seguo il forum mentre alcuni di voi li leggo da molto prima. Visto che non mi reputo un genio della lampada e che le responsabilità del comune sono piuttosto inequivocabili, presumo che la strada della "class-action" è stata valutata sin dall'inizio ma scartata per mancanza di concreta efficacia.

Mi rendo conto che il problema è politico, però non capisco neanche il senso delle associazioni che si battono per i diritti del cittadino che una volta raggiunto il proprio obiettivo avranno generato una situazione esattamente identica a quella originale: ossia qualcuno ci ha "speculato", è stato solo cambiato il destinatario grazie ad un cavillo legale.

Se si segue la legge in maniera cieca senza considerare il comportamento del comune, il rilascio dei nulla-osta, la cecità/sordità dei notai, l'interpretazione "ondivaga" persino dei giudici, è ovvio che il risultato è scontato, ma il problema nasce proprio da qui: come si fa a glissare sulla loro condotta, facendo spallucce e far ricadere tutte le responsabilità sul venditore?

Non ci credo che noi Italiani siamo arrivati a questo livello di ignoranza...
Le associazioni si battono per fini politici o idelolgici, che possono o no essere condivisibili, ma che putroppo a volte contribuiscono a rendere il problema di soluzione ancora più difficile.
Da quello che ho capito secondo Area 167 l'unica soluzione accettabile è la ripetizione dell'indebito da parte dei venditori (e/o dei notai).
Dicono che comune, notai e agenzie sono complici, ma non ci metterei la mano sul fuoco.
ASIA USB difende soprattutto gli inquilini sotto sfratto.
Poi ci sono consigli di quartiere e comitati di zona che si battono ciascuno per interessi diversi (per es. il consiglio di quartiere del Laurentino 38 si batte solo per gli assegnatari originali, che hanno realmente usufruito di regalie e agevolazioni considerevoli, ed ora non vogliono pagare nemmeno il conguaglio sul diritto di superficie (ossia non lo pagherebbero nemmeno se fosse calcolato correttamente e costasse meno di 2000 euro).
Quindi che facciamo? Un'associazione nostra? Cerchiamo di trovarne una meno ideologizzata e meno populista?
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Quindi che facciamo? Un'associazione nostra? Cerchiamo di trovarne una meno ideologizzata e meno populista?
Bhe tu lo hai detto per scherzo ma hai parlato di una cosa sacrosanta! Secondo me ci sono una gran quantità di cittadini, il primo sono io, che non cerca una vendetta più o meno politica verso venditori/notai/agenzie ma vuole solo risolvere il problema. Affrontando la situazione da un punto di vista distaccato, senza prosciutto sugli occhi e con la mente libera da ideologie politiche o prese di posizioni, si osserva che si è tutti vittime di un sistema corrotto sino al midollo. Ottenebrarsi la mente con accuse reciproche o interpretazioni legali assolutistiche, ci farà diventare tutti paranoici! "Quello ha fatto", "quello non ha fatto", "lui doveva", "loro potevano", ecc ecc ... sono tutti pensieri utili a farci ammalare e si perde di vista il senso della legge che non è quello di trovare un cavillo per punire/colpire il nemico ma di ri-sistemare le cose quando qualcuno PALESEMENTE E CON VOLONTA' viola certe disposizioni.

Tra l'altro, una parentesi importante, il Comune da sempre riceve una copia dei rogiti una volta trascritti, è lecito possano sfuggire 2-3 atti ma come si giustificano la svista su 200.000 compra-vendite???
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Premesso che non sono un informatico, ma si potrebbe aggiungere, con la stessa metodologia che hai usato per la riduzione r del 15% , una ulteriore riga che includa la ulteriore possibilità di una r nel caso del 50% per i 14 piani.
Considerato che per fare i calcoli con fogli di calcolo come questo ci si mettono un paio di secondi e tutti i dati dell'appartamento sono contenuti in punti ben precisi ed individuabili velocemente nei documenti da allegare alla richiesta (diciamo un giorno per un impiegato particolarmente "lento" dato che basta individuare gli estremi della Convenzione ed i millesimi, cioe' stiamo parlando di 3 numeri...), anche considerando altri 30 giorni per un'eventuale richiesta di documenti mancanti (che poi cosa potrebbe mancare se sono tutti documenti ben individuabili?), possibile che per andare a cercare le convenzioni ed i pagamenti eseguiti dall'impresa/cooperativa occorrono i rimanenti 149 giorni previsti dalla Deliberazione 13/2016?
Mi sorge il dubbio che al Comune vogliano organizzare una "caccia al tesoro", nascondendo le convenzioni in posti improbabili per dare un "premio" a chi li ritrova :) ...
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
Piccolo chiarimento.

Qualche pagina fa si parlava di requisiti di reddito: sono richiesti solo in caso di edilizia agevolata, cioè nel caso di acquirenti che abbiano avuto un contributo in conto capitale (es. buono casa) o in conto interessi a fondo perduto per famiglie, in base al reddito.

Anni fa esistevano anche i mutui a tasso agevolato, dalla lunghissima durata, per i quali erano richiesti i requisiti di reddito.

Esiste anche (sempre meno...) l'edilizia sovvenzionata in cui lo Stato, tramite il Comune o la Regione realizza le cosiddette case popolari che vengono assegnate alle famiglie "più bisognose" (in teoria) calcolando canoni di locazione in base alle condizioni economiche e al numero dei componenti del nucleo familiare.

In riferimento poi ad altro interrogativo posto nel forum sul fatto che le Cooperative o Società costruttrici possando affittare direttamente, ci sono delle Convenzioni in cui i Comuni concedono i diritti di superficie per la costruzione di edilizia convenzionata, a patto che Cooperative o Imprese stesse affittino un certo numero di immobili, per es. per 8 anni, a inquilini bisognosi a canone convenzionato.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Un punto sul quale credo che, in tutta questa discussione, non ci siamo soffermati abbastanza, è quello relativo alla frase importante alla fine del comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998: “Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

Quindi, qualunque sia stato il metodo utilizzato per ottenere le nuove stime dei valori venali della Deliberazione 40/2016, il “Gruppo di esperti” incaricati dal Commissario Tronca per “metterla a punto”, ha sicuramente commesso la “leggerezza” di impelagarsi in complicati procedimenti di estimo “analitico”, che necessitano di numerosi parametri difficilmente determinabili, se non con assunzioni il più delle volte criticabili, sia da chi li vorrebbe più elevati, che da chi li vorrebbe più bassi!

Il sospetto, già citato più volte in questa discussione, è palesemente quello che tale scelta discutibile sia stata dettata da esigenze di cassa per cercare di dare, a nostre spese, un po’ di ossigeno alle finanze dissestate del comune di Roma, ma, a mio avviso, questa scelta si dimostrerà assolutamente priva di risultati, sia perché scoraggerà tutti quelli che non hanno necessità impellenti di affrancare o trasformare, sia perché, tutti quelli che lo faranno, potranno tranquillamente appellarsi alla frase sopra citata del comma 48, per ottenere una revisione, sicuramente al ribasso, del corrispettivo da pagare per affrancazione o trasformazione (quando le procedure per quest’ultima procedura, saranno nuovamente messe in atto). Infatti il “Gruppo di esperti” ha dimenticato di farsi la semplice domanda, che dovrebbe essere stata suggerita dal senso pratico che sta alla base del modus operandi di qualsiasi bravo professionista tecnico, ingegnere o architetto che sia: “che utilità può avere una faticosa e complicata valutazione basata su un metodo “analitico” artificiosamente “pilotato” per ottenere una stima al rialzo se, alla fine, c’è comunque un limite massimo invalicabile stabilito dalla Legge? Data l’urgenza, non sarebbe il caso di valutare il corrispettivo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà che è, allo stesso tempo, il limite massimo stabilito dalla Legge in vigore?”. Purtroppo il “Gruppo di esperti” ha deciso di fare altrimenti …

Al contrario il professionista (l’Arch. Stefano Lanza citato nella Deliberazione 297/2012) incaricato dalle precedenti amministrazioni di eseguire le stime per i famosi 14 PdZ, è andato subito al sodo e, invece di perdere tempo con stime basate su procedure di estimo (“analitiche” o “sintetiche” che siano), si è messo al riparo da qualsiasi critica (ed anche da qualsiasi possibile accusa di “danno erariale”, dato che si è basato su un chiarissimo principio riportato nella Legge di cui nessuno può negare l’esistenza). Infatti, tale professionista ha operato come riportato nelle premesse a pag. 2 della Deliberazione 54/2003 (quella di iniziale approvazione delle procedure di “Trasformazione”) dove è chiaramente indicato: “Che in applicazione dell’art. 31 comma 48 della succitata L. 448/98, nel determinare il valore di cessione, si è tenuto conto del principio secondo cui “il costo delle aree così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47””.

Infatti, l’Arch. Stefano Lanza, per la stima del valore delle aree, si è limitato ad utilizzare le formule di una semplicità disarmante ed al riparo di qualsiasi critica o accusa di “danno erariale”, che aveva già contribuito a determinare, in collaborazione con l’Arch. Carlo Messina e l’Ing. Raffaele Bevilacqua, per la stesura della Deliberazione 94/2003 dal titolo “Determinazione prezzo di cessione delle aree da cedere in proprietà ai soggetti aventi i requisiti in attuazione dell'articolo 35 della legge n. 865/71 e relativo schema di convenzione.” (Mi sono permesso di citare i nomi dei professionisti poiché sono esplicitamente citati nella Deliberazione richiamata). In particolare, nella Deliberazione 94/2003, le semplici formule per il calcolo del costo delle aree sono:

A) nel caso dei piani adottati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 662/96:

X = C.A./(mc. R.C. + 2 mc. N.R.C.)

ove:

  • X = Costo dell’area da cedere in proprietà espresso in termini di cubatura;

  • C.A. = Costo di acquisizione definitivo delle aree del Piano di Zona espropriate o acquisite in cessione volontaria;

  • mc. R.C. = Cubatura residenziale complessiva di Piano;

  • 2 mc. N.R.C. = Cubatura non residenziale complessiva di Piano omogeneizzata sulla base di quanto disposto dalla deliberazione G.M. n. 3924/89 (coefficiente di omogeneizzazione pari a 2).

B) nel caso dei piani adottati dopo l’entrata in vigore della legge n. 662/96:

X = C.A./[0,6 (mc. R.s. + 1.3 mc. N.R.s.) + mc. R. p. + 1,3 mc. N.R.p.]

ove:

  • X = Costo dell’area da cedere in proprietà espresso in termini di cubatura;

  • C.A. = Costo di acquisizione definitivo delle aree espropriate o acquisite in cessione volontaria;

  • mc. R.s. = Cubatura residenziale concessa o da cedere in superficie;

  • mc. N.R.s. = Cubatura non residenziale concessa o da cedere in superficie;

  • mc. R.p. = Cubatura residenziale ceduta o da concedere in proprietà;

  • mc. N.R. p. = Cubatura non residenziale ceduta o da cedere in proprietà;

  • 1,3 = Coefficiente di omogeneizzazione della cubatura non residenziale;

Un ulteriore punto da chiarire relativamente alla Deliberazione 40/2016 del Commissario Tronca è la frase “In particolare, in coerenza con quanto già previsto dalle precedenti deliberazioni ed ai soli fini del calcolo del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, deve intendersi confermato l’abbattimento di tali valori venali nella misura del 50%”. A questo proposito, c’è qualcuno nel Forum che può indicare a quali “precedenti deliberazioni” si faccia riferimento? Infatti, probabilmente mi è sfuggito, ma nelle precedenti deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 55 del 25 luglio 2011, di Giunta Capitolina n. 297 del 19 ottobre 2012 e di Giunta Capitolina n. 240 del 22 maggio 2013, dove erano state approvate le stime per i 14 PdZ, non ho trovato alcuna indicazione relativa al fatto che sia stato applicato un abbattimento del 50%, a meno che, nella Deliberazione 40/2016 ci si voglia intenda riferire, invece, al “Coefficiente di omogeneizzazione della cubatura non residenziale” che, per i PdZ prima della legge n. 662/96, è pari a 2 e, quindi, porta ad un dimezzamento (il 50% appunto) per la stima del valore delle aree residenziali rispetto a quelle non residenziali. Ma questo NON è un abbattimento del valore venale, essendo una semplice ridistribuzione del valore venale fra mc residenziali e mc non residenziali, fermo restando il valore complessivo dell’area del PdZ, fra l’altro, nel pieno rispetto della Deliberazione 94/2003 che, per quanto ne so, non è stata mai abrogata!

Per altro, il fatto che la Deliberazione 40/2016 non tenga conto del “Coefficiente di omogeneizzazione della cubatura non residenziale”, ma, al contrario, per alcuni PdZ, i mc non residenziali siano stati valutati ad un prezzo inferiore di quelli residenziali (favorendo cioe' le attività commerciali invece dei residenti nei PdZ che, secondo i principi della Legge 167, dovrebbero essere i veri destinatari delle agevolazioni!) senza tener conto del fattore 2 o 1,3 stabilito della Deliberazione 94/2003, costituisce, a mio avviso, un’altra contraddizione che dovrebbe spingere la nuova Amministrazione Capitolina, che si dichiara, a parole, dalla parte dei cittadini, a decidere, una volta per tutte, per l’Abrogazione in toto della Deliberazione 40/2016, sostituendola con una del tutto nuova che non contraddica ne’ le Leggi Nazionali, né le precedenti Deliberazioni Comunali che non siano state abrogate. Invece ci tocca rilevare che la nuova Amministrazione Capitolina ha confermato in modo acritico la Deliberazione 40/2016 con l’ultima Deliberazione 13/2016!

Capisco di essere stato troppo lungo in questo post, e me ne scuso!
Ma chiederei un commento sulla frase importante alla fine del comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998: “Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

Secondo me questa frase potrebbe far cadere il castello di carte su cui si basano le stime inaccettabili riportate nella Deliberazione 40/2016 poiche' sicuramente superiori, e anche di tanto, rispetto ai costi delle aree cedute, a suo tempo, direttamente in diritto di proprieta' negli stessi PdZ e rivalutati con i coefficienti ISTAT alla data della Deliberazione 40/2016.
Non vi pare?
In particolare per i 14 PdZ questi costi sono ben noti e sono quelli usati per le precedenti stime ora stravolte dalla 40/2016.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Penso che tu abbia ragione e che qui si combatterà una battaglia che prenderà in considerazione anche i punti e le virgole...per cui ogni contraddizione sottolineata è un punto a vostro favore.
 

Nicestar

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Privato Cittadino
Capisco di essere stato troppo lungo in questo post, e me ne scuso!
Ma chiederei un commento sulla frase importante alla fine del comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998: “Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

Secondo me questa frase potrebbe far cadere il castello di carte su cui si basano le stime inaccettabili riportate nella Deliberazione 40/2016 poiche' sicuramente superiori, e anche di tanto, rispetto ai costi delle aree cedute, a suo tempo, direttamente in diritto di proprieta' negli stessi PdZ e rivalutati con i coefficienti ISTAT alla data della Deliberazione 40/2016.
Non vi pare?
In particolare per i 14 PdZ questi costi sono ben noti e sono quelli usati per le precedenti stime ora stravolte dalla 40/2016.

caro @Santi60 , infatti non avevo risposto con una mia considerazione poichè mi ero perso nei tecnicismi. In linea teorica sono d'accordo, ma vorrei capire se è possibile fare o hai già fatto il calcolo a ritroso e come risultato hai i vecchi venali dei 14 piani.
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Piccolo chiarimento.

Qualche pagina fa si parlava di requisiti di reddito: sono richiesti solo in caso di edilizia agevolata, cioè nel caso di acquirenti che abbiano avuto un contributo in conto capitale (es. buono casa) o in conto interessi a fondo perduto per famiglie, in base al reddito.

Anni fa esistevano anche i mutui a tasso agevolato, dalla lunghissima durata, per i quali erano richiesti i requisiti di reddito.

Esiste anche (sempre meno...) l'edilizia sovvenzionata in cui lo Stato, tramite il Comune o la Regione realizza le cosiddette case popolari che vengono assegnate alle famiglie "più bisognose" (in teoria) calcolando canoni di locazione in base alle condizioni economiche e al numero dei componenti del nucleo familiare.

In riferimento poi ad altro interrogativo posto nel forum sul fatto che le Cooperative o Società costruttrici possando affittare direttamente, ci sono delle Convenzioni in cui i Comuni concedono i diritti di superficie per la costruzione di edilizia convenzionata, a patto che Cooperative o Imprese stesse affittino un certo numero di immobili, per es. per 8 anni, a inquilini bisognosi a canone convenzionato.

Quelli di reddito si, lo avevo anche scritto in un post successivo, ma gli altri ( cittadinanza, residenza, non possedere altro alloggio adeguato bla bla ecc..) nella mia convenzione sono presenti, c'è da capire se seguono il bene e se c'è scritto da qualche parte che l'affrancazione li fa decadere, a parte la logica che così vorrebbe.
 

AciliaMad1

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Concordo.
Mettiamo insieme:
1 volantino
2 punti che ho riassunto
3 punti legali di @Santi60
E mandiamoli via email all'Assesore


Scusate rilancio di nuovo, penso che sia più utile e veloce per il momento informare il maggior numero di persone possibili nei nostri quartieri. Sicuramente prima o poi salterà fuori qualcuno che ha contatti utili. Non potremmo intanto vederci di persona tra di noi da qualche parte per coordinarci meglio? Qualcuno ha una sala condominiale, parrocchiale, da mettere a disposizione? Va bene anche il tavolino di un bar. Magari sotto da Palombini che se ho ben capito è vicino all'assessorato urbanistica.
 

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