PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
allora sono cavoli ...
Resta il fatto che quello che hai postato all'inizio non trova e non segue un filo logico

un immobile gravato da ipoteca non volontaria non può essere venduto dal proprietario (sempre che non trovi un acquirente pazzo).
Se il debitore è una società deve regolarizzare la sua situazione debitoria (tramite un contenzioso che gli dia giudizialmente ragione o pagando) altrimenti dall'ipoteca si passerà inevitabilmente in tutte le fasi che portano all'esecuzione forzata
Non oso chiederti a quanto ammonta il debito e qual'è il patrimonio immobiliare di proprietà di questa società.....
anzi oso
Illustra meglio la situazione

...Ma guarda che bell'uomo lo zio ingelman...
 

giovanniEDC

Membro Attivo
Agente Immobiliare
scusate, volevo rispondere venerdì ma mi sono scordato...
qualora il valore calcolato sul triplo della rendita fosse ritenuto incongruo dal debitore o dall'esattore, è sempre possibile, su istanza di uno dei due, far nominare al giudice un perito che esprima un valore sensato.

Vendita in proprio dei beni pignorati

La lettera b) del comma 1, del citato articolo 52, modifica e integra con due nuovi commi l’articolo 52 del D.P.R. 602/1973, in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. Tale articolo è stato in precedenza modificato dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-terdecies) il quale ha consentito al contribuente sottoposto a esecuzione forzata , in luogo dell’agente della riscossione, di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione. L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

La lettera b) al numero 1), per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita, aggiunge ai rimandi agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, l’articolo 80, comma 2, il quale prevede per la vendita di un immobile la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato .

La lettera b) al numero 2) introduce i commi 2-ter e 2-quater all’articolo 52 con i quali viene precisato che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che qualora ciò non abbia luogo e l’agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.

La lettera c), modificando il comma 1 dell’articolo 53, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
scusate, volevo rispondere venerdì ma mi sono scordato...
qualora il valore calcolato sul triplo della rendita fosse ritenuto incongruo dal debitore o dall'esattore, è sempre possibile, su istanza di uno dei due, far nominare al giudice un perito che esprima un valore sensato.
Non copio e incollo tutto il tuo post
(grazie per aver comunque riportato l’articolo 52 del D.P.R. 602/1973 con le successive modifiche ed integrazioni)

Sta di fatto che le conclusioni restano le stesse
Equitalia può iscrivere ipoteca ..... la vendita forzata la può intraprendere a determinate condizioni (o solo in determinati casi già in precedenza esposti)
altrimenti lipoteca che iscrive ha solo funzione prenotativa e il valore di un deterrente

La conclusione del discorso resta sempre la stessa ..... io proprietario trovo l'acquirente e vendo al prezzo con lui convenuto (non imposto) ... ovviamente saldando i debiti, anche con l'ausilio delle somme date come anticipo (caparra) dall'acquirente il quale ovviamente dovrà adoperarsi, se tiene all'acquisto di quel determinato immobile, usando le giuste precauzzioni.
(della serie ... accertare l'entità del debito .... se l'importo non è spropositato rispetto al valore dell'immobile, versare gli acconti prezzo destinandoli al risanamento della situazione debitoria del venditore.)

Equitalia una volta soddisfatta del suo credito libera l'immobile dall'ipoteca in maniera celere.
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Volevo chiarire il fatto che con la vendita di detto immobile il debito con Equitalia non viene cancellato ma soltanto dimezzato e l'ipoteca non é solo su questo immobile ma su diversi per un importo totale e non frazionato sui singoli immobili quindi, la vendita di questo immobile oltre a liberarlo dall'ipoteca servirebbe a ridurre il debito globale ha comunque resterebbe garantito da altri immobili ma tutto questo discorso si ferma al fatto che Equitalia mette come paletti di vendita l'impossibilità di vendere l'immobile ad un prezzo inferiore del calcolo ottenuto con l'art.52 che secondo me comunque andrebbe applicato in occasione dell'eventuale asta.
 

giovanniEDC

Membro Attivo
Agente Immobiliare
no scusate, nella fretta forse non mi sono spiegato.
rispondo ad Ingelman: è chiaro che se il debito lo estinguo, equitalia l'immobile lo libera. Intendevo riferirmi al caso in cui il debito sia moooolto più alto del valore dell'immobile, in quel caso equitalia "deve" liberare l'immobile solo se si verifica una delle due condizioni a) si vende ad un valore pari a 3 volte il valore catastale b) si venda ad un valore considerato congruo da un perito appositamente nominato dal tribunale su istanza del venditore.

di conseguenza rispondo a Sanmon che, qualora il valore calcolato ai sensi dell'art. 52 risultasse inadeguato, sempre ai sensi dello stesso articolo si può ricorrere ad una perizia.
 

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