gianni1979

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Buonasera, se qualcuno saprebbe aiutarmi vorrei delucidazioni chiare ed eventuali direttive che la regolano riguardanti la tipologia dei contratti di acquisto con riscatto e i rent to buy. So che cn due cose diverse, per come mi sia documentato, cio' che mi interesserebbe è il contratto di acquisto con riscatto: come è regolamentato, che obbligo ha l'inquilino e il venditore, se si possa scalare totalmente il corrispettivo versato ogni mese dall'importo di vendita pattuito, se nel fra tempo il venditore debba cmq pagare le tasse cm fosse affitto anche se la somma è totalmente scalata dal prezzo totale dell'immobile, a chi spetta nel periodo pattuito il pagamento dlle imposte IMU/tasi...al venditore o compratore, se una delle due parti non si impegna o per la vendita o acquisto cosa succede e se obbligo del compratore dare un acconto iniziale.
Chiedo gentilmente risposte a qst domande e dove eventualmente reperirle. Vi ringrazio.Gianni
 

PyerSilvio

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Buonasera, se qualcuno saprebbe aiutarmi vorrei delucidazioni chiare ed eventuali direttive che la regolano riguardanti la tipologia dei contratti di acquisto con riscatto e i rent to buy. So che cn due cose diverse, per come mi sia documentato, cio' che mi interesserebbe è il contratto di acquisto con riscatto: come è regolamentato, che obbligo ha l'inquilino e il venditore, se si possa scalare totalmente il corrispettivo versato ogni mese dall'importo di vendita pattuito, se nel fra tempo il venditore debba cmq pagare le tasse cm fosse affitto anche se la somma è totalmente scalata dal prezzo totale dell'immobile, a chi spetta nel periodo pattuito il pagamento dlle imposte IMU/tasi...al venditore o compratore, se una delle due parti non si impegna o per la vendita o acquisto cosa succede e se obbligo del compratore dare un acconto iniziale.
Chiedo gentilmente risposte a qst domande e dove eventualmente reperirle. Vi ringrazio.Gianni

La prassi prevede la stipula di un compromesso.

Non essendo un atto di trasferimento, il titolo di proprieta', gli oneri e gli onori, restano in capo al venditore.

In una compravendita classica, la consegna del bene ed il suo possesso, avvengono al rogito.

Quando il promissario acquirente, non procede al rogito, risulta inadempiente.

La stessa cosa, avviene pure in questi ambiti, con la differenza sostanziale, che la consegna, il possesso e il godimento, avviene con effetto immediato.

Ecco che, in assenza di rogito, perche' differito, si rende necessario giustificarne il titolo, con un contratto di locazione.

Per motivi giuridici e fiscali, per il venditore/ locatore, e' sconsigliabile imputare totalmente i canoni mensili, come fossero anticipi sul saldo prezzo.

Cio' perche' una volta registrato il contratto, che seppur essendo unico, prevede il pagamento di due imposte di registro.
Una che riguarda la locazione e l'altra la (eventuale) vendita;

Quegli stessi importi, da una parte costituiscono caparra confirmatoria, mentre dall'altra, canoni di locazione.

Che sono tassati a seconda del regime scelto.

Cio', aldila' di quello che sono gli accordi tra le parti, riferite a compravendite che ancora devono avverarsi.

Su questa scorta infatti, nella istruttoria di registrazione che riguarda la vendita, l'agenzia delle entrate, rilascia un modulo da compilare, che prevede la comunicazione dell'avvenuta o no compravendita.

Come dire che, compravendita fatta oppure no, chi si e' visto si e' visto.
Arrangiatevi.

Ecco che, almeno in questo contesto, e' la stessa agenzia delle entrate, attraverso il suo modus operandi, che ci fornisce le risposte e le soluzioni piu adatte, per affrontare un contratto di futuro acquisto.

Molto meglio, fare e registrare, un semplice contratto di locazione.

A latere con scrittura privata, i termini, le modalita', di importi, obblighi e concessioni reciproche, da porre in essere tra le parti, nella sede della vendita.
Quando e se avverra'.

Se non avviene, l'acquirente evita di perdere anticipi, mentre il venditore, evita di concedere l'alloggio, senza percepirne il saldo.

Se invece la vendita avviene, si stipula il compromesso e, nel termine di venti giorni, si fila al rogito senza l'obbligo di registrazione.
 
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