U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Ferruccio ciao non pensavo che il post fosse riferito a me. La problematica non è il decoro architettonico perchè non ci sono leggi che impediscano di posizionare un armadio ovviamente non di eccessiva grandezza o di colore strano su un balcone, qui si tratta di ledere il diritto di tutti i condomini di usufruire del bene comune in egual modo le scale come le finestre sono parti comuni il posizionamento oltre il limite della finestra e quindi il parziale oscuramento del vano scala lede i diritti di tutti sia il tuo che abiti sul pianerottolo ma anche dei condomini sopra e sotto di te che se dovessero decidere di fare le scale a piedi potrebbero incautamente cadere appunto per la mancanza di adeguata luce che faccia vedere dove metti i piedi. Sarebbe stato lo stesso se l'armadio posizionato sul balcone avesse impedito la normale apertura della finestra bastava che le finestre si aprissero verso l'esterno e non viceversa e si sarebbe andato a ledere un diritto condominiale di normale areazione del vano scala con stessa conseguenza per il condimino. L'unica cosa è sapere i parametri che ci devono essere per considerare la mancanza di luce nel vano scala un danno questi dovrebbe dirteli un tecnico .Ti consiglio di procedere come ti ho indicato ciao Claudia@
 

Ferr_uccio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao Claudia, grazie per la solidarietà, posso dirti che tu hai capito perfettamente come stanno le cose (anche se la situazione è abbastanza controversa) e quasi sicuramente procederò come m' hai consigliato, molto probabilmente è l'unico modo per ottenere giustizia. Per me è molto importante capire (dal momento che dovrò informare l'amministratore di quanto farò, se la sentenza che ho menzionato fra l'altro recentissima e dal momento che lui (amministratore) si è bloccato dinnanzi alla sentenza citatagli dalla controparte ".... o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune (Cass. 28-5-2007 n. 12491") annulla o interagisce con quella della controparte qui sopra menzionata la quale, non mi pare parli solo di decoro architettonico ma cita inoltre queste testuali parole: "........ rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 comma V Cc).
Tanto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24235, pubblicata in data 29.11.2016.
Spero sia comprensibile quello che ho scritto.
Claudia grazie e mille per tutte queste informazioni. Se hai necessità di contattare qualcuno tienimi in considerazione, l'onere è sempre a mio carico.
Ferruccio.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
La sentenza citata dal condomino è infatti una sentenza che é valida solo in quel caso specifico credo che si trattasse di un balcone ma non è legge rimane valido sempre art 1102. Domanda voi l anni scorsi deliberate che l'armadio debba essere tolto in forza di regolamento condominiale o come delibera solo semplice di un impedimento di uso del balcone?
 

Ferr_uccio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Questo è riportato: "Il condominio vi chiede per il rispetto del decoro, nonchè delle norme condominiali di far rimuovere l'armadio sul terzo piano della palazzina XX che oscura il vano scala".
Guardi, mi scusi solo a rileggerlo mi viene l'ulcera duodenale. Più di così che posso fare. Mi sento preso in giro in modo vergognoso, ci tengo a farle sapere che non ho timore di nulla ho le spalle coperte e vorrei risolvere la questione per il semplice fatto che penso di avere tutte le ragioni. Mi aiuti e la ricompenserò.
Grazie Ferruccio.
 

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